CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39981/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma con la sentenza indicata in epigrafe, all'esito di giudizio di rinvio per annullamento di precedente sentenza d'appello con riferimento al trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, partendo da una pena base pari a quattro anni di reclusione ed euro 9.000,00 di multa (in luogo di quattro anni di reclusione ed euro 12.000,00 di multa indicati quali pena base dalla prima sentenza d'appello ma oltre i limiti edittali). 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in merito alla determinazione della pena base. Il giudice del rescissorio, in particolare, avrebbe determinato la pena base valutando i fatti in modo più grave rispetto a quanto avvenuto ad opera della prima sentenza d'appello, passata in giudicato in merito alla responsabilità penale, e da essa posti a fondamento della riqualificazione nella diversa fattispecie di «lieve entità» (di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990). La Corte territoriale avrebbe poi fatto riferimento ad un'attività organizzata con altri soggetti, laddove, invece, sarebbe stata accertata nel precedente giudizio d'appello la condotta solo di un altro correo mentre con riferimento ad altro soggetto il giudizio sarebbe ancora pendente, ed avrebbe valorizzato la condotta di vita anteatta dell'imputato, nonostante caratterizzata da precedenti penali non specifici. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In merito va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nella specie in quanto la Corte territoriale, ferma restando la riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 già operata in sede di primo giudizio d'appello, ha rideterminato la pena base rispettando i limiti edittali e argomentando da circostanze già accertate tanto in primo grado quanto nella prima sentenza d'appello passata in giudicato circa la responsabilità penale dell'imputato (come emerge da pag. 2 ella motivazione). Il riferimento è, in particolare, alla gravità della condotta, pur, come detto, già riqualificata nei termini di cui innanzi, in quanto inerente a diverse tipologie di stupefacenti, oggetto, peraltro, di concreta attività di spaccio posta in essere in concorso e con modalità organizzate e tali da prevedere anche azioni volte al recupero dei crediti da tale attività nascenti. Il ricorrente, poi, oltre a sovrapporre i diversi piani della qualificazione giuridica, già avvenuta in termini di fattispecie di «lieve entità», e della commisurazione giudiziale della pena, avvenuta con riferimento alle concrete modalità della condotta, pretende di sostituire proprie valutazioni a quelle del giudice di merito indotta di vita anteatta dell'imputato di soggetto recidivo, ancorché non specifico, invece considerata dalla Corte nel determinare in misura non massima la riduzione per le circostanze attenuanti generiche. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle