CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10053/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAdato avAbise alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il GUP del Tribunale di Catania, con sentenza in data 4 marzo 2021, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi otto di reclusione, concordata dalle parti ex art. 444 cod.proc.pen., in relazione al delitto di cui all art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. 2. Propone ricorso per cassazione, nelle forme di legge, [OSCURATO:PERSONA], deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso esame sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. . 3. Il ricorso è manifestamente infondato e la inammissibilità va dichiarata de plano, trattandosi di modello procedimentale (v. Sez. V n. 28578 del 6.3.2018, rv 273323) applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze applicative di pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 610 co.5bis cod.proc.pen. (disposizione introdotta dall'art. 1 co. 62 legge n.103 del 23.6.2017) . 3.1 Lo stesso motivo di ricorso è da ritenersi non consentito dalla legge, in riferimento a quanto previsto nella vigente disposizione regolatrice - art. 448 co.2 bis - introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017 all'art. 1 comma 50, pacificamente applicabile ratione temporis , trattandosi di richiesta di applicazione della pena posteriore al 3 agosto 2017. 3.2 Con tale disposizione il legislatore, ferma restando la ricorribilità per cassazione della sentenza applicativa di pena su richiesta delle parti (anche in virtù del generale principio contenuto in Costituzione, all'art. 111 comma 7) ha realizzato una stringente tipizzazione dei motivi proponibili avverso tale particolare decisione. In particolare, la ricorribilità per cassazione è affermata come possibile «solo» per motivi attinenti alla espressione della volontà dell'imputato, al difetto della correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza. In ragione dei connotati di specialità del rito del patteggiamento, basato - come è noto - sull'incontro della volontà delle parti, con accordo teso a prospettare al giudice un determinato esito del procedimento penale, il legislatore ha dunque ritenuto di «scorporare» la decisione applicativa di pena dal generale ambito applicativo dell'articolo 606 del codice di rito (norma che individua i possibili motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunziate in grado di appello o inappellabili), con creazione di un ambito specializzante .I La selezione, peraltro, riguarda non già la specie di motivi ( le tradizionali categorie della violazione di legge o del vizio di motivazione), quanto piuttosto la «direzione» dei medesimi, nel senso che il ricorso per cassazione risulta consentito solo se ha ad oggetto determinati punti della decisione emessa a seguito di patteggiamento. Da ciò deriva che vi sono aspetti della decisione emessa ai sensi degli articoli 444 e ss. cod.proc.pen. sottratti alla ricorribilità se - ed in quanto - i contenuti della decisione siano conformi all'accordo intervenuto tra le parti e non si deduca illegalità della pena, erronea qualificazione giuridica del fatto o vizio di espressione della volontà dell'imputato. Non risulta, dunque, ammissibile - in quanto proposto per motivo non consentito dalla legge - il ricorso per cassazione con cui si prospetti l'esistenza di un vizio di motivazione della sentenza, su un punto della decisione diverso da quelli tassativamente indicati dalla legge. 3.3 Nel caso in esame il ricorrente introduce censure non ricevibili, posto che la doglianza si dirige sul punto della motivazione in fatto, da ritenersi sottratto alla ricorribilità in ragione della particolare conformazione del rito, nel cui ambito - peraltro - resta affidato al giudice del merito il potere di verificare la insussistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. . Non si verte, pertanto, nè in tema di «difformità» tra contenuti della richiesta e quelli della decisione, nè in tema di vizio della espressione della volontà dell'imputato, nè in tema di «illegalità» della pena, divendosi intendere per tale, secondo l'insegnamento di Sez. U. n. 33040 del 2015 Jazouli : a) quella che non corrisponde, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come delineato dal codice penale ; b) quella derivante da un procedimento di commisurazione basato su parametri edittali riconosciuti come incostituzionali . Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28 ot