CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 26042/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 del TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. 12-15032/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I ricorsi in esame, con i quali si impugna la decisione che applica la pena su richiesta delle parti, sono inammissibili, giacché proposti avverso provvedimento non impugnabile, se non per motivi determinati. 1.1. I tempi del processo rendono infatti applicabile l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., che inibisce la proposizione del motivo di ricorso con ci..0 si prospetti la violazione del comma 1 dell'art.129 cod. proc. pen. (obbligo di immediato riconoscimento, in ogni stato e grado del processo, delle cause di proscioglimento). L'applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale, in virtù del quale l'imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull'entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il potere-dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla. Ne consegue che - una volta ottenuta l'applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen. - l'imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dall'accordo negoziale di diritto pubblico concluso, non essendo stato manifestato - in sede di merito- dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto. Dunque è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è - in larga misura - non realizzata in senso proprio dal giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte pubblica sull'esito del processo. Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che non si pone certo l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio. Anche in tema di qualificazione del fatto, il ricorrente deduce mere prospettazioni di fatto per sollecitare una differente qualificazione giuridica, neppure esplicitata. Mentre la contestazione è chiara nell'indicare la provenienza da delitto dei monili in sequestro. 1.2. Quanto al motivo di ricorso con il quale si deduce genericamente omessa verifica della volontà espressa dagli imputati (liberi, assenti e conferenti procura speciale ai difensori) da parte del giudice. Il motivo, oltre che manifestamente infondato, è aspecifico per difetto di autosufficienza. Questa Corte ha già avuto modo di affermare sul punto che: in tema di parteggiamento, il ricorso per cassazione per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato ai sensi del nove/lato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a pena di inammissibilità, deve contenere la specifica indicazione degli atti o delle circostanze che hanno determinato il vizio (Sez. 1, n. 15557, del 20/3/2018, Rv. 272630; Sez. 4, n. 54580, del 19/9/2018, Rv. 274505). Nella fattispecie gli imputati erano stati ritualmente citati ed assenti in udienza, ove era invece presente il difensore munito di procura speciale, che nulla rappresentava al giudice sul puto; neppure il ricorrente ha allegato alcunché di rilevante ai motivi di ricorso. 1.3. I ricorsi, pur proposti per motivi astrattamente deducibili, devono pertanto essere dichiarati inammissibili per la manifesta infondatezza e l'assoluta genericità degli stessi. 1.4. I ricorsi deve pertanto essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell'art. 610 cod. proc. pen. 12-15032/2022 2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2022.