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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 58/2019

ECLI:EU:T:2019:365
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018TO0630

ORDINANZA DEL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

23 maggio 2019 ( *1 ) «Gratuito patrocinio – Domanda presentata anteriormente alla proposizione di un ricorso – Situazione economica – Carenza delle informazioni e dei giustificativi – Rigetto della domanda» Nella causa T‑630/18 AJ, OP, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da R. Lyal, L. Mantl e B. Conte, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’articolo 147 del regolamento di procedura del Tribunale,

[OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE

ha emesso la seguente Ordinanza Domanda e procedimento 1 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 2018, OP, ricorrente, ha chiesto di essere ammessa al gratuito patrocinio, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 147 del regolamento di procedura del Tribunale, in vista della presentazione di un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione implicita di rigetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea di una domanda di accesso a documenti relativi ai provvedimenti amministrativi adottati tra l’iscrizione nel registro Ares(2015)2298835, del 5 giugno 2015, e l’iscrizione nel registro Ares(2015)3272640, del 5 agosto 2015, concernenti la ricorrente e la sua denuncia presentata ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ( GU 2003, L 11, pag. 1 ), e, d’altro lato, ad ottenere la concessione di un provvedimento provvisorio volto ad ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di consentire senza indugio l’accesso a detti documenti. 2 Con lettera del 22 novembre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] è stata invitata a presentare le proprie osservazioni scritte sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio proposta dalla ricorrente. 3 Nelle proprie osservazioni depositate presso la cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2018, conformemente all’articolo 148, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto della domanda di ammissione al gratuito patrocinio.

In diritto 4 Ai sensi dell’articolo 146, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, la concessione del gratuito patrocinio è subordinata alla duplice condizione che, da un lato, il richiedente, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese relative all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale e, d’altro lato, che la sua azione non appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata in diritto. 5 Per quanto attiene alla condizione relativa alle risorse economiche, l’articolo 147, paragrafo 3, del regolamento di procedura stabilisce che la domanda di ammissione al gratuito patrocinio dev’essere corredata da tutte le informazioni e da tutti i giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente, come il certificato rilasciato dall’autorità nazionale competente attestante tali condizioni economiche.

Detta condizione è peraltro chiaramente espressa nel formulario di ammissione al gratuito patrocinio. 6 Nel caso di specie, l’atto con il quale la ricorrente ha proposto la propria domanda di ammissione al gratuito patrocinio è composto da vari documenti, ossia una lettera di accompagnamento datata 12 ottobre 2018, nella quale illustra succintamente l’oggetto delle sue domande.

A tale lettera, la ricorrente acclude, nell’allegato 1, una sintesi di 20 pagine dell’oggetto del ricorso di annullamento e della domanda di provvedimento provvisorio, per i quali chiede di beneficiare del gratuito patrocinio, corredata di documenti allegati, nell’allegato 2, il formulario di ammissione al gratuito patrocinio (in prosieguo: il «formulario»), corredato di documenti allegati e, nell’allegato 3, una domanda di ricusazione di taluni membri del Tribunale. 7 In via preliminare, per quanto attiene al formulario, si deve constatare che quest’ultimo non è stato compilato in maniera esaustiva dalla ricorrente.

Va infatti constatato che la ricorrente non ha compilato nessuno dei campi contenuti nelle tre colonne della tabella relativa alle «risorse», che compare nella parte del formulario relativa alle «condizioni economiche del richiedente» (in prosieguo: la «tabella “risorse”»).

Va ricordato che dette tre colonne riguardano rispettivamente le risorse del richiedente, di un coniuge o di un convivente e di un’altra persona abitualmente convivente (figlio o altra persona a carico) del richiedente. 8 Vero è che, ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio è redatta utilizzando il formulario, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , e una domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata senza il formulario non sarà presa in considerazione.

Inoltre, nella parte finale del formulario, il richiedente è invitato a firmare e a datare la propria domanda «dichiara[ndo] sull’onore che le informazioni fornite nella presente domanda di ammissione al gratuito patrocinio sono esatte».

Pertanto, in presenza di un formulario compilato, come nel caso di specie, in maniera incompleta, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio può essere respinta in quanto irricevibile. 9 Tuttavia, per quanto riguarda perlomeno le risorse della ricorrente, dalla «dichiarazione complementare sotto giuramento relativa agli oneri ed ai mezzi della [richiedente] per provvedere alle esigenze della vita corrente», datata 12 ottobre 2018 ed acclusa nell’allegato 5 del formulario (in prosieguo: la «dichiarazione complementare») risulta che la ricorrente afferma di non disporre di alcun reddito e comunica vari elementi informativi in ordine alle proprie condizioni economiche e alle condizioni nelle quali perverrebbe a provvedere alle proprie esigenze.

Si deve constatare che tali elementi coincidono parzialmente con i dati la cui indicazione è richiesta nella prima colonna della tabella «risorse». 10 Si deve pertanto considerare che, riguardo alle proprie condizioni economiche, per quanto attiene alle sue risorse, la ricorrente sostiene di non disporre di alcun reddito a titolo personale e che, conformemente all’istruzione contenuta nella nota a piè di pagina 4 del formulario, nella dichiarazione complementare, tenta di spiegare come provvede al proprio sostentamento. 11 In via principale, per quanto concerne l’esame delle condizioni economiche della ricorrente, come risulta dall’articolo 147, paragrafo 3, del regolamento di procedura, le informazioni ed i giustificativi che corredano la domanda di ammissione al gratuito patrocinio devono consentire di valutare se, alla luce di dette condizioni, il richiedente si trovi nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese relative all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale.

Una simile valutazione presuppone necessariamente che il richiedente produca informazioni e giustificativi di una data sufficientemente vicina a quella in cui la domanda è stata proposta, affinché sia possibile valutare in modo obiettivo le capacità finanziarie dell’interessato per far fronte a tali spese.

Pertanto è in particolare previsto, sotto il titolo della rubrica «risorse» del formulario, che «[q]ualora, al momento della domanda, le risorse (…) non siano mutate rispetto all’anno precedente, le risorse prese in considerazione sono quelle dichiarate alle autorità nazionali per il periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente» e che, «[q]ualora la situazione finanziaria (…) sia mutata, saranno prese in considerazione le risorse [al momento della domanda] a partire dal 1 o gennaio dell’anno in corso e fino alla data della domanda». 12 Orbene, nel caso di specie, in primo luogo, la ricorrente afferma «che il documento [relativo alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio] è completo, in quanto, sulla base di identici elementi e documenti, [le] [era] stato concesso il gratuito patrocinio nelle cause [ riservato ] ( 1 ) e T‑478/16 AJ».

La ricorrente acclude quindi alla propria domanda, nell’allegato 1, un giustificativo dei redditi del 2015 e, nell’allegato 2, una lettera del [OSCURATO:PERSONA] (servizio di scambi universitari tedesco) la quale conferma che fino al 31 gennaio 2016 la ricorrente percepiva una borsa.

Sebbene tali documenti, come considerato dal Tribunale, abbiano potuto venire in rilievo, con riferimento al periodo in questione e alla data di presentazione delle domande di ammissione al gratuito patrocinio nelle cause chiuse dalle ordinanze [ riservato ] e del 16 febbraio 2017, OP/[OSCURATO:PERSONA] (T‑478/16 AJ, non pubblicata), al fine di valutare le capacità finanziarie della ricorrente all’epoca, non può avvenire altrettanto nel caso di specie.

Infatti, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio è stata presentata nell’ottobre del 2018, ossia quasi tre anni dopo la redazione di detti documenti.

Orbene, come risulta esplicitamente dalle istruzioni contenute nella rubrica «risorse» del formulario richiamate al precedente punto 11, la ricorrente doveva produrre elementi informativi riguardo alle proprie risorse nel 2017, o addirittura nel 2018 (in prosieguo: il «periodo di riferimento»). 13 In secondo luogo, né l’estratto di conti bancari, di cui la ricorrente era titolare presso la Sparda-[OSCURATO:PERSONA]‑Württemberg eG, datato 22 giugno 2017, e la lettera da lei inviata in data 26 giugno 2017 a detta banca per contestare la chiusura del suo conto, né la decisione del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale per il contenzioso sociale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), del 9 febbraio 2018, recante concessione del gratuito patrocinio, né il giustificativo di rimborso spese del 17 luglio 2017, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), né il giustificativo della domanda di recupero crediti del Land del [OSCURATO:PERSONA]‑Württemberg ([OSCURATO:PERSONA]) nei confronti della ricorrente del giugno del 2017, né il giustificativo del seminario dal 19 al 23 aprile 2015, né il certificato del periodo di lavoro della ricorrente all’università di Tubinga ([OSCURATO:PERSONA]) dal 19 al 25 aprile 2015, acclusi negli allegati 3, 4, e da 5a a 5d al formulario, consentono di quantificare le risorse della ricorrente, durante il periodo di riferimento, al fine di valutare le sue condizioni economiche e, quindi, la sua capacità di far fronte alle spese del procedimento. 14 In terzo luogo, nella dichiarazione complementare, anzitutto, la ricorrente dichiara di esercitare attività di professore associato nel Land del [OSCURATO:PERSONA]‑Württemberg, senza tuttavia percepire un qualsiasi corrispettivo economico dal 2015 a causa di controversie, ancora in corso, che la vedono opposta all’università di Tubinga, e, altresì, attività a titolo onorifico o in qualità di relatore invitato in organismi internazionali, che non danno luogo a una qualsivoglia retribuzione.

La ricorrente precisa poi che le sue esigenze sarebbero soddisfatte dal rimborso delle spese che ha sostenuto nell’ambito di procedimenti contenziosi.

Infine, essa non disporrebbe di un conto bancario e non esisterebbe una dichiarazione fiscale relativa al periodo di riferimento, a causa degli oneri di tipo contenzioso a cui deve far fronte. 15 Tali elementi informativi comunicati nella dichiarazione complementare sono particolarmente laconici o addirittura ambivalenti. 16 Infatti, anzitutto, per quanto concerne le affermazioni inerenti alle risorse derivanti da rimborsi spese, si deve constatare che esse si concentrano su eventi isolati relativi a procedimenti contenziosi, cosicché non permettono di comprendere in che modo la ricorrente perviene, in assenza di redditi, a provvedere alle proprie esigenze quotidiane più elementari, ossia in particolare il vitto, gli abiti e l’alloggio.

Come ammesso dalla ricorrente stessa nella dichiarazione complementare, tale tipo di prestazioni finanziarie non è assimilabile a una risorsa idonea a permettere di provvedere alle esigenze quotidiane di una persona. 17 Del resto, si deve aggiungere che i rimborsi di spese che la ricorrente sostiene di aver sopportato nell’ambito di procedimenti contenziosi sono necessariamente, per loro natura, e in ogni caso in parte, la contropartita di una spesa che lei o un’altra persona ha dovuto previamente sostenere.

Orbene, la ricorrente non produce alcun documento che permetta di constatare il fondamento in forza del quale il rimborso è stato effettuato né le condizioni nelle quali una simile spesa sarebbe stata sostenuta e non precisa neppure in che modo ciò sarebbe avvenuto.

In assenza, come afferma, della percezione di redditi, la ricorrente non può essere stata precedentemente in grado di sostenere simili spese. 18 Per quanto attiene poi all’affermazione contenuta nella dichiarazione complementare secondo la quale la ricorrente non sarebbe in condizione di produrre una dichiarazione fiscale relativa al periodo di riferimento, a causa degli oneri di tipo contenzioso che lei sosterrebbe e che elenca in detta dichiarazione, essa non può essere condivisa ai fini dell’esame della domanda di cui trattasi.

Infatti, l’esistenza di simili oneri, che, nel caso di specie, sarebbero oggetto di contestazione dinanzi al giudice nazionale, non può giustificare la mancata redazione di una qualsivoglia dichiarazione fiscale o, in ogni caso e perlomeno, a dispetto delle esplicite indicazioni del formulario, non può giustificare l’omessa produzione di un certificato rilasciato da un’autorità nazionale competente, che dimostri le sue attuali condizioni economiche. 19 Si deve infine constatare che la ricorrente non ha precisato, come tuttavia è esplicitamente richiesto nella tabella «risorse», se percepisse un qualsivoglia assegno, indennità o pensione, né quali possano essere le risorse di un eventuale coniuge o convivente o di un’eventuale altra persona a carico abitualmente convivente. 20 Ad abundantiam, si deve rilevare che dagli atti di causa risulta che la quasi totalità dei documenti redatti dalla ricorrente nel 2017 e nel 2018, a prescindere che si tratti della lettera di accompagnamento, degli allegati 1 e 3 a tale lettera, dei documenti trasmessi negli allegati 3, 5 e 6 alla domanda, nonché dei documenti, quali lettere o messaggi di posta elettronica, acclusi negli allegati A, B, G e H, a supporto della sintesi trasmessa nell’allegato 1 alla domanda, mostra esplicitamente, in particolare nell’intestazione di taluni di detti documenti o nell’indicazione delle qualifiche e dei recapiti del firmatario, ossia la ricorrente, che, perlomeno dal 2018, quest’ultima sembra esercitare un’attività all’interno del dipartimento di «Fisica ed astronomia» dell’università statale Rutgers, nel [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), il cui indirizzo postale è 136 [OSCURATO:PERSONA], Piscataway, NJ 08854-8019.

Inoltre, i recapiti che la ricorrente menziona nel citato allegato G contengono un numero di telefono cellulare statunitense. 21 Alla luce di tale constatazione ad abundantiam, la quale vale anche perlomeno per l’anno 2018, e in assenza di qualsiasi spiegazione da parte della ricorrente, è possibile interrogarsi sull’effettività dell’esercizio, da parte di quest’ultima, di un’attività regolare all’interno dell’università statale Rutgers.

In proposito, la ricorrente sarebbe in ogni caso tenuta a precisare le condizioni materiali e finanziarie nelle quali esercita tale attività e, conformemente alle istruzioni contenute sotto la rubrica «risorse» del formulario, a produrre informazioni ed elementi di prova in ordine alle risorse di cui dispone, a partire dal 1 o gennaio 2018, relative all’esercizio di tale attività. 22 Dalle precedenti considerazioni discende che non è possibile stabilire quali risorse permettano alla ricorrente, nel corso del periodo di riferimento, di provvedere al proprio sostentamento. 23 Tenuto conto di tali elementi, si deve concludere che la ricorrente non ha dimostrato, in modo giuridicamente sufficiente, che, in ragione della propria situazione economica, si trovava nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese relative all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale. 24 Alla luce delle considerazioni suesposte, dato che la condizione di cui all’articolo 146, paragrafo 1, del regolamento di procedura non è soddisfatta, la presente domanda di ammissione al gratuito patrocinio dev’essere respinta, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se il ricorso previsto appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto.

Per questi motivi,

[OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE

così provvede: La domanda di ammissione al gratuito patrocinio nella causa T‑630/18 AJ è respinta. Lussemburgo, 23 maggio 2019 Il cancelliere E. [OSCURATO:PERSONA] presidente

I. Pelikánová ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco. ( 1 ) Dati riservati omessi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018TO0630 ORDINANZA DEL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] 23 maggio 2019 ( *1 ) «Gratuito patrocinio – Domanda presentata anteriormente alla proposizione di un ricorso – Situazione economica – Carenza delle informazioni e dei giustificativi – Rigetto della domanda» Nella causa T‑630/18 AJ, OP, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da R. Lyal, L. Mantl e B. Conte, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto la domanda di ammissione al gratuito patrocinio ai sensi dell’articolo 147 del regolamento di procedura del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE ha emesso la seguente Ordinanza Domanda e procedimento 1 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 ottobre 2018, OP, ricorrente, ha chiesto di essere ammessa al gratuito patrocinio, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 147 del regolamento di procedura del Tribunale, in vista della presentazione di un ricorso diretto, da un lato, all’annullamento della decisione implicita di rigetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] europea di una domanda di accesso a documenti relativi ai provvedimenti amministrativi adottati tra l’iscrizione nel registro Ares(2015)2298835, del 5 giugno 2015, e l’iscrizione nel registro Ares(2015)3272640, del 5 agosto 2015, concernenti la ricorrente e la sua denuncia presentata ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari ( GU 2003, L 11, pag. 1 ), e, d’altro lato, ad ottenere la concessione di un provvedimento provvisorio volto ad ingiungere alla [OSCURATO:PERSONA] di consentire senza indugio l’accesso a detti documenti. 2 Con lettera del 22 novembre 2018, la [OSCURATO:PERSONA] è stata invitata a presentare le proprie osservazioni scritte sulla domanda di ammissione al gratuito patrocinio proposta dalla ricorrente. 3 Nelle proprie osservazioni depositate presso la cancelleria del Tribunale il 10 dicembre 2018, conformemente all’articolo 148, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto della domanda di ammissione al gratuito patrocinio. In diritto 4 Ai sensi dell’articolo 146, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura, la concessione del gratuito patrocinio è subordinata alla duplice condizione che, da un lato, il richiedente, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese relative all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale e, d’altro lato, che la sua azione non appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondata in diritto. 5 Per quanto attiene alla condizione relativa alle risorse economiche, l’articolo 147, paragrafo 3, del regolamento di procedura stabilisce che la domanda di ammissione al gratuito patrocinio dev’essere corredata da tutte le informazioni e da tutti i giustificativi che consentano di valutare le condizioni economiche del richiedente, come il certificato rilasciato dall’autorità nazionale competente attestante tali condizioni economiche. Detta condizione è peraltro chiaramente espressa nel formulario di ammissione al gratuito patrocinio. 6 Nel caso di specie, l’atto con il quale la ricorrente ha proposto la propria domanda di ammissione al gratuito patrocinio è composto da vari documenti, ossia una lettera di accompagnamento datata 12 ottobre 2018, nella quale illustra succintamente l’oggetto delle sue domande. A tale lettera, la ricorrente acclude, nell’allegato 1, una sintesi di 20 pagine dell’oggetto del ricorso di annullamento e della domanda di provvedimento provvisorio, per i quali chiede di beneficiare del gratuito patrocinio, corredata di documenti allegati, nell’allegato 2, il formulario di ammissione al gratuito patrocinio (in prosieguo: il «formulario»), corredato di documenti allegati e, nell’allegato 3, una domanda di ricusazione di taluni membri del Tribunale. 7 In via preliminare, per quanto attiene al formulario, si deve constatare che quest’ultimo non è stato compilato in maniera esaustiva dalla ricorrente. Va infatti constatato che la ricorrente non ha compilato nessuno dei campi contenuti nelle tre colonne della tabella relativa alle «risorse», che compare nella parte del formulario relativa alle «condizioni economiche del richiedente» (in prosieguo: la «tabella “risorse”»). Va ricordato che dette tre colonne riguardano rispettivamente le risorse del richiedente, di un coniuge o di un convivente e di un’altra persona abitualmente convivente (figlio o altra persona a carico) del richiedente. 8 Vero è che, ai sensi dell’articolo 147, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio è redatta utilizzando il formulario, come pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , e una domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata senza il formulario non sarà presa in considerazione. Inoltre, nella parte finale del formulario, il richiedente è invitato a firmare e a datare la propria domanda «dichiara[ndo] sull’onore che le informazioni fornite nella presente domanda di ammissione al gratuito patrocinio sono esatte». Pertanto, in presenza di un formulario compilato, come nel caso di specie, in maniera incompleta, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio può essere respinta in quanto irricevibile. 9 Tuttavia, per quanto riguarda perlomeno le risorse della ricorrente, dalla «dichiarazione complementare sotto giuramento relativa agli oneri ed ai mezzi della [richiedente] per provvedere alle esigenze della vita corrente», datata 12 ottobre 2018 ed acclusa nell’allegato 5 del formulario (in prosieguo: la «dichiarazione complementare») risulta che la ricorrente afferma di non disporre di alcun reddito e comunica vari elementi informativi in ordine alle proprie condizioni economiche e alle condizioni nelle quali perverrebbe a provvedere alle proprie esigenze. Si deve constatare che tali elementi coincidono parzialmente con i dati la cui indicazione è richiesta nella prima colonna della tabella «risorse». 10 Si deve pertanto considerare che, riguardo alle proprie condizioni economiche, per quanto attiene alle sue risorse, la ricorrente sostiene di non disporre di alcun reddito a titolo personale e che, conformemente all’istruzione contenuta nella nota a piè di pagina 4 del formulario, nella dichiarazione complementare, tenta di spiegare come provvede al proprio sostentamento. 11 In via principale, per quanto concerne l’esame delle condizioni economiche della ricorrente, come risulta dall’articolo 147, paragrafo 3, del regolamento di procedura, le informazioni ed i giustificativi che corredano la domanda di ammissione al gratuito patrocinio devono consentire di valutare se, alla luce di dette condizioni, il richiedente si trovi nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese relative all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale. Una simile valutazione presuppone necessariamente che il richiedente produca informazioni e giustificativi di una data sufficientemente vicina a quella in cui la domanda è stata proposta, affinché sia possibile valutare in modo obiettivo le capacità finanziarie dell’interessato per far fronte a tali spese. Pertanto è in particolare previsto, sotto il titolo della rubrica «risorse» del formulario, che «[q]ualora, al momento della domanda, le risorse (…) non siano mutate rispetto all’anno precedente, le risorse prese in considerazione sono quelle dichiarate alle autorità nazionali per il periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente» e che, «[q]ualora la situazione finanziaria (…) sia mutata, saranno prese in considerazione le risorse [al momento della domanda] a partire dal 1 o gennaio dell’anno in corso e fino alla data della domanda». 12 Orbene, nel caso di specie, in primo luogo, la ricorrente afferma «che il documento [relativo alla domanda di ammissione al gratuito patrocinio] è completo, in quanto, sulla base di identici elementi e documenti, [le] [era] stato concesso il gratuito patrocinio nelle cause [ riservato ] ( 1 ) e T‑478/16 AJ». La ricorrente acclude quindi alla propria domanda, nell’allegato 1, un giustificativo dei redditi del 2015 e, nell’allegato 2, una lettera del [OSCURATO:PERSONA] (servizio di scambi universitari tedesco) la quale conferma che fino al 31 gennaio 2016 la ricorrente percepiva una borsa. Sebbene tali documenti, come considerato dal Tribunale, abbiano potuto venire in rilievo, con riferimento al periodo in questione e alla data di presentazione delle domande di ammissione al gratuito patrocinio nelle cause chiuse dalle ordinanze [ riservato ] e del 16 febbraio 2017, OP/[OSCURATO:PERSONA] (T‑478/16 AJ, non pubblicata), al fine di valutare le capacità finanziarie della ricorrente all’epoca, non può avvenire altrettanto nel caso di specie. Infatti, la domanda di ammissione al gratuito patrocinio è stata presentata nell’ottobre del 2018, ossia quasi tre anni dopo la redazione di detti documenti. Orbene, come risulta esplicitamente dalle istruzioni contenute nella rubrica «risorse» del formulario richiamate al precedente punto 11, la ricorrente doveva produrre elementi informativi riguardo alle proprie risorse nel 2017, o addirittura nel 2018 (in prosieguo: il «periodo di riferimento»). 13 In secondo luogo, né l’estratto di conti bancari, di cui la ricorrente era titolare presso la Sparda-[OSCURATO:PERSONA]‑Württemberg eG, datato 22 giugno 2017, e la lettera da lei inviata in data 26 giugno 2017 a detta banca per contestare la chiusura del suo conto, né la decisione del [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale per il contenzioso sociale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), del 9 febbraio 2018, recante concessione del gratuito patrocinio, né il giustificativo di rimborso spese del 17 luglio 2017, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale circoscrizionale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), né il giustificativo della domanda di recupero crediti del Land del [OSCURATO:PERSONA]‑Württemberg ([OSCURATO:PERSONA]) nei confronti della ricorrente del giugno del 2017, né il giustificativo del seminario dal 19 al 23 aprile 2015, né il certificato del periodo di lavoro della ricorrente all’università di Tubinga ([OSCURATO:PERSONA]) dal 19 al 25 aprile 2015, acclusi negli allegati 3, 4, e da 5a a 5d al formulario, consentono di quantificare le risorse della ricorrente, durante il periodo di riferimento, al fine di valutare le sue condizioni economiche e, quindi, la sua capacità di far fronte alle spese del procedimento. 14 In terzo luogo, nella dichiarazione complementare, anzitutto, la ricorrente dichiara di esercitare attività di professore associato nel Land del [OSCURATO:PERSONA]‑Württemberg, senza tuttavia percepire un qualsiasi corrispettivo economico dal 2015 a causa di controversie, ancora in corso, che la vedono opposta all’università di Tubinga, e, altresì, attività a titolo onorifico o in qualità di relatore invitato in organismi internazionali, che non danno luogo a una qualsivoglia retribuzione. La ricorrente precisa poi che le sue esigenze sarebbero soddisfatte dal rimborso delle spese che ha sostenuto nell’ambito di procedimenti contenziosi. Infine, essa non disporrebbe di un conto bancario e non esisterebbe una dichiarazione fiscale relativa al periodo di riferimento, a causa degli oneri di tipo contenzioso a cui deve far fronte. 15 Tali elementi informativi comunicati nella dichiarazione complementare sono particolarmente laconici o addirittura ambivalenti. 16 Infatti, anzitutto, per quanto concerne le affermazioni inerenti alle risorse derivanti da rimborsi spese, si deve constatare che esse si concentrano su eventi isolati relativi a procedimenti contenziosi, cosicché non permettono di comprendere in che modo la ricorrente perviene, in assenza di redditi, a provvedere alle proprie esigenze quotidiane più elementari, ossia in particolare il vitto, gli abiti e l’alloggio. Come ammesso dalla ricorrente stessa nella dichiarazione complementare, tale tipo di prestazioni finanziarie non è assimilabile a una risorsa idonea a permettere di provvedere alle esigenze quotidiane di una persona. 17 Del resto, si deve aggiungere che i rimborsi di spese che la ricorrente sostiene di aver sopportato nell’ambito di procedimenti contenziosi sono necessariamente, per loro natura, e in ogni caso in parte, la contropartita di una spesa che lei o un’altra persona ha dovuto previamente sostenere. Orbene, la ricorrente non produce alcun documento che permetta di constatare il fondamento in forza del quale il rimborso è stato effettuato né le condizioni nelle quali una simile spesa sarebbe stata sostenuta e non precisa neppure in che modo ciò sarebbe avvenuto. In assenza, come afferma, della percezione di redditi, la ricorrente non può essere stata precedentemente in grado di sostenere simili spese. 18 Per quanto attiene poi all’affermazione contenuta nella dichiarazione complementare secondo la quale la ricorrente non sarebbe in condizione di produrre una dichiarazione fiscale relativa al periodo di riferimento, a causa degli oneri di tipo contenzioso che lei sosterrebbe e che elenca in detta dichiarazione, essa non può essere condivisa ai fini dell’esame della domanda di cui trattasi. Infatti, l’esistenza di simili oneri, che, nel caso di specie, sarebbero oggetto di contestazione dinanzi al giudice nazionale, non può giustificare la mancata redazione di una qualsivoglia dichiarazione fiscale o, in ogni caso e perlomeno, a dispetto delle esplicite indicazioni del formulario, non può giustificare l’omessa produzione di un certificato rilasciato da un’autorità nazionale competente, che dimostri le sue attuali condizioni economiche. 19 Si deve infine constatare che la ricorrente non ha precisato, come tuttavia è esplicitamente richiesto nella tabella «risorse», se percepisse un qualsivoglia assegno, indennità o pensione, né quali possano essere le risorse di un eventuale coniuge o convivente o di un’eventuale altra persona a carico abitualmente convivente. 20 Ad abundantiam, si deve rilevare che dagli atti di causa risulta che la quasi totalità dei documenti redatti dalla ricorrente nel 2017 e nel 2018, a prescindere che si tratti della lettera di accompagnamento, degli allegati 1 e 3 a tale lettera, dei documenti trasmessi negli allegati 3, 5 e 6 alla domanda, nonché dei documenti, quali lettere o messaggi di posta elettronica, acclusi negli allegati A, B, G e H, a supporto della sintesi trasmessa nell’allegato 1 alla domanda, mostra esplicitamente, in particolare nell’intestazione di taluni di detti documenti o nell’indicazione delle qualifiche e dei recapiti del firmatario, ossia la ricorrente, che, perlomeno dal 2018, quest’ultima sembra esercitare un’attività all’interno del dipartimento di «Fisica ed astronomia» dell’università statale Rutgers, nel [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), il cui indirizzo postale è 136 [OSCURATO:PERSONA], Piscataway, NJ 08854-8019. Inoltre, i recapiti che la ricorrente menziona nel citato allegato G contengono un numero di telefono cellulare statunitense. 21 Alla luce di tale constatazione ad abundantiam, la quale vale anche perlomeno per l’anno 2018, e in assenza di qualsiasi spiegazione da parte della ricorrente, è possibile interrogarsi sull’effettività dell’esercizio, da parte di quest’ultima, di un’attività regolare all’interno dell’università statale Rutgers. In proposito, la ricorrente sarebbe in ogni caso tenuta a precisare le condizioni materiali e finanziarie nelle quali esercita tale attività e, conformemente alle istruzioni contenute sotto la rubrica «risorse» del formulario, a produrre informazioni ed elementi di prova in ordine alle risorse di cui dispone, a partire dal 1 o gennaio 2018, relative all’esercizio di tale attività. 22 Dalle precedenti considerazioni discende che non è possibile stabilire quali risorse permettano alla ricorrente, nel corso del periodo di riferimento, di provvedere al proprio sostentamento. 23 Tenuto conto di tali elementi, si deve concludere che la ricorrente non ha dimostrato, in modo giuridicamente sufficiente, che, in ragione della propria situazione economica, si trovava nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese relative all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale. 24 Alla luce delle considerazioni suesposte, dato che la condizione di cui all’articolo 146, paragrafo 1, del regolamento di procedura non è soddisfatta, la presente domanda di ammissione al gratuito patrocinio dev’essere respinta, senza che sia necessario pronunciarsi sulla questione se il ricorso previsto appaia manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto. Per questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE così provvede: La domanda di ammissione al gratuito patrocinio nella causa T‑630/18 AJ è respinta. Lussemburgo, 23 maggio 2019 Il cancelliere E. [OSCURATO:PERSONA] presidente I. Pelikánová ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco. ( 1 ) Dati riservati omessi
Sentenza Corte di giustizia UE n. 58/2019 — Fons Iuris — Fons Iuris