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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 settembre 2022

Cassazione n. 40384/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 19 luglio 1934; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 24 giugno 1972; avverso la sentenza del 22 settembre 2021, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 3 settembre 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti; letta la memoria depositata il 12 settembre 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] Regina e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del loro difensore, impugnano la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione resa dal Giudice di pace, li ha ritenuti responsabili del reato di minaccia, commessa 1'8 agosto 2012 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così riqualificando i fatti a loro contestati in rubrica.

I ricorrenti articolano un solo motivo di ricorso, formulato sotto il profilo della violazione di legge, deducendo l'estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta prima della sentenza impugnata e l'erroneità del calcolo dei periodi di sospensione applicato dal giudice di appello (a fronte del relativo motivo di impugnazione proposto dall'imputato). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare come il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., indipendentemente dall'accordo o dall'opposizione o meno del pubblico ministero e della parte civile (Sez. 6, n. 37593 del 13/07/2018, Rv. 273827; Sez. 6, n. 51912 del 17/10/2017, Rv. 271561).

E la sospensione opera per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione (Sez. 3, n. 43913 del 13/10/2021, Rv. 282100; Sez. 4, n. 20395 del 27/04/2021, Rv. 281243).

Ciò considerato, al termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei), devono aggiungersi: 245 giorni, dal 17 aprile al 18 dicembre 2014 (rinvio disposto in conseguenza dell'astensione proclamata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA]); 154 giorni, dal 18 giugno al 19 novembre 2015 (rinvio disposto su richiesta dei difensore dell'imputato); 63 giorni, dal 16 marzo 2016 al 18 maggio 2016 (rinvio disposto su richiesta del difensore dell'imputato); 92 giorni, dal 20 luglio al 20 ottobre 2016 (rinvio disposto in conseguenza dell'astensione proclamata dalla Camera penale dell'Ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA]); 78 giorni, per il rinvio disposto per legittimo impedimento del difensore dell'imputato dal 21 settembre al 21 dicembre 2017 (30 giorni di prognosi, dalla data del certificato, a cui si aggiungono ulteriori 60 giorni, in ragione del rinvio disposto); 63 giorni, dal 19 aprile al 21 giugno 2018 (rinvio disposto in conseguenza dell'astensione proclamata dalla Camera Penale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno).

Cosicché, alla luce della data del commesso reato (8 agosto 2012), alla data in cui è stata pronunciata la decisione impugnata (22 settembre 2021), il reato non era prescritto, dovendosi sommare, al termine di prescrizione massima previsto per il reato oggetto della contestazione (anni sette e mesi sei), ulteriori 695 giorni di sospensione.

In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla deve essere disposto in ordine alle spese sostenute dalla parte civile, essendo l'unico motivo proposto relativo alla prescrizione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese della parte civile.

Così deciso il 14 settembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 19 luglio 1934; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 24 giugno 1972; avverso la sentenza del 22 settembre 2021, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata il 3 settembre 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dei ricorrenti; letta la memoria depositata il 12 settembre 2022, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] Regina e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del loro difensore, impugnano la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione resa dal Giudice di pace, li ha ritenuti responsabili del reato di minaccia, commessa 1'8 agosto 2012 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così riqualificando i fatti a loro contestati in rubrica. I ricorrenti articolano un solo motivo di ricorso, formulato sotto il profilo della violazione di legge, deducendo l'estinzione del reato per prescrizione, sopravvenuta prima della sentenza impugnata e l'erroneità del calcolo dei periodi di sospensione applicato dal giudice di appello (a fronte del relativo motivo di impugnazione proposto dall'imputato). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare come il rinvio del processo disposto su richiesta del difensore dell'imputato comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 159, comma primo, n. 3), cod. pen., indipendentemente dall'accordo o dall'opposizione o meno del pubblico ministero e della parte civile (Sez. 6, n. 37593 del 13/07/2018, Rv. 273827; Sez. 6, n. 51912 del 17/10/2017, Rv. 271561). E la sospensione opera per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo e ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione (Sez. 3, n. 43913 del 13/10/2021, Rv. 282100; Sez. 4, n. 20395 del 27/04/2021, Rv. 281243). Ciò considerato, al termine massimo di prescrizione (anni sette e mesi sei), devono aggiungersi: 245 giorni, dal 17 aprile al 18 dicembre 2014 (rinvio disposto in conseguenza dell'astensione proclamata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA]); 154 giorni, dal 18 giugno al 19 novembre 2015 (rinvio disposto su richiesta dei difensore dell'imputato); 63 giorni, dal 16 marzo 2016 al 18 maggio 2016 (rinvio disposto su richiesta del difensore dell'imputato); 92 giorni, dal 20 luglio al 20 ottobre 2016 (rinvio disposto in conseguenza dell'astensione proclamata dalla Camera penale dell'Ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA]); 78 giorni, per il rinvio disposto per legittimo impedimento del difensore dell'imputato dal 21 settembre al 21 dicembre 2017 (30 giorni di prognosi, dalla data del certificato, a cui si aggiungono ulteriori 60 giorni, in ragione del rinvio disposto); 63 giorni, dal 19 aprile al 21 giugno 2018 (rinvio disposto in conseguenza dell'astensione proclamata dalla Camera Penale del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Salerno). Cosicché, alla luce della data del commesso reato (8 agosto 2012), alla data in cui è stata pronunciata la decisione impugnata (22 settembre 2021), il reato non era prescritto, dovendosi sommare, al termine di prescrizione massima previsto per il reato oggetto della contestazione (anni sette e mesi sei), ulteriori 695 giorni di sospensione. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese sostenute dalla parte civile, essendo l'unico motivo proposto relativo alla prescrizione. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese della parte civile. Così deciso il 14 settembre 20
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