CassazionedecretoSezione 5Decisione del 16 maggio 1972
Cassazione n. 17769/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico della fallita [OSCURATO:SOCIETA], di condanna alla pena di giustizia per il reato di abusivo rìcorso al credito bancario, condotte consistite nel portare allo sconto bancario una pluralità di fatture per operazioni inesistenti per un ammontare di oltre 500mila euro. Sentenza di fallimento del Tribunale di Brescia di Marzo 2015. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario, articolando quattro motivi. 1.Col primo si è dedotta la violazione di norme processuali in relazione agli artt 178 lett c cpp e 552/1 cpp per la mancanza nel decreto di citazione a giudizio dell'avviso all'imputato della possibilità di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La Corte d'Appello avrebbe errato nel rigettare l'analoga questione ad essa sottoposta, ritenendo che l'imputato avrebbe potuto chiedere la definizione alternativa del giudizio alla prima udienza tenuta in primo grado, non essendo previsto alcun temine di decadenza mentre la difesa aveva preferito sollevare la questione di nullità. Sostiene :l ricorrente che l'interpretazione sarebbe difforme da un'esegesi costituzionalmente orientata della disposizione processuale, citando a sostegno la recente pronunzia della Corte Costituzionale 14 Febbraio 2020 nr 19, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art 456/2 cpp, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. 2.Col secondo motivo ribadisce la censura precedente quanto al mancato accoglimento del!' eccezione di illegittimità costituzionale da parte della Corte di Appello, giustificandola con le medesime ragioni censurate col primo motivo. Sostiene la difesa che la norma in parola nell'attuale formulazione violerebbe gli artt 3,24 e 111 Cost.3. Nel terzo motivo ci si è doluti della contraddittorietà della motivazione e della violazione della norma incriminante ex art 218 LF. La sentenza impugnata aveva ritenuto provata la condotta di accesso abusivo al credito dissimulando lo stato di insolvenza, che sarebbe stata realizzata dall'imputato tramite sconto bancario su fatture relative ad operazionì inesistenti. Sostiene la difesa che la sentenza aveva dato atto che il dissesto della società era manifesto e risultante già dal bilancio del 2012,documento pubblico depositato presso la camera di commercio, e, tuttavia, in contrasto logico, in seguito aveva ritenuto che Bertacchi avesse celato alle banche lo stato di insolvenza. In tal senso si sottolinea come lo stesso curatore fallimentare, sentito come teste nel processo, aveva consultato i bilanci pubblici dal 2012 al 2014 depositati presso la Camera di commercio e, pertanto, anche le banche interessate alle operazioni di sconto avrebbero potuto esserne informate, con ciò venendo meno la condotta di dissimulazione. 4. Nel quarto motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione agli artt 56,640 cp. La Corte territoriale aveva erroneamente respinto il quesito giuridico posto dalla difesa circa la specialità della fattispecie di truffa ai danni delle banche, ravvisabile nel comportamento dell'imputato, rispetto a quella di cui all'art 218 LF, con applicazione solo della prima, ritenendo all'inverso il proposto rapporto di specialità tra fattispecie incriminatrici, per la presenza di più elementi specializzanti del delitto ex art 218-225 LF rispetto a quello di truffa . Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità. La difesa ha depositato telematicamente memoria dì replica alle conclusioni del PG, con la quale ha ribadito, ampliandole, le ragioni di accoglimento del ricorso ed, in caso di accoglimento del quarto motivo, ha eccepito la prescrizione del delitto di truffa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo e secondo motivo/ muovendo in sostanza la stessa censura argomentata sotto due profili diversi, sono trattati unitariamente con la contestuale esplicitazione delle ragioni per le quali la dedotta questione di illegittimità costituzionale non è rilevante nel presente giudizio. 1.1 Invero, la pronunzia citata dalla difesa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del decreto di giudizio immediato, nella parte in cui non prevede l'avviso per proporre istanza per la messa alla prova, poiché in questa ipotesi è previsto per la proposizione il termine di decadenza di quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio; nel caso in esame si è proceduto con citazione ordinaria a giudizio e, quindi, non è ipotizzabile alcuna decadenza dalla facoltà di chiedere la sospensione del processo finalizzata alla messa alla prova. In proposito si riporta la massima ufficiale presente nel massimario della Corte costituzionale, secondo la quale è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 24, secondo comma, Cost. - l'art. 456, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova. La disposizione censurata dal Tribunale militare di Roma viola il dirìtto di difesa in quanto, come già affermato in relazione al procedimento per decreto, anche nel giudizio immediato il termine entro cui chiedere i riti alternativi a contenuto premiale (quindici giorni, dalla notifica del relativo decreto) è anticipato rispetto al dibattimento, con la conseguenza che, essendo il termine stabilito a pena di decadenza, la mancanza dell'avvertimento può determinare un pregiudizio irreparabile della facoltà di accedere al rito speciale della messa alla prova. Dalla declaratoria di, illegittimità costituzionale discende che l'omissione dell'avviso non potrà che integrare una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Precedenti citati: sentenze n. 201 del 2016 e n. 148 del 2004). La sospensione del procedimento con messa alla prova si configura come un istituto dì natura sia sostanziale, laddove dà luogo all'estinzione del reato, sia processuale, consistente in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio. (Precedenti citati: sentenze n. 131 del 2019, n. 91 del 2018, n. 201 del 2016 e n. 240 del 2015 ). La richiesta di riti alternativi costituisce anch'essa una modalità, tra le più qualificanti, di esercizio del diritto di difesa. (Precedenti citati: sentenze n. 201 del 2016, n. 237 del 2012, n. 219 del 2004, n. 148 del 2004 e n. 497 del 1995). Corte Costituzionale sent. num. 0019 del 2. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, sia perché non si confronta con l'intera motivazione resa dai Giudici del merito, sia perché le attribuisce un significato di molto ridotto rispetto a quanto congruamente e diffusamente argomentato, che, in tal modo, secondo la visione della difesa, sarebbe contraddittorio. In proposito va ribadito il principio già affermato da Sez. 2, Sentenza 17281 del 08/01/2019 Ud. (dep. 19/04/2019) Rv. 276916, per il quale il ricorso che deduca vizi di motivazione è inammissibile per manifesta infondatezza se muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso - come il presente - in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale. 2.1 Diversamente da quanto proposto nell'atto di ricorso la Corte territoriale ha posto in luce, anche riportando - alla pagina tre - la pronunzia dei Tribunale, che già nel 2012 vi era stata una perdita di esercizio di 5mila euro, che negli anni successivi si era andata incrementando;che il curatore aveva accertato un passivo pari ad oltre 900mila euro ed un attivo di 120 mila euro mentre le fatture per operazioni inesistenti portavano un importo di oltre 500mila euro, in parte erogato; che l'imputato aveva portato allo sconto fatture per operazioni commerciali inesistenti con soggetti ritenuti affidabili dal sistema bancario, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri e tramite questa condotta era riuscito ad ottenere nuovo credito per oltre 250miia euro, in una condizione in cui era già evidente lo stato di crisi finanziaria dell'impresa. 2.2 A fronte di tale congrua e razionalmente fondata motivazione la difesa ripropone in questa sede l'argomento della perdita dell'esercizio 2012, risultante dal bilancio depositato presso la Camera di commercio, e quindi pubblico, come tale conoscibile dalle banche, al quale, peraltro, la Corte territoriale ha già fornito congrua risposta, oltre che con le osservazioni in precedenza sintetizzate, anche con l'ulteriore plausibile annotazíone secondo la quale se il sistema bancario avesse avuto notizie circa il già presente stato di crisi finanziaria, di certo non avrebbe erogato il credito richiesto dall'imputato, invece, ottenuto. 2.3 Correttamente è stato, quindi, ritenuto il delitto di cui in imputazioney per integrare il quale si richiede che il credito sia stato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell'ignaro creditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa. Sez. 5, Sentenza n. 46689 del 30/06/2016 Ud. (dep. 08/11/2015)Rv. 268674. 3.11 quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato in diritto, sostenendo la tesi dell'assorbimento della fattispecie di truffa ai danni delle banche, in quella di cui all'art 218 LF. In proposito questa Corte regolatrice ha affermato il principio opposto - correttamente seguito dai Giudici del merito - per il quale il delitto di ricorso abusivo al credito, a seguito della eliminazione della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 218 legge fall. per effetto dell'art. 32, comma 1, legge 28 dicembre 2005 n. 262, non concorre con il reato dì truffa, il cui disvalore deve ritenersi assorbito in quello del reato fallimentare, sussistendo tra le due fattispecie un rapporto di specialità ex art. 15 cod. pen. In motivazione la Corte ha precìsato che il delitto di cui all'art. 218 legge fall., in cui la condotta decettiva dell'imprenditore attiene alla dissimulazione del proprio stato di dissesto o di insolvenza, rispetto al delitto di truffa ha una più ampia oggettività giuridica, essendo volto a tutelare l'interesse pubblico dell'economia nazionale, e presenta più elementi specializzanti, consistenti nella particolare qualità che deve rivestire il soggetto ,attivo e nella necessità che alla condotta segua la sentenza dichiarativa dì fallimento. (Sez. 5 , Sentenza n. 36985 del 24/06/2019 Ud. (dep. 03/09/2019) Rv. 277532. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della_ cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 15.2.2022 Il consigliere estens