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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27382/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PELLO di NAPOLI;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli haconfermato la decisione assunta dal Tribunale di Nola in composizionemonocratica in data 18/12/2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevoledel reato di cui agli artt. 2 e 7 legge 02 ottobre 1967 n. 895 – per averillegalmente detenuto un fucile da caccia marca Breda, omettendone la cessionead una persona non convivente nel termine di centocinquanta giorni dalla notificadel provvedimento del Prefetto del 14/05/2018 di divieto di detenere armi emunizioni (fatto accertato in Tufino il 20/01/2019) – e, per l’effetto, lo avevacondannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro duemilaquattrocento dimulta, oltre al pagamento delle spese processuale, con confisca e devoluzionedell’arma in sequestro alla [OSCURATO:PERSONA] di Artiglieria.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi, che vengono di seguito enunciati entro ilimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, vengono denunciate violazioni ex artt. 606comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione di legge e viziodi motivazione, con riferimento agli artt. 2 e 7 legge 02 ottobre 1967 n. 895.Non è stata accertata la natura (segnatamente, il meccanismo di sparo, la canna,il calibro, la capacità offensiva) e, consequenzialmente, la potenzialità lesivadell’arma caduta in sequestro.

La sentenza impugnata, inoltre, non ha datoadeguato conto della rilevanza dell’assenza di iscrizione dell’arma nel catalogonazionale o della mancanza di marcatura riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] diProva, indicativa della clandestinità dell’arma.2.2.

Con il secondo motivo, vengono denunciate violazioni ex artt. 606comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione di leggeprocessuale e vizio di motivazione, con riferimento all’art. 546 cod. proc. pen.

Siè ritenuto sufficiente il richiamo per relationem alla pronuncia di primo grado,senza confrontarsi con le doglianze difensive e senza chiarire quale sia stato ilragionamento logico-giuridico posto a fondamento dell’affermazione dicolpevolezza a carico del ricorrente.2.3.

Con il terzo motivo, vengono dedotte violazioni ex artt. 606 comma1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza delle norme processuali, nonchéviolazione del principio dell’accertamento probatorio e difetto di motivazione,quanto al motivo di appello riguardante la richiesta di integrazione probatoria exart. 603 cod. proc. pen.

Si è immotivatamente trascurata – in ipotesi difensiva -la richiesta di perizia balistica, volta a stabilire la reale natura e capacità lesivadel fucile.2.4.

Con il quarto motivo, si deduce omessa motivazione quanto alpunto del gravame relativo alla richiesta di riqualificazione, ai sensi dell’art. 521cod. proc. pen., del fatto contestato nel reato di cui all’art. 697 cod. pen., conconsequenziale dichiarazione di intervenuta prescrizione.

La Corte di appello nonha motivato in ordine alla richiesta difensiva, che era volta alla nomina di unperito balistico, al fine di accertare la reale funzionalità dell’arma, la portataoffensiva della stessa, l’anno di produzione e la riconducibilità dell’arma stessa alnovero di quelle comuni da sparo.

La Corte territoriale, invece, non si èminimamente confrontata con l’argomentazione devoluta.2.5.

Con il quinto motivo, si denunciano vizi ex art. 606 comma 1 lett.b) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge, derivantedall’erronea esclusione dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. proc. pen.

Talescelta origina esclusivamente dalla pretesa gravità del fatto, ma è carente diqualsivoglia valutazione in ordine all’effettiva potenzialità offensiva dell’arma.

Afronte di una pena lieve, però, sarebbe stato doveroso valutare anche il gradodella colpa, oltre che le concrete modalità del fatto.2.6.

Con il sesto motivo si denuncia violazione di legge in relazione agliartt. 62-bis e 133 cod. pen., quanto alla mancata concessione delle circostanzeterritoriale ha preso in considerazione esclusivamente la pretesa gravità delfatto, nonostante la carenza di accertamenti circa l’effettiva offensività el’attitudine lesiva dell’arma.3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.Le censure ricalcano pedissequamente i motivi di appello, ai quali laCorte territoriale ha risposto condividendo le valutazioni effettuate dal giudice diprimo grado, quanto alla natura dell’arma ed alla sua funzionalità e potenzialitàeffettiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

I primi quattro motivi scaturiscono da una comune base teorica e bensi prestano, quindi, ad una agevole trattazione unitaria.Giova premettere che - ai fini del controllo di legittimità sul vizio dimotivazione - la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda conquella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo,allorquando - come avvenuto nel caso in esame - i giudici del gravame,esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto aquelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logicogiuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione deglielementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).2.1.

Nella concreta vicenda, del tutto legittimamente il Prefettocompetente ha imposto all’imputato - a norma dell’art. 39 T.U.L.P.S. – di cederel’arma indicata in rubrica entro il termine di centocinquanta giorni, con l’avvisoche, in caso contrario, si sarebbe proceduto alla relativa confisca.Stante l’inottemperanza del [OSCURATO:PERSONA] a tale prescrizione, il richiamogiurisprudenziale contenuto nella sentenza impugnata non può che esserereputato corretto, in punto di qualificazione giuridica; è infatti sufficiente, sulp u n t o , r i c h i a m a r e i l p r i n c i p i o d i d i r i t t o f i s s a t o d aSez. 1, n. 29537 del 06/06/2024, Suardi, Rv. 286686 – 01, che ha così deciso:‹‹In tema di reati concernenti le armi, commette il delitto di cui all'art. 2 legge 2ottobre 1967, n. 895 il soggetto che detenga un'arma dopo che il prefetto, aisensi dell'art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, gli abbia fatto divieto dipossederne, mentre commette il delitto di cui all'art. 3 della stessa legge ilsoggetto che non ottemperi al decreto con il quale il prefetto gli abbia imposto, aisensi dell'art. 40 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, di consegnare all'autorità dipubblica sicurezza armi, munizioni e materie esplodenti da lui detenute,indicando nel dettaglio termini, luogo e modalità della consegna››.2.2.

Quanto al tema dell’idoneità dell’arma all’utilizzo – parimentiagitato dalla difesa - si evince dalla lettura della sentenza impugnata che il fucileera funzionante e pronto all’uso, secondo quanto riportato dal teste di Poliziagiudiziaria.I Giudici del merito, infatti, hanno desunto la funzionalità del fucile,fondando tale convincimento proprio sulla dichiarazione resa dal teste di poliziagiudiziaria.

Con motivazione incensurabile nella presente sede - siccomerispondente ai canoni della logicità e della non contraddizione – essi hannorilevato, quindi, come il fucile rinvenuto nel possesso del ricorrente dovesseessere reputato certamente idonee all'impiego, per essere risultato “in buonostato di conservazione e pienamente rispondente alle sollecitazioni meccaniche”,come riportato nella sentenza di primo grado.

Trattasi di un percorso concettualeineccepibile e sorretto da apparato motivazionale privo del pur minimo spunto diincoerenza.2.3.

In ordine alla pretesa necessità di disporre perizia, è poi noto come –in vista dell'accertamento in ordine all’efficienza di un'arma - non siastrettamente necessario che il giudice proceda a perizia, potendo trarre il suoconvincimento anche aliunde, a patto che tale decisione risulti poi corredata,come accaduto nella fattispecie in esame, da congrua motivazione (Sez. 1, n.9119 del 23/01/2026, Mazzeo, Rv. 289579; Sez. 1, n. 12620 del 30/01/2019,Billetta, Rv. 275050; Sez. 1, n. 45217 del 25/09/2013, Campisi, Rv. 257435;Sez. 1, n. 5412 del 09/03/1982, Grimaldi, Rv. 154009 – 01).2.4.

La sentenza impugnata - in uno con quella del Tribunale con la qualecostituisce una "doppia conforme" - risulta quindi congruamente motivataproprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente.

Inoltre, detta motivazione non ècerto apparente, né "manifestamente" illogica e tantomeno contraddittoria.Per contro deve osservarsi come parte ricorrente, sotto il profilo del viziodi motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nellavalutazione del materiale probatorio, tenti in realtà di sottoporre a questa Cortedi legittimità un nuovo giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è però preclusa- in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferitia quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili odotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procederetrasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, piuttosto chedella motivazione.2.5.

Viene in rilievo, poi, la censura afferente alla qualificazione giuridicada attribuire al fucile detenuto dall’imputato.

L’alternativa teoricamente possibile,però, è tra ricondurre il fatto entro l’alveo previsionale degli artt. 2 e 7 legge 895del 1967 (come ritenuto in sentenza) e reputare integrata, al contrario, laprevisione incriminatrice ex art. 23 legge 110 del 1975 in tema di detenzione diarma clandestina.

Tale ultima figura tipica, però, è quella in relazione alla quale èprevista una più rigorosa pena edittale; in sostanza, la doglianza del ricorrente sirisolve nel lamentare la mancata contestazione di un reato più grave, rispetto aquello ascritto.2.5.1.

In realtà, anche astrattamente, i due modelli legali suddetti nonsono disomogenei tra loro: l’art. 23 primo comma legge 110 del 1975, infatti,laddove si riferisce alle armi clandestine, le definisce “le armi comuni da sparo…”.

Gli artt. 1 e 2, poi, delimitano separatamente le armi da guerra (art. 1) e learmi comuni da sparo (art. 2) “agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblicasicurezza …”.

Se ne deduce che vi è una riconduzione ad unità delle varieprevisioni incriminatrici e l’art. 7 legge 895 del 1967, allorquando fa riferimentoall’art. 44 R.D. 635 del 1940, non si riferisce ad altro, proprio in quanto taleultima previsione è stata superata dall’art. 2 legge 110 del 1975.2.5.2.

Il fatto non può nemmeno essere ricondotto sotto l’egida normativadell’art. 697 cod. pen., in coerenza con i principi di diritto da lungo tempoenucleati dalla giurisprudenza di legittimità.

La disciplina inerente alla detenzioneillegale di armi comuni da sparo, infatti, è ormai regolata dall’art. 14 legge 14ottobre 1974 n. 497 e consequenzialmente – secondo la regola generale ex art.15 cod. pen. - tale legge, stante il connotato di specialità, deroga all'art. 697cod. pen.

Quest’ultima norma contravvenzionale – indicata dalla difesa anche invista della possibile declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione -continua invece a trovare applicazione esclusivamente in relazione alle armi noncontemplate dalla legge del 1974, sarebbe a dire relativamente a quelle che nonpossano essere classificate quali armi comuni da sparo, ovvero da guerra o tipoguerra, nonché per ciò che attiene alle munizioni per armi comuni da sparo (cosìSez. 1, n. 4505 del 23/03/1983, Ferraiolo, Rv. 159082 – 01; si veda anche Sez.1, n. 29956 del 31/05/2013, Savio, Rv. 256396 – 01, a mente della quale: ‹‹Ladetenzione di arma costruita artigianalmente non è punibile ai sensi dell'art. 697cod. pen. perché, se essa è idonea allo sparo, rientra nell'ambito di applicabilitàdella L. n. 895 del 1967; in caso contrario, il suo possesso è libero e non richiedenemmeno la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza››)2.6.

La critica sussunta nei primi quattro motivi dell’atto d’impugnazione,in definitiva, non merita accoglimento.3.

Da rigettare è anche il quinto motivo, inerente alla mancataapplicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.

La questione avevaformato oggetto del quarto motivo di gravame, enunciato in sentenza dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha poi adeguatamente motivato sul punto, disattendendo larichiesta in considerazione della ritenuta gravità della condotta e dell’esistenza diun precedente penale a carico dell’imputato.

Sullo specifico tema, è appena ilcaso di evidenziare come - ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto - debba ritenersi adeguata la motivazione che diaconto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-biscod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).4.

Il sesto motivo attiene, in maniera cumulativa, al trattamentosanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, venendo poi attaccato anche il diniego di concessione del beneficiodella sospensione condizionale; anche tale doglianza, però, è da disattendere.La censura inerente all’entità della pena - e, correlativamente, allamancata concessione del suddetto beneficio - è aspecifica e reiterativa, in quantoil giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendovalorizzato, anche ai fini dell’art. 133 cod. pen., le caratteristiche del fatto e lacondotta serbata dal soggetto.

Dal complesso della motivazione, in ogni caso,emergono tutti gli elementi in forza dei quali – ad opera dei Giudici del merito –è stato esercitato il potere di quantificare la pena.Va sottolineato, del resto, come il ricorso non riesca a indicare alcunelemento positivo asseritamente trascurato, nella motivazione della pronunciaimpugnata.

L’attenuazione della pena scaturente da tale riconoscimento, però,deve essere ancorata a precisi profili ambientali e comportamentali della vicenda,considerata nel suo complesso ed incastonata in un peculiare ambito cronologico,spaziale e storico, o anche ad aspetti della personalità del reo, che lo rendanoconcretamente meritevole di attenuazione del rigore sanzionatorio; lungi daldivenire mera applicazione consuetudinaria, tale riconoscimento deve ricevereadeguato sostegno, attraverso aspetti concreti emergenti dagli avvenimenti, chemilitino in senso favorevole al reo.

La concessione delle circostanze attenuantigeneriche, inoltre, non dovrà mai divenire una pura e semplice concessione distile, quasi che essa si atteggiasse alla stregua di un diritto, invece inesistente, incapo al colpevole.Noto è, invece, come le circostanze attenuanti generiche non debbanotradursi nell’inesistenza di elementi negativi, bensì compendiarsi nella esistenzadi motivi positivi, atti a giustificare la decurtazione sanzionatoria.

La richiesta digeneriche, quindi, deve connotarsi per l’indicazione di elementi di caratterespecifico, con i quali è poi doveroso instaurare un confronto e fornire rispostaesaustiva (tale regola ermeneutica, unanimemente affermata dallagiurisprudenza di legittimità, si trova, fra tante, in Sez. 3, n. 24128 del18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 – 01, che ha così statuito:‹‹L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un dirittoconseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità delsoggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenzalegittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse››; nello stesso senso,si veda Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339 – 01).5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto delricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PELLO di NAPOLI;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli haconfermato la decisione assunta dal Tribunale di Nola in composizionemonocratica in data 18/12/2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevoledel reato di cui agli artt. 2 e 7 legge 02 ottobre 1967 n. 895 – per averillegalmente detenuto un fucile da caccia marca Breda, omettendone la cessionead una persona non convivente nel termine di centocinquanta giorni dalla notificadel provvedimento del Prefetto del 14/05/2018 di divieto di detenere armi emunizioni (fatto accertato in Tufino il 20/01/2019) – e, per l’effetto, lo avevacondannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro duemilaquattrocento dimulta, oltre al pagamento delle spese processuale, con confisca e devoluzionedell’arma in sequestro alla [OSCURATO:PERSONA] di Artiglieria.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], deducendo sei motivi, che vengono di seguito enunciati entro ilimiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, vengono denunciate violazioni ex artt. 606comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione di legge e viziodi motivazione, con riferimento agli artt. 2 e 7 legge 02 ottobre 1967 n. 895.Non è stata accertata la natura (segnatamente, il meccanismo di sparo, la canna,il calibro, la capacità offensiva) e, consequenzialmente, la potenzialità lesivadell’arma caduta in sequestro. La sentenza impugnata, inoltre, non ha datoadeguato conto della rilevanza dell’assenza di iscrizione dell’arma nel catalogonazionale o della mancanza di marcatura riconducibile al [OSCURATO:PERSONA] diProva, indicativa della clandestinità dell’arma.2.2. Con il secondo motivo, vengono denunciate violazioni ex artt. 606comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione di leggeprocessuale e vizio di motivazione, con riferimento all’art. 546 cod. proc. pen. Siè ritenuto sufficiente il richiamo per relationem alla pronuncia di primo grado,senza confrontarsi con le doglianze difensive e senza chiarire quale sia stato ilragionamento logico-giuridico posto a fondamento dell’affermazione dicolpevolezza a carico del ricorrente.2.3. Con il terzo motivo, vengono dedotte violazioni ex artt. 606 comma1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza delle norme processuali, nonchéviolazione del principio dell’accertamento probatorio e difetto di motivazione,quanto al motivo di appello riguardante la richiesta di integrazione probatoria exart. 603 cod. proc. pen. Si è immotivatamente trascurata – in ipotesi difensiva -la richiesta di perizia balistica, volta a stabilire la reale natura e capacità lesivadel fucile.2.4. Con il quarto motivo, si deduce omessa motivazione quanto alpunto del gravame relativo alla richiesta di riqualificazione, ai sensi dell’art. 521cod. proc. pen., del fatto contestato nel reato di cui all’art. 697 cod. pen., conconsequenziale dichiarazione di intervenuta prescrizione. La Corte di appello nonha motivato in ordine alla richiesta difensiva, che era volta alla nomina di unperito balistico, al fine di accertare la reale funzionalità dell’arma, la portataoffensiva della stessa, l’anno di produzione e la riconducibilità dell’arma stessa alnovero di quelle comuni da sparo. La Corte territoriale, invece, non si èminimamente confrontata con l’argomentazione devoluta.2.5. Con il quinto motivo, si denunciano vizi ex art. 606 comma 1 lett.b) ed e) cod. proc. pen., sotto il profilo della violazione di legge, derivantedall’erronea esclusione dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. proc. pen. Talescelta origina esclusivamente dalla pretesa gravità del fatto, ma è carente diqualsivoglia valutazione in ordine all’effettiva potenzialità offensiva dell’arma. Afronte di una pena lieve, però, sarebbe stato doveroso valutare anche il gradodella colpa, oltre che le concrete modalità del fatto.2.6. Con il sesto motivo si denuncia violazione di legge in relazione agliartt. 62-bis e 133 cod. pen., quanto alla mancata concessione delle circostanzeterritoriale ha preso in considerazione esclusivamente la pretesa gravità delfatto, nonostante la carenza di accertamenti circa l’effettiva offensività el’attitudine lesiva dell’arma.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.Le censure ricalcano pedissequamente i motivi di appello, ai quali laCorte territoriale ha risposto condividendo le valutazioni effettuate dal giudice diprimo grado, quanto alla natura dell’arma ed alla sua funzionalità e potenzialitàeffettiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. I primi quattro motivi scaturiscono da una comune base teorica e bensi prestano, quindi, ad una agevole trattazione unitaria.Giova premettere che - ai fini del controllo di legittimità sul vizio dimotivazione - la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda conquella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo,allorquando - come avvenuto nel caso in esame - i giudici del gravame,esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei rispetto aquelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logicogiuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione deglielementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).2.1. Nella concreta vicenda, del tutto legittimamente il Prefettocompetente ha imposto all’imputato - a norma dell’art. 39 T.U.L.P.S. – di cederel’arma indicata in rubrica entro il termine di centocinquanta giorni, con l’avvisoche, in caso contrario, si sarebbe proceduto alla relativa confisca.Stante l’inottemperanza del [OSCURATO:PERSONA] a tale prescrizione, il richiamogiurisprudenziale contenuto nella sentenza impugnata non può che esserereputato corretto, in punto di qualificazione giuridica; è infatti sufficiente, sulp u n t o , r i c h i a m a r e i l p r i n c i p i o d i d i r i t t o f i s s a t o d aSez. 1, n. 29537 del 06/06/2024, Suardi, Rv. 286686 – 01, che ha così deciso:‹‹In tema di reati concernenti le armi, commette il delitto di cui all'art. 2 legge 2ottobre 1967, n. 895 il soggetto che detenga un'arma dopo che il prefetto, aisensi dell'art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, gli abbia fatto divieto dipossederne, mentre commette il delitto di cui all'art. 3 della stessa legge ilsoggetto che non ottemperi al decreto con il quale il prefetto gli abbia imposto, aisensi dell'art. 40 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, di consegnare all'autorità dipubblica sicurezza armi, munizioni e materie esplodenti da lui detenute,indicando nel dettaglio termini, luogo e modalità della consegna››.2.2. Quanto al tema dell’idoneità dell’arma all’utilizzo – parimentiagitato dalla difesa - si evince dalla lettura della sentenza impugnata che il fucileera funzionante e pronto all’uso, secondo quanto riportato dal teste di Poliziagiudiziaria.I Giudici del merito, infatti, hanno desunto la funzionalità del fucile,fondando tale convincimento proprio sulla dichiarazione resa dal teste di poliziagiudiziaria. Con motivazione incensurabile nella presente sede - siccomerispondente ai canoni della logicità e della non contraddizione – essi hannorilevato, quindi, come il fucile rinvenuto nel possesso del ricorrente dovesseessere reputato certamente idonee all'impiego, per essere risultato “in buonostato di conservazione e pienamente rispondente alle sollecitazioni meccaniche”,come riportato nella sentenza di primo grado. Trattasi di un percorso concettualeineccepibile e sorretto da apparato motivazionale privo del pur minimo spunto diincoerenza.2.3. In ordine alla pretesa necessità di disporre perizia, è poi noto come –in vista dell'accertamento in ordine all’efficienza di un'arma - non siastrettamente necessario che il giudice proceda a perizia, potendo trarre il suoconvincimento anche aliunde, a patto che tale decisione risulti poi corredata,come accaduto nella fattispecie in esame, da congrua motivazione (Sez. 1, n.9119 del 23/01/2026, Mazzeo, Rv. 289579; Sez. 1, n. 12620 del 30/01/2019,Billetta, Rv. 275050; Sez. 1, n. 45217 del 25/09/2013, Campisi, Rv. 257435;Sez. 1, n. 5412 del 09/03/1982, Grimaldi, Rv. 154009 – 01).2.4. La sentenza impugnata - in uno con quella del Tribunale con la qualecostituisce una "doppia conforme" - risulta quindi congruamente motivataproprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione non ècerto apparente, né "manifestamente" illogica e tantomeno contraddittoria.Per contro deve osservarsi come parte ricorrente, sotto il profilo del viziodi motivazione e dell'asseritamente connessa violazione di legge nellavalutazione del materiale probatorio, tenti in realtà di sottoporre a questa Cortedi legittimità un nuovo giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] di legittimità è però preclusa- in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti afondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri diricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferitia quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili odotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procederetrasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, piuttosto chedella motivazione.2.5. Viene in rilievo, poi, la censura afferente alla qualificazione giuridicada attribuire al fucile detenuto dall’imputato. L’alternativa teoricamente possibile,però, è tra ricondurre il fatto entro l’alveo previsionale degli artt. 2 e 7 legge 895del 1967 (come ritenuto in sentenza) e reputare integrata, al contrario, laprevisione incriminatrice ex art. 23 legge 110 del 1975 in tema di detenzione diarma clandestina. Tale ultima figura tipica, però, è quella in relazione alla quale èprevista una più rigorosa pena edittale; in sostanza, la doglianza del ricorrente sirisolve nel lamentare la mancata contestazione di un reato più grave, rispetto aquello ascritto.2.5.1. In realtà, anche astrattamente, i due modelli legali suddetti nonsono disomogenei tra loro: l’art. 23 primo comma legge 110 del 1975, infatti,laddove si riferisce alle armi clandestine, le definisce “le armi comuni da sparo…”. Gli artt. 1 e 2, poi, delimitano separatamente le armi da guerra (art. 1) e learmi comuni da sparo (art. 2) “agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblicasicurezza …”. Se ne deduce che vi è una riconduzione ad unità delle varieprevisioni incriminatrici e l’art. 7 legge 895 del 1967, allorquando fa riferimentoall’art. 44 R.D. 635 del 1940, non si riferisce ad altro, proprio in quanto taleultima previsione è stata superata dall’art. 2 legge 110 del 1975.2.5.2. Il fatto non può nemmeno essere ricondotto sotto l’egida normativadell’art. 697 cod. pen., in coerenza con i principi di diritto da lungo tempoenucleati dalla giurisprudenza di legittimità. La disciplina inerente alla detenzioneillegale di armi comuni da sparo, infatti, è ormai regolata dall’art. 14 legge 14ottobre 1974 n. 497 e consequenzialmente – secondo la regola generale ex art.15 cod. pen. - tale legge, stante il connotato di specialità, deroga all'art. 697cod. pen. Quest’ultima norma contravvenzionale – indicata dalla difesa anche invista della possibile declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione -continua invece a trovare applicazione esclusivamente in relazione alle armi noncontemplate dalla legge del 1974, sarebbe a dire relativamente a quelle che nonpossano essere classificate quali armi comuni da sparo, ovvero da guerra o tipoguerra, nonché per ciò che attiene alle munizioni per armi comuni da sparo (cosìSez. 1, n. 4505 del 23/03/1983, Ferraiolo, Rv. 159082 – 01; si veda anche Sez.1, n. 29956 del 31/05/2013, Savio, Rv. 256396 – 01, a mente della quale: ‹‹Ladetenzione di arma costruita artigianalmente non è punibile ai sensi dell'art. 697cod. pen. perché, se essa è idonea allo sparo, rientra nell'ambito di applicabilitàdella L. n. 895 del 1967; in caso contrario, il suo possesso è libero e non richiedenemmeno la denuncia all'autorità di pubblica sicurezza››)2.6. La critica sussunta nei primi quattro motivi dell’atto d’impugnazione,in definitiva, non merita accoglimento.3. Da rigettare è anche il quinto motivo, inerente alla mancataapplicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen. La questione avevaformato oggetto del quarto motivo di gravame, enunciato in sentenza dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha poi adeguatamente motivato sul punto, disattendendo larichiesta in considerazione della ritenuta gravità della condotta e dell’esistenza diun precedente penale a carico dell’imputato. Sullo specifico tema, è appena ilcaso di evidenziare come - ai fini dell’esclusione della causa di non punibilità perparticolare tenuità del fatto - debba ritenersi adeguata la motivazione che diaconto dell’assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-biscod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).4. Il sesto motivo attiene, in maniera cumulativa, al trattamentosanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche, venendo poi attaccato anche il diniego di concessione del beneficiodella sospensione condizionale; anche tale doglianza, però, è da disattendere.La censura inerente all’entità della pena - e, correlativamente, allamancata concessione del suddetto beneficio - è aspecifica e reiterativa, in quantoil giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendovalorizzato, anche ai fini dell’art. 133 cod. pen., le caratteristiche del fatto e lacondotta serbata dal soggetto. Dal complesso della motivazione, in ogni caso,emergono tutti gli elementi in forza dei quali – ad opera dei Giudici del merito –è stato esercitato il potere di quantificare la pena.Va sottolineato, del resto, come il ricorso non riesca a indicare alcunelemento positivo asseritamente trascurato, nella motivazione della pronunciaimpugnata. L’attenuazione della pena scaturente da tale riconoscimento, però,deve essere ancorata a precisi profili ambientali e comportamentali della vicenda,considerata nel suo complesso ed incastonata in un peculiare ambito cronologico,spaziale e storico, o anche ad aspetti della personalità del reo, che lo rendanoconcretamente meritevole di attenuazione del rigore sanzionatorio; lungi daldivenire mera applicazione consuetudinaria, tale riconoscimento deve ricevereadeguato sostegno, attraverso aspetti concreti emergenti dagli avvenimenti, chemilitino in senso favorevole al reo. La concessione delle circostanze attenuantigeneriche, inoltre, non dovrà mai divenire una pura e semplice concessione distile, quasi che essa si atteggiasse alla stregua di un diritto, invece inesistente, incapo al colpevole.Noto è, invece, come le circostanze attenuanti generiche non debbanotradursi nell’inesistenza di elementi negativi, bensì compendiarsi nella esistenzadi motivi positivi, atti a giustificare la decurtazione sanzionatoria. La richiesta digeneriche, quindi, deve connotarsi per l’indicazione di elementi di caratterespecifico, con i quali è poi doveroso instaurare un confronto e fornire rispostaesaustiva (tale regola ermeneutica, unanimemente affermata dallagiurisprudenza di legittimità, si trova, fra tante, in Sez. 3, n. 24128 del18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590 – 01, che ha così statuito:‹‹L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un dirittoconseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità delsoggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenzalegittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse››; nello stesso senso,si veda Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339 – 01).5. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto delricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27382/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris