Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19289/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

della Corte d'appello di ReggioCalabria;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorsovenga dichiarato inammissibile;udite le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Iaria, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguentestatuizione.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza del Tribunale di ReggioCalabria del 08/10/2019 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena di giustizia per il delitto alla stessa ascritto (art. 648-bis cod.pen.).2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA],articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1.

Erronea applicazione della legge penale in relazioneagli artt. 648-bis e 648 cod. pen., nonché vizio della motivazioneperché omessa ed apparente quanto alla qualificazione giuridica dellecondotte imputate alla ricorrente; la difesa ha sostenuto che lamancata individuazione dei soggetti e l’assenza di imputazione in capoalla ricorrente della frode informatica, che dovrebbe essere il reatopresupposto del riciclaggio, ha fatto venire meno uno degli elementidel riciclaggio, ovvero l’esistenza del reato presupposto; la difesa hainoltre rilevato come nel caso di specie non ricorra l’ulteriore elementonecessario alla fine della sussistenza del delitto di riciclaggio, ovvero laripulitura del denaro, non apparendo a tal fine sufficiente il versamentodi somme di denaro confluite sulla carta a sé o ad altri.2.2.

Vizio della motivazione perché mancante,contraddittoria ed illogica, oltre che caratterizzata da travisamento peromessa valutazione degli elementi difensivi quanto alla versionealternativa sostenuta in ordine ad una possibile clonazione della cartain assenza di qualsiasi specifica indagine quanto alla effettivadisponibilità della stessa in capo alla ricorrente, anche attesa laproduzione in giudizio di denuncia di smarrimento della carta oggettodi contestazione e della carta di identità; inoltre ricorre untravisamento della prova, atteso che la Corte di appello aveva ritenutoun dato certo l’utilizzo della carta da parte della [OSCURATO:PERSONA] e che la stessane fosse l’unica titolare.2.3.

Violazione di legge e vizio della motivazione perchédifettosa quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche mediante una motivazione stereotipata, senza alcunaconsiderazione dello stato di incensuratezza.3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga dichiarato inammissibile.4.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivimanifestamente infondati, generici e non consentiti.

In via preliminareoccorre considerare come nel caso in esame ricorra una c.d.

“doppiaconforme”, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente leargomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado.Inoltre, i motivi proposti si caratterizzano, anche nella formulazionelessicale, per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello, inmancanza di confronto critico con la motivazione della sentenzaimpugnata.

Questa Corte ha affermato, con principio che si intenderibadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato suglistessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondogrado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di meritoadeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delledoglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano unerrore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014,Cariolo, Rv. 260608-01).4.1.

Il primo e il secondo motivo di ricorso, che possonoessere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi traloro, non sono consentiti, risolvendosi in una lettura alternativa delmerito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez.5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), in mancanzadi confronto con la motivazione della Corte di appello che haspecificamente ricostruito la condotta imputata (pag. 1 e segg. sullabase delle univoche dichiarazioni delle tre persone offese e delmateriale acquisito in atti che dimostrava in modo inequivoco ilcontestuale accredito di consistente somma di denaro su cartaintestata alla ricorrente, il trasferimento successivo di queste sommeaccreditate senza alcuna giustificazione con tre distinti versamenti, unodei quali in favore della [OSCURATO:PERSONA] stessa e gli altri in favore di soggetti dinazionalità straniera, l’immediato utilizzo della somma trasferita e lasuccessiva e strumentale dichiarazione di smarrimento quanto allacarta e al documento di identità), la qualificazione giuridica e laricorrenza degli elementi tipici del riciclaggio, con motivazione chiara edel tutto priva di aporie.

La Corte di appello ha dunque correttamenteapplicato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, che quisi intendono ribadire, secondo i quali integra un autonomo attodi riciclaggio, essendo quello di cui all'art. 648-bis cod. pen. un delittoa forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata,realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasiprelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedentiversamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro diprovenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro,diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito.(In motivazione, la Corte ha ribadito che integra tale delitto ilcompimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo,ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza deldenaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazionitracciabili) (Sez. 2, n. 10 939 del 12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286140-01).

La Corte di appello ha, dunque correttamente inquadrato lacondotta ascritta alla ricorrente, atteso che integra il delitto diriciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delittopresupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente perostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme daaltri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamentosu di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso (Sez.2, n. 19125del 26/04/2023, Baldi, Rv. 284653-01).5.

Manifestamente infondato, oltre che generico, infine l’ultimomotivo di ricorso, che non si confronta in alcun modo con la chiaraenunciazione della Corte di appello in tema di trattamentosanzionatorio, in assenza di qualsiasi irragionevolezza o illegalità dellapena; la Corte di appello ha difatti evidenziato che non ricorre alcunelemento valorizzabile positivamente al fine della concessione dellecircostanze attenuanti generiche.6.

Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibilecon condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di ReggioCalabria;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorsovenga dichiarato inammissibile;udite le conclusioni del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA]Iaria, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguentestatuizione.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza del Tribunale di ReggioCalabria del 08/10/2019 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] allapena di giustizia per il delitto alla stessa ascritto (art. 648-bis cod.pen.).2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA],articolando motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc.pen.2.1. Erronea applicazione della legge penale in relazioneagli artt. 648-bis e 648 cod. pen., nonché vizio della motivazioneperché omessa ed apparente quanto alla qualificazione giuridica dellecondotte imputate alla ricorrente; la difesa ha sostenuto che lamancata individuazione dei soggetti e l’assenza di imputazione in capoalla ricorrente della frode informatica, che dovrebbe essere il reatopresupposto del riciclaggio, ha fatto venire meno uno degli elementidel riciclaggio, ovvero l’esistenza del reato presupposto; la difesa hainoltre rilevato come nel caso di specie non ricorra l’ulteriore elementonecessario alla fine della sussistenza del delitto di riciclaggio, ovvero laripulitura del denaro, non apparendo a tal fine sufficiente il versamentodi somme di denaro confluite sulla carta a sé o ad altri.2.2. Vizio della motivazione perché mancante,contraddittoria ed illogica, oltre che caratterizzata da travisamento peromessa valutazione degli elementi difensivi quanto alla versionealternativa sostenuta in ordine ad una possibile clonazione della cartain assenza di qualsiasi specifica indagine quanto alla effettivadisponibilità della stessa in capo alla ricorrente, anche attesa laproduzione in giudizio di denuncia di smarrimento della carta oggettodi contestazione e della carta di identità; inoltre ricorre untravisamento della prova, atteso che la Corte di appello aveva ritenutoun dato certo l’utilizzo della carta da parte della [OSCURATO:PERSONA] e che la stessane fosse l’unica titolare.2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perchédifettosa quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuantigeneriche mediante una motivazione stereotipata, senza alcunaconsiderazione dello stato di incensuratezza.3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorsovenga dichiarato inammissibile.4. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivimanifestamente infondati, generici e non consentiti. In via preliminareoccorre considerare come nel caso in esame ricorra una c.d. “doppiaconforme”, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente leargomentazioni logico argomentative della sentenza di primo grado.Inoltre, i motivi proposti si caratterizzano, anche nella formulazionelessicale, per essere del tutto reiterativi dei motivi di appello, inmancanza di confronto critico con la motivazione della sentenzaimpugnata. Questa Corte ha affermato, con principio che si intenderibadire, che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato suglistessi motivi proposti con l’appello e motivatamente respinti in secondogrado, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di meritoadeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delledoglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano unerrore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014,Cariolo, Rv. 260608-01).4.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che possonoessere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi traloro, non sono consentiti, risolvendosi in una lettura alternativa delmerito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez.5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), in mancanzadi confronto con la motivazione della Corte di appello che haspecificamente ricostruito la condotta imputata (pag. 1 e segg. sullabase delle univoche dichiarazioni delle tre persone offese e delmateriale acquisito in atti che dimostrava in modo inequivoco ilcontestuale accredito di consistente somma di denaro su cartaintestata alla ricorrente, il trasferimento successivo di queste sommeaccreditate senza alcuna giustificazione con tre distinti versamenti, unodei quali in favore della [OSCURATO:PERSONA] stessa e gli altri in favore di soggetti dinazionalità straniera, l’immediato utilizzo della somma trasferita e lasuccessiva e strumentale dichiarazione di smarrimento quanto allacarta e al documento di identità), la qualificazione giuridica e laricorrenza degli elementi tipici del riciclaggio, con motivazione chiara edel tutto priva di aporie. La Corte di appello ha dunque correttamenteapplicato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, che quisi intendono ribadire, secondo i quali integra un autonomo attodi riciclaggio, essendo quello di cui all'art. 648-bis cod. pen. un delittoa forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata,realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasiprelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedentiversamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro diprovenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro,diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito.(In motivazione, la Corte ha ribadito che integra tale delitto ilcompimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo,ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza deldenaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazionitracciabili) (Sez. 2, n. 10 939 del 12/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286140-01). La Corte di appello ha, dunque correttamente inquadrato lacondotta ascritta alla ricorrente, atteso che integra il delitto diriciclaggio la condotta di chi, senza aver concorso nel delittopresupposto, metta a disposizione il proprio conto corrente perostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme daaltri ricavate mediante frode informatica, consentendone il versamentosu di esso e provvedendo, di seguito, al loro incasso (Sez.2, n. 19125del 26/04/2023, Baldi, Rv. 284653-01).5. Manifestamente infondato, oltre che generico, infine l’ultimomotivo di ricorso, che non si confronta in alcun modo con la chiaraenunciazione della Corte di appello in tema di trattamentosanzionatorio, in assenza di qualsiasi irragionevolezza o illegalità dellapena; la Corte di appello ha difatti evidenziato che non ricorre alcunelemento valorizzabile positivamente al fine della concessione dellecircostanze attenuanti generiche.6. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibilecon condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende aisensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.Così è deciso, 31/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19289/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris