CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28713/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36020/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] e domiciliato ex lege presso la Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], Roma. – controricorrente avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 7019/2018 depositata in data 20 luglio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF-IVA- IRAP 2011 1. L’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Napoli emetteva nei confronti dell’ a rch.[OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TF3010700214 con cui, relativamente all’anno d’imposta 2011, accertava un maggior reddito da lavoro autonomo con maggiori imposte dovute pari ad € 136.796,00. In particolare, a seguito del p.v.c. della Guardia di Finanza di Afragola, l’Ufficio rilevava che, nell’ambito di un finanziamento erogato dal F.E.P. ([OSCURATO:PERSONA] per la pesca) Campania 2007-2013, la società [OSCURATO:SOCIETA]., negli anni 2011 e 2012, aveva emesso fatture, reputate per operazioni inesistenti, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., beneficiaria del finanziamento, per lavori eseguiti dall’[OSCURATO:PERSONA]. Più precisamente, l’Ufficio rilevava un flusso di ritorno delle somme corrisposte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nella disponibilità della stessa, operato attraverso il trattenimento, da parte del rappresentante legale pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]., dell’importo minimo di sua spettanza corrisposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la consegna del controvalore nelle mani del contribuente, al fine di ottenere la restituzione di somme di denaro che risultavano imputate all’esecuzione di lavori edili che o non erano stati effettuati o erano stati sovrafatturati con lo scopo di contabilizzare maggiori costi fittizi utili alla percezione di maggiori fondi pubblici. 2. Avverso l’avviso di accertamento, il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Napoli; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Napoli, con sentenza n. 9556/2017, accoglieva il ricorso del contribuente. 4. Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi la C.t.r. della Campania; si costituiva anche il contribuente, chiedendo il rigetto dell’appello. 5. La C.t.r. della Campania, con sentenza n. 7019/2018, depositata in data 20 luglio 2018, rigettava l’appello dell’Ufficio. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Il contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 26 settembre 2025 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione degli artt. 36, comma 2, D.Lgs. 546/1992, 132, n. 4 e 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.», l’Agenzia delle entrate lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha reso una decisione che presenta un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in quanto la stessa, nella motivazione della sentenza, ha confermato la ricostruzione dell’Ufficio che ha condotto al recupero del maggior reddito (come riportato nell’avviso di accertamento in contestazione) ma, nel dispositivo, ne ha respinto l’appello. 2. Il motivo è fondato. L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, sancito dall'art. 111, comma 6, della Costituzione, trova la sua declinazione processuale nell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e, per il processo tributario, nell'art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546/1992. Tale obbligo non si esaurisce nella mera esposizione grafica di argomentazioni, ma richiede che il percorso logico-giuridico che ha condotto alla decisione sia esplicito, coerente e comprensibile, permettendo alle parti e al giudice dell'impugnazione di comprendere la ratio decidendi. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha da tempo chiarito che il vizio di motivazione può assumere diverse forme, non tutte più sindacabili in sede di legittimità a seguito della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8053 del 2014, hanno ricondotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al "minimo costituzionale", limitandolo alle sole ipotesi di "anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante". Tale anomalia, che determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. [1], si manifesta in casi eccezionali e specifici, tra cui la "mancanza assoluta di motivi", la "motivazione apparente" e, per quanto qui rileva, il "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili". 2.1. Nella fattispecie in esame, la C.t.r. ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, sia in premessa che in dispositivo, in evidente contrasto con il percorso logico argomentativo seguito nel corso della decisione laddove ha affermato che l'avviso di accertamento in questione era stato originato dalle risultanze di un processo verbale di constatazione elevato dalla G.d.F. di Afragola in attuazione di indagini di polizia giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale posto a carico di società che avevano posto in essere attività fraudolente nell'ambito di finanziamenti ottenuti per l'esecuzione di lavori mai effettuati o effettuati in misura diversa. In particolare nell'ambito di un finanziamento erogato dal [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA] (FEP) 2007-2013 riguardante costruzione ed adeguamento delle strutture di commercializzazione all'ingrosso e degli impianti di trasformazione dei prodotti ittic, la MEC appalti srl, negli anni 2011-2012, aveva emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] srl per lavori eseguiti in realtà dalla MEC medesima segnalato anch'egli all'autorità giudiziaria per concorso in emissione di fatture per operazioni inesistenti. [OSCURATO:PERSONA], operante nel settore della commercializzazione di prodotti ittici, gestita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché dal cugino di questi [OSCURATO:PERSONA] venivano coinvolti in un procedimento penale per indebita percezione di contributi erogati dal FEP e tanto si rivelava da accertamenti bancari effettuati sui conti correnti dei citati soggetti che rilevavano flussi finanziari anomali attinenti imprese operanti nel settore dell'impiantistica e delle costruzioni; in pratica l'esame dei conti evidenziava un flusso di ritorno delle somme corrisposte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità della stessa per il tramite di un conto corrente intestato ad [OSCURATO:PERSONA], creato al fine di ottenere la restituzione di somme di danaro che contabilmente risultavano imputate all'esecuzione di lavori edili che di fatto o non erano stati effettuati o erano stati fatturati al fine di contabilizzare maggiori costi fittizi utili alla percezione di maggiori fondi. 2.2. Pertanto, la C.t.r. dopo aver confermato dettagliatamente la ricostruzione dell’Ufficio che aveva condotto al recupero del maggior reddito come riportato nell’avviso di accertamento, in dispositivo, in chiara divergenza con il contenuto della motivazione, ne respinge l’appello, dopo averne in precedenza avvalorato il contenuto. 2.3. La soluzione della controversia assorbe l’esame dell’istanza avanzata in memoria dal contribuente e fondata sulla rilevanza delle risultanze del giudizio penale e segnatamente della richiesta di archiviazione del PM e dal conseguente provvedimento di accoglimento del GIP, quanto alla propria posizione penale. Pur rilevandosi chenon pare p ossa trovare applicazione nel caso di specie, nell’ambito del quale è intervenuto un decreto di archiviazione, il nuovo art. 21 bis D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del D.L. 14 giugno 2024, n. 87 e rubricato “Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione”, che così dispone, per quel che in questa sede interessa: «1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi . Tale ius superveniens, in considerazione dei casi espressamente ivi contemplati, non pare applicabile al caso in esame ma vieppiù la questione non rileva trattandosi di una censura – fondata – di nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo; la questione rimane, quindi, assorbita dalla disposta nullità della sentenza e se ne occuperà se del caso il giudice del rinvio. 3. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata ed il giudizio va rinviato innanzi al giudice a quo, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio del giudizio innanzi alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania, affinché, in diversa