CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23828/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Tribunale del riesame, harigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza diaggravamento disposta nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Paola in data 10 ottobre 2025, che aveva applicato la misuracautelare della custodia in carcere in luogo degli arresti domiciliari, in relazione aireati di rapina, estorsione e atti persecutori.2. Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo del propriodifensore, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione, con cuilamenta, sotto il profilo della violazione dell’art. 276, comma 1-ter, cod. proc.pen. (letto in combinato disposto con il successivo art. 299) e del vizio dimotivazione (sub specie di travisamento della prova e della carenza o meraapparenza della motivazione),- l’erronea ricostruzione della vicenda procedimentale, dal momento chesarebbe stato incongruamente richiamato l’iter previsto dall’art. 299 cod. proc.pen.;- la contraddittorietà insita nell’apodittico superamento della valutazione dilieve entità del fatto espressa dal Giudice competente proprio in relazione allacondotta di evasione da cui è derivato il censurato aggravamento cautelare;- l’impossibilità di apprezzare contra reum anche episodi pregressicongiuntamente a quelli sopravvenuti.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1,cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Il Tribunale dibattimentale di Paola, quale giudice della cautela, letta lacomunicazione di notizia di reato trasmessa per opportuna conoscenza daiCarabinieri di XXXXXX, ha ripristinato la misura inframuraria, già originariamenteapplicata al ricorrente, ritenuta la gravità delle violazioni segnalate, in uno con leprecedenti trasgressioni accertate (il tutto complessivamente sintomo di evidenteincapacità di autocontrollo, così da fondare una prognosi infausta quanto alfuturo rispetto delle prescrizioni).L’aggravamento è stato, dunque, inequivocabilmente disposto ex art. 276,comma 1-ter, cod. proc. pen.L’ordinanza qui impugnata, fraintendendo in parte qua l’effettiva dinamicaprocedimentale, ha affermato che il provvedimento del primo Giudice discendevada un atto di impulso dell’Ufficio requirente (ivi non riscontrabile nel resocontodelle premesse procedurali e, comunque, non rinvenuto in atti).Per il resto, rispondendo ai motivi di gravame ex art. 310 cod. proc. pen.,incentrati unicamente sulla complessiva lievità dei fatti posti a fondamento delripristino della misura carceraria, il Tribunale del riesame ha evidenziatocongruamente, condividendo le considerazioni del Tribunale dibattimentale, comegià dovesse ritenersi di rilevanza tutt’altro che marginale, e comunque tale dagiustificare la modifica in deterius, anche la sola ultima violazione (nuovo delittodi evasione, giudicato separatamente, in ipotesi realizzato in stato di ebrezza econnotato da un’assenza prolungata, con allontanamento su motociclo dal luogodi esecuzione della misura, e da comportamenti aggressivi, ingiuriosi e minatorinei confronti degli operanti).3. Secondo la costante esegesi di legittimità, la sostituzione della misuradegli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere per laviolazione delle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dalla propriaabitazione, disposta ai sensi della suddetta disposizione codicistica, è automatica,salvo che vi sia la prova della lieve entità del fatto (Sez. 4, n. 12465 del27/02/2024, Parisi, non mass; Sez. 2, n. 48334 del 31/10/2023, Saracino, nonmass.; Sez. 5, n. 15301 del 23/01/2017, Garofalo, Rv. 270075-01). La nozionedi “fatto di lieve entità”, in subiecta materia, si riferisce a violazioni di modestorilievo, non in grado di smentire la precedente valutazione di idoneità dellamisura degli arresti domiciliari a tutelare le esigenze cautelari (Sez. 4, n. 44410del 15/10/2019, Guidoni, Rv. 277696-01; Sez. 4, n. 13348 del 09/02/2018, DiBernardo, Rv. 272943-01). La gravità più o meno consistente del fatto deveessere valutata tenuto conto delle modalità della condotta, del grado dicolpevolezza da essa desumibile e dell’entità del danno o del pericolo che ne èderivato (Sez. 6, n. 8071 del 16/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 281153-01).4. Poiché appare impermeabile allo scrutinio di legittimità la congruaargomentazione dei due Giudici della cautela che escludono la lieve entità delfatto (a prescindere dalle valutazioni espresse sul punto nel procedimento aventeper oggetto il distinto delitto di evasione, a cui erano, peraltro, estranee leprecedenti violazioni), il solo erroneo accenno nell’ordinanza di riesame a una –verosimilmente inesistente, ma, in ogni caso, non necessaria – richiesta delPubblico Ministero non vale ad inficiare la correttezza delle conclusioni a cui si èpervenuti in ordine allo status libertatis, in considerazione dell’automatismo checaratterizza i l meccanismo ripristinatorio previsto dalla fattispecieprocedimentale sopra illustrata (che trova il conforto, non decisivo, delleprecedenti violazioni).Il suddetto automatismo, inoltre, prescinde del tutto dalle valutazioni delgiudice che procede, nell’incidente cautelare o nel giudizio di cognizione, inmerito al distinto delitto di evasione.5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.Consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.Non derivando dall’adozione del presente provvedimento la rimessione inlibertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.