CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23800/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che haconcluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino con provvedimento del 24settembre 2025 ha respinto il reclamo proposto dal DAP a mezzo dell’Avvocaturadello Stato avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza avevariconosciuto alla detenuta [OSCURATO:PERSONA] la somma di 11.232 a titolodi risarcimento per avere trascorso 1404 giorni in condizioni inumane all’internodel Casa circondariale di Torino.In quel periodo, infatti, la detenuta ha avuto a disposizione uno spazioindividuale inferiore a 3 mq e il fatto di avere beneficiato del regime a « celleaperte » non poteva ritenersi compensativo di tale condizione.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il Ministero della Giustizia amezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato articolando un unico motivo didoglianza.Il ricorrente lamenta vizio di motivazione in punto alla valutazione dellecondizioni detentive complessive.Il Tribunale, infatti, ha operato una valutazione incentrata unicamente sulperiodo trascorso dalla detenuta usufruendo di uno spazio inferiore a tre metriquadri, senza minimamente valutare i fattori compensativi che avrebbero potutovincere la forte presunzione della violazione dell’art. 3 CEDU.In particolare, i servizi usufruibili in istituto da parte della detenuta eranocostituiti da una cella dotata di finestre, dai servizi igienici riservati con acquacorrente, dalle docce e dall’assistenza medica garantita per tutte le 24 ore.La detenuta, in particolare, usufruiva del regime aperto dalle 7.30 alle 20,con possibilità di trascorrere all’aperto quattro ore al giorno; ella ha poi prestatoA parere della difesa erariale lo spazio a diposizione della detenuta, di pocoinferire e 3 mq, è stato adeguatamente compensato da tutti i fattori indicati, noncostituendo dunque presupposto per il riconosciuto risarcimento.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile ex art. 35 bis comma 4 bis Ord. pen, perché èprevisto solo per violazione di legge, mentre il motivo articolato dalla difesaerariale è un vizio di motivazione.2. Né può ritenersi che la motivazione fosse meramente apparente odomessa, circostanza che farebbe rientrare il vizio in una violazione dell’art. 125cod. proc. pen.Il Tribunale ha ampiamente e sostanzialmente argomentato, infatti, leragioni della propria decisione e ha tenuto presente l’insegnamento di questaCorte secondo cui in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti ointernati, previsti dall'art. 35-ter ord. pen, i fattori compensativi, costituiti dallabreve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dallasufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento diadeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superarela presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilitànella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metriquadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso frai tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono,unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria dellecondizioni complessive di detenzione. (Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep.2021, Ministero, Rv. 280433 - 02).Date queste premesse interpretative il Tribunale ha rilevato che pur inpresenza di una detenuta che ha usufruito di un spazio individuale di pocoinferiore a 3 metri quadrati, pur essendo ella sottoposta al regime semiaperto,pur avendo avuto la possibilità di trascorre buona parte delle giornate in attivitàtrattamentali e/o lavorative e pur usufruendo di buone condizioni detentive, ilperiodo di tempo trascorso in tali condizioni non è stato breve, ma sensibilmentelungo, pari a 1404 giorni.Dovendo valutare complessivamente le condizioni detentive e dovendoconcorrere tutti i fattori compensativi per potere essere vinta la presunzioneassoluta della ricorrenza condizioni di detenzione contrarie all’art. 3 CEDU, inragione dello spazio utilizzabile, il Tribunale ha rilevato la carenza del primo ecertamente più importante fattore, quello, cioè delle brevità del periodoconsiderato.3. In ragione delle considerazioni che precedono il ricorso è inammissibile.Dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 27 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]