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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2003

ECLI:EU:C:2003:417
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62002CO0166(01)_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-166/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] da Comarca de Alcácer do Sal (Portogallo) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

[OSCURATO:PERSONA]

e [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] de Portugal SA, con l'intervento di: CGU [OSCURATO:PERSONA] plc - [OSCURATO:PERSONA] em Portugal, Instituto de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ISSS), domanda vertente sull'interpretazione della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), LA CORTE (Prima Sezione), composta dal sig.

M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg.

P. Jann (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig.

S. Alber cancelliere: sig.

R. Grass avendo informato il giudice del rinvio che la Corte si propone di statuire con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, avendo invitato gli interessati di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo, sentito l'avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 26 aprile 2002, pervenuta in cancelleria il 2 maggio successivo, il [OSCURATO:PERSONA] da Comarca de Alcácer do Sal ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17; in prosieguo: la «seconda direttiva»). 2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] de Portugal SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), dell'altra, a proposito del risarcimento del danno da lui subito a seguito di un incidente stradale.

Normativa comunitaria 3 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la «prima direttiva»): «Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie (...) affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione.

I danni coperti e le modalità dell'assicurazione sono determinati nell'ambito di tali misure». 4 L'art. 1, nn. 1 e 2, della seconda direttiva dispone: «1.

L'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone.

2. Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, ciascuno Stato membro esige che gli importi per i quali tale assicurazione è obbligatoria ammontino: - per i danni alle persone, ad almeno ECU 350 000 quando vi sia una sola vittima; quando vi siano più vittime implicate in uno stesso sinistro questo importo si moltiplica per il loro numero; - per i danni alle cose, ad almeno ECU 100 000 per ciascun sinistro indipendentemente dal numero delle vittime. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere, in sostituzione degli importi minimi di cui sopra, un importo minimo di ECU 500 000 per i danni alle persone, qualora vi siano più vittime di uno stesso sinistro ovvero, per i danni alle persone e alle cose, un importo minimo globale di ECU 600 000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni». 5 Ai sensi dell'art. 5 della seconda direttiva, come modificato dall'allegato I, parte IX, sub F, intitolata «Assicurazioni», dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23, in particolare pag. 218; in prosieguo: l'«Atto di adesione»): «1. [OSCURATO:PERSONA] membri modificano le loro disposizioni nazionali per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1987. (...)

2. Le disposizioni così modificate sono applicate entro il 31 dicembre 1988.

3. In deroga al paragrafo 2:

a) il Regno di Spagna, la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese dispongono di un termine fino al 31 dicembre 1995 per aumentare gli importi di garanzia sino agli importi previsti all'art. 1, paragrafo

2. (...)».

Normativa portoghese 6 Il decreto legge 31 dicembre 1985, n. 522/85, che stabilisce l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica (Diário da República I, série A, n. 301, del 31 dicembre 1985), impone che la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli sia coperta da un'assicurazione che rispetti gli importi minimi fissati dalla seconda direttiva. 7 L'art. 508, n. 1, del codice civile portoghese dispone: «Il risarcimento fondato su un incidente stradale, in assenza di colpa del responsabile, è soggetto a massimali: nel caso in cui una sola persona deceda o subisca un danno, l'importo corrisponde al doppio della somma che determina la competenza per valore del [OSCURATO:PERSONA] da Relaçao; nel caso in cui più persone decedano o subiscano un danno a causa dello stesso incidente, l'importo corrisponde al doppio dalla somma che determina la competenza per valore del [OSCURATO:PERSONA] da Relaçao per ciascuna di esse, senza superare in totale il sestuplo della somma che determina la competenza per valore del [OSCURATO:PERSONA] da Relaçao; nel caso in cui vengano inflitti danni a cose, anche appartenenti a proprietari diversi, l'importo corrisponde alla somma che determina la competenza per valore del [OSCURATO:PERSONA] da Relaçao». 8 Stando ai dati forniti dal giudice a quo, il massimale applicabile nella fattispecie di cui alla causa principale ammonta a EUR 29 927,88. 9 Dalle osservazioni presentate dinanzi alla Corte risulta che la vittima di un incidente stradale può anche avvalersi di un regime di responsabilità civile fondato sulla colpa.

Il codice civile portoghese non prevede alcun limite al risarcimento cui la vittima può aver diritto in forza di tale regime.

Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale 10 Il 20 marzo 2000 il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva ferito in un incidente stradale verificatosi per lo sbandamento del veicolo nel quale si trovava. 11 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che era passeggero e che il conducente dell'autoveicolo ha agito con colpa.

Nel caso in cui non potesse essere provata la colpa del conducente, egli ritiene che venga in essere la responsabilità oggettiva di quest'ultimo.

Su questo fondamento egli ha citato la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di assicuratore del conducente, innanzi al giudice del rinvio. 12 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] fa anche valere che il veicolo presentava un difetto, di cui la [OSCURATO:PERSONA] deve essere ritenuta responsabile per prodotti difettosi.

Su questo fondamento egli ha citato anche la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice del rinvio. 13 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede la condanna delle convenute a versargli un indennizzo di EUR 523 737,79, nonché di EUR 12 679,44 per la sua incapacità lavorativa e per spese varie, a risarcirlo di ogni futuro danno materiale o morale, in particolare a fornigli o a finanziare tutta l'assistenza necessaria e idonea a consentirgli di guarire, nonché l'assistenza di una terza persona, importi tutti maggiorati dei corrispondenti interessi. 14 Le convenute contestano la versione dei fatti e le pretese del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo fa valere che, nonostante l'esistenza di versioni divergenti delle circostanze dell'incidente, gli sembra pacifico che esiste quanto meno una responsabilità oggettiva. 15 Il giudice a quo ritiene che la determinazione degli eventuali responsabili tenuti al versamento del risarcimento chiesto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] dipenda dall'interpretazione che occorre dare alla seconda direttiva.

Esso rileva che quest'ultima non opera alcuna distinzione tra i regimi di responsabilità e che gli importi minimi di garanzia da essa previsti sono superiori al massimale fissato dall'art. 508, n. 1, del codice civile portoghese per il risarcimento delle vittime di incidenti nei quali al responsabile non può essere imputata alcuna colpa.

Sulla questione pregiudiziale 16 La Corte, considerato che la soluzione della questione pregiudiziale sollevata può essere dedotta con chiarezza dalla sua giurisprudenza, ha comunicato, conformemente all'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, al giudice a quo la propria intenzione di statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo.

Solo il governo tedesco e la Commissione hanno risposto all'invito della Corte, precisando di non avere osservazioni da formulare. 17 Dall'ordinanza di rinvio risulta che il giudice a quo si pone in sostanza la questione se l'art. 1, n. 2, della seconda direttiva osti ad una normativa nazionale che, contemplando più regimi di responsabilità civile applicabili ai sinistri risultanti dalla circolazione degli autoveicoli, preveda, per uno di questi, massimali di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati da tale articolo. 18 I governi portoghese e tedesco fanno valere che la seconda direttiva non mira ad armonizzare i regimi di responsabilità civile applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sinistri derivanti dalla circolazione degli autoveicoli. [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero solo tenuti ad adottare tutte le misure perché la responsabilità civile risultante da un regime esistente nell'ordinamento nazionale sia coperta da un'assicurazione che rispetti gli importi minimi di garanzia fissati dalla seconda direttiva.

Uno Stato membro adempirebbe tale obbligo qualora abbia adottato le misure necessarie perché la responsabilità civile per colpa sia coperta da un'assicurazione rispondente alle prescrizioni della seconda direttiva.

Ove il diritto nazionale consenta per giunta alla vittima di avvalersi di un regime di responsabilità oggettiva, non sarebbe necessario che la responsabilità civile risultante da tale regime sia coperta anche da un'assicurazione i cui importi di garanzia corrispondano ai livelli fissati dalla seconda direttiva. 19 L'attore nella causa principale, il governo ellenico e la Commissione sono di parere contrario.

Essi riconoscono che la scelta del regime di responsabilità civile applicabile ai sinistri risultanti dalla circolazione degli autoveicoli rientra nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Tuttavia, ritengono che dalla sentenza 14 settembre 2000, causa C-348/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-6711), risulti che, qualora la normativa nazionale consenta di far sorgere la responsabilità civile di una persona per un sinistro del genere, tale responsabilità, quale che sia la sua natura o il suo fondamento, deve essere coperta da un'assicurazione che rispetti le prescrizioni stabilite dalla seconda direttiva. 20 In proposito, si deve ricordare che, nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha affermato che l'art. 1, n. 2, della seconda direttiva osta ad una normativa nazionale che preveda massimali di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati dai suddetti articoli laddove, in assenza di colpa del conducente del veicolo che ha provocato l'incidente, sia sorta solo la responsabilità civile oggettiva. 21 Ne consegue che, anche se il legislatore comunitario non ha inteso imporre l'adozione di un determinato regime di responsabilità, ha, invece, certamente inteso esigere la copertura di qualsiasi responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli, indipendentemente dal fatto che tale responsabilità sia fondata sulla colpa o sia oggettiva.

Contrariamente a quanto hanno sostenuto i governi portoghese e tedesco, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel caso in cui contemplino più regimi di responsabilità civile applicabili ai sinistri derivanti dalla circolazione degli autoveicoli, non possono quindi limitare la protezione derivante dalla seconda direttiva ad uno solo o a taluni di tali regimi, ma devono estenderla a tutti i regimi. 22 Qualsiasi altra interpretazione priverebbe gli artt. 3, n. 1, della prima direttiva e 1, n. 2, della seconda direttiva del loro effetto utile.

Quest'ultimo, che consiste nel proteggere le vittime di incidenti stradali mediante l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, sarebbe infatti messo in pericolo se la copertura di tale responsabilità da parte dell'assicurazione fosse lasciata alla discrezione del legislatore nazionale. 23 Secondo una giurisprudenza consolidata, l'obbligo del giudice nazionale di escludere una legge nazionale in contrasto con una direttiva non ha l'effetto di consentirgli di opporre ad un singolo un obbligo previsto da una direttiva non trasposta (v., in particolare, sentenze 14 luglio 1994, causa C-91/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3325, punto 20, e 26 settembre 1996, causa C-168/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4705, punto 42). 24 Occorre in proposito ricordare che, in base alla sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-5357, punto 39), il diritto comunitario impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di risarcire i danni da essi causati ai singoli a causa della mancata attuazione di una direttiva, purché siano soddisfatte tre condizioni.

Innanzi tutto la direttiva deve avere lo scopo di attribuire diritti a favore dei singoli.

Deve essere poi possibile individuare il contenuto di tali diritti sulla base delle disposizioni della direttiva.

Infine deve esistere un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 27). 25 Alla luce di queste considerazioni, la questione sollevata va risolta nel senso che l'art. 1, n. 2, della seconda direttiva osta ad una normativa nazionale che, contemplando più regimi di responsabilità civile applicabili ai sinistri risultanti dalla circolazione degli autoveicoli, preveda, per uno di questi, massimali di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati dal detto articolo.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 26 Le spese sostenute dai governi portoghese, tedesco ed ellenico nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] da Comarca de Alcácer do Sal con ordinanza 26 aprile 2002, dichiara: 1) L'art. 1, n. 2, della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, osta ad una normativa nazionale che, contemplando più regimi di responsabilità civile applicabili ai sinistri risultanti dalla circolazione degli autoveicoli, preveda, per uno di questi, massimali di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati dal detto articolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62002CO0166(01)_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-166/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal [OSCURATO:PERSONA] da Comarca de Alcácer do Sal (Portogallo) nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA, [OSCURATO:PERSONA] de Portugal SA, con l'intervento di: CGU [OSCURATO:PERSONA] plc - [OSCURATO:PERSONA] em Portugal, Instituto de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ISSS), domanda vertente sull'interpretazione della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17), LA CORTE (Prima Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. P. Jann (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. S. Alber cancelliere: sig. R. Grass avendo informato il giudice del rinvio che la Corte si propone di statuire con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, avendo invitato gli interessati di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo, sentito l'avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 26 aprile 2002, pervenuta in cancelleria il 2 maggio successivo, il [OSCURATO:PERSONA] da Comarca de Alcácer do Sal ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GU 1984, L 8, pag. 17; in prosieguo: la «seconda direttiva»). 2 La questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], da una parte, e la [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] de Portugal SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), dell'altra, a proposito del risarcimento del danno da lui subito a seguito di un incidente stradale. Normativa comunitaria 3 Ai sensi dell'art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 24 aprile 1972, 72/166/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la «prima direttiva»): «Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie (...) affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione. I danni coperti e le modalità dell'assicurazione sono determinati nell'ambito di tali misure». 4 L'art. 1, nn. 1 e 2, della seconda direttiva dispone: «1. L'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone. 2. Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente prescritti dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, ciascuno Stato membro esige che gli importi per i quali tale assicurazione è obbligatoria ammontino: - per i danni alle persone, ad almeno ECU 350 000 quando vi sia una sola vittima; quando vi siano più vittime implicate in uno stesso sinistro questo importo si moltiplica per il loro numero; - per i danni alle cose, ad almeno ECU 100 000 per ciascun sinistro indipendentemente dal numero delle vittime. [OSCURATO:PERSONA] membri possono prevedere, in sostituzione degli importi minimi di cui sopra, un importo minimo di ECU 500 000 per i danni alle persone, qualora vi siano più vittime di uno stesso sinistro ovvero, per i danni alle persone e alle cose, un importo minimo globale di ECU 600 000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni». 5 Ai sensi dell'art. 5 della seconda direttiva, come modificato dall'allegato I, parte IX, sub F, intitolata «Assicurazioni», dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei trattati (GU 1985, L 302, pag. 23, in particolare pag. 218; in prosieguo: l'«Atto di adesione»): «1. [OSCURATO:PERSONA] membri modificano le loro disposizioni nazionali per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1987. (...) 2. Le disposizioni così modificate sono applicate entro il 31 dicembre 1988. 3. In deroga al paragrafo 2: a) il Regno di Spagna, la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese dispongono di un termine fino al 31 dicembre 1995 per aumentare gli importi di garanzia sino agli importi previsti all'art. 1, paragrafo 2. (...)». Normativa portoghese 6 Il decreto legge 31 dicembre 1985, n. 522/85, che stabilisce l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica (Diário da República I, série A, n. 301, del 31 dicembre 1985), impone che la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli sia coperta da un'assicurazione che rispetti gli importi minimi fissati dalla seconda direttiva. 7 L'art. 508, n. 1, del codice civile portoghese dispone: «Il risarcimento fondato su un incidente stradale, in assenza di colpa del responsabile, è soggetto a massimali: nel caso in cui una sola persona deceda o subisca un danno, l'importo corrisponde al doppio della somma che determina la competenza per valore del [OSCURATO:PERSONA] da Relaçao; nel caso in cui più persone decedano o subiscano un danno a causa dello stesso incidente, l'importo corrisponde al doppio dalla somma che determina la competenza per valore del [OSCURATO:PERSONA] da Relaçao per ciascuna di esse, senza superare in totale il sestuplo della somma che determina la competenza per valore del [OSCURATO:PERSONA] da Relaçao; nel caso in cui vengano inflitti danni a cose, anche appartenenti a proprietari diversi, l'importo corrisponde alla somma che determina la competenza per valore del [OSCURATO:PERSONA] da Relaçao». 8 Stando ai dati forniti dal giudice a quo, il massimale applicabile nella fattispecie di cui alla causa principale ammonta a EUR 29 927,88. 9 Dalle osservazioni presentate dinanzi alla Corte risulta che la vittima di un incidente stradale può anche avvalersi di un regime di responsabilità civile fondato sulla colpa. Il codice civile portoghese non prevede alcun limite al risarcimento cui la vittima può aver diritto in forza di tale regime. Controversia nella causa principale e questione pregiudiziale 10 Il 20 marzo 2000 il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva ferito in un incidente stradale verificatosi per lo sbandamento del veicolo nel quale si trovava. 11 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che era passeggero e che il conducente dell'autoveicolo ha agito con colpa. Nel caso in cui non potesse essere provata la colpa del conducente, egli ritiene che venga in essere la responsabilità oggettiva di quest'ultimo. Su questo fondamento egli ha citato la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di assicuratore del conducente, innanzi al giudice del rinvio. 12 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] fa anche valere che il veicolo presentava un difetto, di cui la [OSCURATO:PERSONA] deve essere ritenuta responsabile per prodotti difettosi. Su questo fondamento egli ha citato anche la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice del rinvio. 13 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede la condanna delle convenute a versargli un indennizzo di EUR 523 737,79, nonché di EUR 12 679,44 per la sua incapacità lavorativa e per spese varie, a risarcirlo di ogni futuro danno materiale o morale, in particolare a fornigli o a finanziare tutta l'assistenza necessaria e idonea a consentirgli di guarire, nonché l'assistenza di una terza persona, importi tutti maggiorati dei corrispondenti interessi. 14 Le convenute contestano la versione dei fatti e le pretese del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo fa valere che, nonostante l'esistenza di versioni divergenti delle circostanze dell'incidente, gli sembra pacifico che esiste quanto meno una responsabilità oggettiva. 15 Il giudice a quo ritiene che la determinazione degli eventuali responsabili tenuti al versamento del risarcimento chiesto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] dipenda dall'interpretazione che occorre dare alla seconda direttiva. Esso rileva che quest'ultima non opera alcuna distinzione tra i regimi di responsabilità e che gli importi minimi di garanzia da essa previsti sono superiori al massimale fissato dall'art. 508, n. 1, del codice civile portoghese per il risarcimento delle vittime di incidenti nei quali al responsabile non può essere imputata alcuna colpa. Sulla questione pregiudiziale 16 La Corte, considerato che la soluzione della questione pregiudiziale sollevata può essere dedotta con chiarezza dalla sua giurisprudenza, ha comunicato, conformemente all'art. 104, n. 3, del suo regolamento di procedura, al giudice a quo la propria intenzione di statuire con ordinanza motivata e ha invitato gli interessati di cui all'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia a presentare le loro eventuali osservazioni al riguardo. Solo il governo tedesco e la Commissione hanno risposto all'invito della Corte, precisando di non avere osservazioni da formulare. 17 Dall'ordinanza di rinvio risulta che il giudice a quo si pone in sostanza la questione se l'art. 1, n. 2, della seconda direttiva osti ad una normativa nazionale che, contemplando più regimi di responsabilità civile applicabili ai sinistri risultanti dalla circolazione degli autoveicoli, preveda, per uno di questi, massimali di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati da tale articolo. 18 I governi portoghese e tedesco fanno valere che la seconda direttiva non mira ad armonizzare i regimi di responsabilità civile applicabili negli [OSCURATO:PERSONA] membri ai sinistri derivanti dalla circolazione degli autoveicoli. [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero solo tenuti ad adottare tutte le misure perché la responsabilità civile risultante da un regime esistente nell'ordinamento nazionale sia coperta da un'assicurazione che rispetti gli importi minimi di garanzia fissati dalla seconda direttiva. Uno Stato membro adempirebbe tale obbligo qualora abbia adottato le misure necessarie perché la responsabilità civile per colpa sia coperta da un'assicurazione rispondente alle prescrizioni della seconda direttiva. Ove il diritto nazionale consenta per giunta alla vittima di avvalersi di un regime di responsabilità oggettiva, non sarebbe necessario che la responsabilità civile risultante da tale regime sia coperta anche da un'assicurazione i cui importi di garanzia corrispondano ai livelli fissati dalla seconda direttiva. 19 L'attore nella causa principale, il governo ellenico e la Commissione sono di parere contrario. Essi riconoscono che la scelta del regime di responsabilità civile applicabile ai sinistri risultanti dalla circolazione degli autoveicoli rientra nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Tuttavia, ritengono che dalla sentenza 14 settembre 2000, causa C-348/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6711), risulti che, qualora la normativa nazionale consenta di far sorgere la responsabilità civile di una persona per un sinistro del genere, tale responsabilità, quale che sia la sua natura o il suo fondamento, deve essere coperta da un'assicurazione che rispetti le prescrizioni stabilite dalla seconda direttiva. 20 In proposito, si deve ricordare che, nella citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha affermato che l'art. 1, n. 2, della seconda direttiva osta ad una normativa nazionale che preveda massimali di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati dai suddetti articoli laddove, in assenza di colpa del conducente del veicolo che ha provocato l'incidente, sia sorta solo la responsabilità civile oggettiva. 21 Ne consegue che, anche se il legislatore comunitario non ha inteso imporre l'adozione di un determinato regime di responsabilità, ha, invece, certamente inteso esigere la copertura di qualsiasi responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli, indipendentemente dal fatto che tale responsabilità sia fondata sulla colpa o sia oggettiva. Contrariamente a quanto hanno sostenuto i governi portoghese e tedesco, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, nel caso in cui contemplino più regimi di responsabilità civile applicabili ai sinistri derivanti dalla circolazione degli autoveicoli, non possono quindi limitare la protezione derivante dalla seconda direttiva ad uno solo o a taluni di tali regimi, ma devono estenderla a tutti i regimi. 22 Qualsiasi altra interpretazione priverebbe gli artt. 3, n. 1, della prima direttiva e 1, n. 2, della seconda direttiva del loro effetto utile. Quest'ultimo, che consiste nel proteggere le vittime di incidenti stradali mediante l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, sarebbe infatti messo in pericolo se la copertura di tale responsabilità da parte dell'assicurazione fosse lasciata alla discrezione del legislatore nazionale. 23 Secondo una giurisprudenza consolidata, l'obbligo del giudice nazionale di escludere una legge nazionale in contrasto con una direttiva non ha l'effetto di consentirgli di opporre ad un singolo un obbligo previsto da una direttiva non trasposta (v., in particolare, sentenze 14 luglio 1994, causa C-91/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3325, punto 20, e 26 settembre 1996, causa C-168/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4705, punto 42). 24 Occorre in proposito ricordare che, in base alla sentenza 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, Francovich e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5357, punto 39), il diritto comunitario impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di risarcire i danni da essi causati ai singoli a causa della mancata attuazione di una direttiva, purché siano soddisfatte tre condizioni. Innanzi tutto la direttiva deve avere lo scopo di attribuire diritti a favore dei singoli. Deve essere poi possibile individuare il contenuto di tali diritti sulla base delle disposizioni della direttiva. Infine deve esistere un nesso di causalità tra la violazione dell'obbligo a carico dello Stato e il danno subito (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 27). 25 Alla luce di queste considerazioni, la questione sollevata va risolta nel senso che l'art. 1, n. 2, della seconda direttiva osta ad una normativa nazionale che, contemplando più regimi di responsabilità civile applicabili ai sinistri risultanti dalla circolazione degli autoveicoli, preveda, per uno di questi, massimali di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati dal detto articolo. Decisione relativa alle spese Sulle spese 26 Le spese sostenute dai governi portoghese, tedesco ed ellenico nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal [OSCURATO:PERSONA] da Comarca de Alcácer do Sal con ordinanza 26 aprile 2002, dichiara: 1) L'art. 1, n. 2, della seconda direttiva del Consiglio 30 dicembre 1983, 84/5/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, osta ad una normativa nazionale che, contemplando più regimi di responsabilità civile applicabili ai sinistri risultanti dalla circolazione degli autoveicoli, preveda, per uno di questi, massimali di garanzia inferiori agli importi minimi di garanzia fissati dal detto articolo.
Sentenza Corte di giustizia UE/2003 — Fons Iuris — Fons Iuris