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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 31749/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se2tite le conclusioni del PG (_..

C)OMA-0 ( CCA) rert pc Gnn t.UULt To GLe [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 12 gennaio 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - quale giudice della esecuzione - ha disposto, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], la revoca della pena sospesa (sentenza n.779 del 2019, irrevocabile il 4 aprile 2023). 1.1 In motivazione si afferma che : a) vi era la subordinazione della pena sospesa al pagamento della provvisionale in favore della parte civile, nel termine di giorni 20 dalla irrevocabilità; b) il termine è inutilmente decorso ; c) non rileva l'accordo intervenuto in epoca posteriore e il pagamento ,effettuato dal condannato tra giugno e di dicembre del 2023.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - D'[OSCURATO:PERSONA].

Si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 II ricorrente evidenzia che nella decisione non vi è valutazione alcuna delle allegazioni operate in tema di impossibilità del tempestivo adempimento per ragioni di assoluta precarietà economica.

3. Il ricorso è fondato. 3.1 Per costante orientamento interpretativo dell'istituto della revoca della sospensione condizionale, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (v. per tutte Sez.

H n. 38431 del 13.9.2023, rv 285041). 3.2 Tale dovere non è stato osservato nel caso in esame.

Vi è assenza grafica di motivazione, sul punto, e di apprezzamento delle circostanze introdotte dalla difesa in chiave di possibile giustificazione del ritardo nella osservanza dell'obbligo.

Va pertanto disposto l'annullamento della decisione con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se2tite le conclusioni del PG (_.. C)OMA-0 ( CCA) rert pc Gnn t.UULt To GLe [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 12 gennaio 2024 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - quale giudice della esecuzione - ha disposto, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], la revoca della pena sospesa (sentenza n.779 del 2019, irrevocabile il 4 aprile 2023). 1.1 In motivazione si afferma che : a) vi era la subordinazione della pena sospesa al pagamento della provvisionale in favore della parte civile, nel termine di giorni 20 dalla irrevocabilità; b) il termine è inutilmente decorso ; c) non rileva l'accordo intervenuto in epoca posteriore e il pagamento ,effettuato dal condannato tra giugno e di dicembre del 2023. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - D'[OSCURATO:PERSONA]. Si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 2.1 II ricorrente evidenzia che nella decisione non vi è valutazione alcuna delle allegazioni operate in tema di impossibilità del tempestivo adempimento per ragioni di assoluta precarietà economica. 3. Il ricorso è fondato. 3.1 Per costante orientamento interpretativo dell'istituto della revoca della sospensione condizionale, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (v. per tutte Sez. H n. 38431 del 13.9.2023, rv 285041). 3.2 Tale dovere non è stato osservato nel caso in esame. Vi è assenza grafica di motivazione, sul punto, e di apprezzamento delle circostanze introdotte dalla difesa in chiave di possibile giustificazione del ritardo nella osservanza dell'obbligo. Va pertanto disposto l'annullamento della decisione con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso il 24 aprile 2024 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 31749/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris