CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46873/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona, in data 9 gennaio 2024, ha confermato la sentenza emessa in data 13 giugno 2022, con la quale il Tribunale di Fermo lo ha condannato in relazione al reato di cui all'art.640 cod. pen. Il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 125 del d.l.gs. 81/2008 nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] La documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente in data 6 novembre 2024 ha permesso di accertare che, in data 5 novembre 2024, la persona offesa ha rimesso la querela sporta nei confronti del Bernardi e che, in pari data, l'imputato ha accettato detta remissione di querela. Di conseguenza il reato di truffa, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela. A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 12 novembre 20