CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 22560/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/07/2021 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA( dato avviso alle parq udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia, su concorde richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre, mesi sei di reclusione ed euro diciottomila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo vizio di motivazione per omessa riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 3. Il ricorso è inammissibile. Nel ricorso si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto. Si assume che il Giudice avrebbe dovuto ravvisare in atti la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 4. Ebbene, l'impugnazione proposta è inammissibile. Occorre premettere come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. In ordine alla dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto, sebbene la doglianza rientri astrattamente nelle ipotesi previste dalla nuova disciplina richiamata, il cui regime è applicabile al caso in esame, in quanto l'accordo per il patteggiamento è intervenuto successivamente alla entrata in vigore della legge 103/17, essa è inappropriata ove rapportata al tenore della contestazione, in cui si indica il rilevante quantitativo detenuto, da cui erano ricavabili 287 dosi. Deve rammentarsi che nel procedimento di applicazione della pena, in base agli orientamenti formatisi in sede di legittimità prima della introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per effetto della legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, corrispondente a quella oggetto del libero accordo tra le parti, poteva essere messa in discussione, con il ricorso per Cassazione solo quando risultava, con immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (così Sez. 6, n. 15009/13, Sez. 4 n. 10692/10). Tale interpretazione deve ritenersi tuttora valida. Si è invero ribadito, anche a seguito della introduzione della i. 103/2017 che: "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 - 01). 5. La decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle nr, rQÀQ P. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]