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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 febbraio 2021

Cassazione n. 32023/2023

Testo disponibile della fonte

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/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9643/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di via LENZI via C. da MONTEMAGNO e via GIUSTI in [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonché [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] L’EDILIZIA -intimato - Avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO FIRENZE n. 239/2021 depositata il 02/02/2021 R.g. n. 9643 del 2021; Ad. 12/10/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/10/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] le Torri agì in giudizio, con rito sommario di cognizione, dinanzi al Tribunale di Pistoia, nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA] per l’edilizia S.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni per le infiltrazioni d’acqua in un complesso edilizio e segnatamente nella sua parte interrata, destinata ad autorimesse, edificato in pieno centro dell’abitato di [OSCURATO:PERSONA] nell’area cd. ex Lenzi, affermando che i danni erano imputabili sia all’appaltatore che all’ente pubblico committente.

Il Tribunale di Pistoia, recepiti gli esiti dell’accertamento tecnico preventivo, accolse la domanda nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA] per l’edilizia S.p.a. e, con ordinanza del 13/07 – 3/08/2017 condannò la sola parte privata al risarcimento dei danni, liquidandoli in oltre cinquantasettemila euro. [OSCURATO:PERSONA] le Torri impugnò l’ordinanza di primo grado e la Corte territoriale di Firenze, con sentenza n. 239 del 02/02/2021, ha confermato la statuizione di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione con tre motivi il Condominio le Torri.

Resiste con controricorso il Comune di Carrata. [OSCURATO:PERSONA] per l’edilizia è rimasto intimato.

Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 12/10/2023. [OSCURATO:PERSONA] Il condominio [OSCURATO:PERSONA] propone i seguenti motivi di ricorso: I) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. in relazione alla mancata distinzione tra danni arrecati dall’attività dell’appaltatore e danni provocati dalla cosa oggetto dell’appalto; R.g. n. 9643 del 2021; Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle II) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. (principio dell’onere della prova) con riferimento alla responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2051 cod. civ.; nel ripartire gli oneri probatori tra le parti del giudizio, la sentenza impugnata evidenzia come non sia stata offerta prova alcuna in ordine alla posizione del Comune; secondo il ricorrente invece, elemento necessario e sufficiente ai fini della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l’evento dannoso ossia l’esistenza di un nesso eziologico, spetta, invece, al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito nel cui concetto si inserisce anche l’opera del terzo; III) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., in relazione all’errata applicazione del principio del neminen laedere per i danni cagionati a terzi dall’esecuzione di opere appaltate; il ricorrente, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto che la responsabilità della stazione appaltante non rientri nell’ipotesi dell’art. 2051 cod. civ., bensì nell’ambito del più generale principio del neminem laedere, rileva che nella sentenza impugnata è stato altresì omesso di considerare che il committente è sempre responsabile per i danni arrecati a terzi tutte le volte in cui è riscontrabile un vizio nel progetto fornito dal committente per avere ordinato l’esecuzione di un progetto malamente concepito.

L’eccezione di inammissibilità per intervenuta integrale soddisfazione della pretesa risarcitoria, mossa dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in controricorso, deve essere disattesa, posto che il Fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] per l’edilizia S.p.a. ha ottenuto, in separato giudizio, la condanna del Condominio le Torri alla restituzione di quanto percepito, maggiorato di accessori e spese legali, come R.g. n. 9643 del 2021; Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle allegato dalla difesa del Condominio nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380biscod. proc. civ.

I tre motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi.

La Corte territoriale - e prima di essa il Tribunale di Pistoia - hanno ritenuto che la realizzazione dei manufatti, ossia delle opere edilizie di coibentazione della guaina e di pavimentazione della piazzetta sovrastante la parte dell’edificio interrata e destinata a garage, fosse stata eseguita esclusivamente dall’impresa [OSCURATO:SOCIETA] per l’edilizia S.p.a., senza alcuna ingerenza da parte degli uffici e dei tecnici del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e che la stessa progettazione delle opere non era ascrivibile all’ente pubblico.

La Corte d’appello ha, inoltre, escluso che il riferimento al certificato di collaudo tecnico provvisorio in data 16/12/2003 costituisse prova dell’imputabilità dei vizi e dei difetti delle opere al Comune di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la mancata rispondenza ai requisiti di buona tecnica costruttiva erano imputabili unicamente alla ditta appaltatrice ed ha, inoltre, escluso che la documentazione richiamata costituisse prova dell’avvenuta accettazione delle opere da parte dell’ente pubblico.

I detti approdi decisori non sono adeguatamente incisi dai motivi di ricorso, i quali non specificano adeguatamente dove e quando il tema della responsabilità per custodia fosse stato posto e non si confrontano con la dirimente circostanza fattuale che la [OSCURATO:SOCIETA] per l’edilizia S.p.a. era titolare del diritto di superficie sull’area interrata, cosicché deve escludersi che il Comune avesse un potere di fatto sui beni immobili realizzati (Cass. n. 16029 del 07/07/2010 Rv. 614012 - 01) e potesse, dunque, essergli ascritta una qualsiasi signoria di fatto rilevante ai sensi della richiamata norma, disciplinante una delle responsabilità cd. speciali.

R.g. n. 9643 del 2021; Ad. 12/10/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata è, nel suo impianto motivazionale, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare seguito (Cass. n. 12882 del 26/06/2020 Rv. 658296 – 01, sia pure con riferimento all’ipotesi di progetto di dettaglio, che, nel caso all’esame manca invece del tutto).

Il tema dell’onere della prova, ossia della violazione dell’art.2697 cod. civ., risulta pure posto per la prima volta, o quantomeno non è adeguatamente specificato dove e quando esso è stato sollevato nelle fasi di merito; ed è, inoltre, correlato alla questione dell’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ.: norma questa, della cui applicabilità concreta nel caso di specie si dubita, per le ragioni già esposte e relative all’insussistenza di un potere di fatto sulla cosa in capo al Comune.

La pronuncia richiamata dalla difesa del ricorrente (Cass. n. 23442 del 28/09/2018, non massimata, sebbene accolga uno dei motivi di ricorso e dunque enunci un principio di diritto) compie un’accurata disamina dei titoli in base ai quali possono essere chiamati a rispondere l’appaltatore o (e) il committente, ma non ha un’incidenza diretta con riferimento alla fattispecie concreta in esame, atteso che nel caso ivi deciso vi era la prova di un’ingerenza diretta del committente nell’esecuzione delle opere: la detta ordinanza, in motivazione, significativamente afferma, con riguardo alla posizione dell’appaltatore, che: «L’autonomia di quest’ultimo nello svolgimento della sua attività - che costituisce la ragione per cui in taluni casi è stata esclusa la posizione di custode da parte del committente - in realtà riguarda l’attività da porre in essere per l’esecuzione dell’appalto, non la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori».

Il ricorso del Condominio le Torri, nel concorso di ragioni di inammissibilità e di infondatezza, è infondato ed è, pertanto, rigettato.

R.g. n. 9643 del 2021; Ad. 12/10/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del Condominio ricorrente e, valutata l’attività processuale espletata e il valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente.

L’infondatezza dell’affermazione relativa all’avvenuta integrale soddisfazione del credito risarcitorio in favore del Condominio rende insussistenti i presupposti per l’emanazione di condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., in quanto non sono sussistenti mala fede o colpa grave nell’instaurazione della controversia in questa fase di legittimità.

Nulla per le spese nei confronti del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] per l’edilizia, rimasta intimata.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

P.Q.

M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo R.g. n. 9643 del 2021; Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9643/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di via LENZI via C. da MONTEMAGNO e via GIUSTI in [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonché [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] L’EDILIZIA -intimato - Avverso la SENTENZA della CORTE d’APPELLO FIRENZE n. 239/2021 depositata il 02/02/2021 R.g. n. 9643 del 2021; Ad. 12/10/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 12/10/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] le Torri agì in giudizio, con rito sommario di cognizione, dinanzi al Tribunale di Pistoia, nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA] per l’edilizia S.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni per le infiltrazioni d’acqua in un complesso edilizio e segnatamente nella sua parte interrata, destinata ad autorimesse, edificato in pieno centro dell’abitato di [OSCURATO:PERSONA] nell’area cd. ex Lenzi, affermando che i danni erano imputabili sia all’appaltatore che all’ente pubblico committente. Il Tribunale di Pistoia, recepiti gli esiti dell’accertamento tecnico preventivo, accolse la domanda nei confronti della sola [OSCURATO:SOCIETA] per l’edilizia S.p.a. e, con ordinanza del 13/07 – 3/08/2017 condannò la sola parte privata al risarcimento dei danni, liquidandoli in oltre cinquantasettemila euro. [OSCURATO:PERSONA] le Torri impugnò l’ordinanza di primo grado e la Corte territoriale di Firenze, con sentenza n. 239 del 02/02/2021, ha confermato la statuizione di primo grado. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre per cassazione con tre motivi il Condominio le Torri. Resiste con controricorso il Comune di Carrata. [OSCURATO:PERSONA] per l’edilizia è rimasto intimato. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 12/10/2023. [OSCURATO:PERSONA] Il condominio [OSCURATO:PERSONA] propone i seguenti motivi di ricorso: I) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2051 cod. civ. in relazione alla mancata distinzione tra danni arrecati dall’attività dell’appaltatore e danni provocati dalla cosa oggetto dell’appalto; R.g. n. 9643 del 2021; Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle II) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. (principio dell’onere della prova) con riferimento alla responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2051 cod. civ.; nel ripartire gli oneri probatori tra le parti del giudizio, la sentenza impugnata evidenzia come non sia stata offerta prova alcuna in ordine alla posizione del Comune; secondo il ricorrente invece, elemento necessario e sufficiente ai fini della responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è la relazione diretta tra la cosa in custodia e l’evento dannoso ossia l’esistenza di un nesso eziologico, spetta, invece, al custode fornire la prova liberatoria del caso fortuito nel cui concetto si inserisce anche l’opera del terzo; III) ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., in relazione all’errata applicazione del principio del neminen laedere per i danni cagionati a terzi dall’esecuzione di opere appaltate; il ricorrente, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto che la responsabilità della stazione appaltante non rientri nell’ipotesi dell’art. 2051 cod. civ., bensì nell’ambito del più generale principio del neminem laedere, rileva che nella sentenza impugnata è stato altresì omesso di considerare che il committente è sempre responsabile per i danni arrecati a terzi tutte le volte in cui è riscontrabile un vizio nel progetto fornito dal committente per avere ordinato l’esecuzione di un progetto malamente concepito. L’eccezione di inammissibilità per intervenuta integrale soddisfazione della pretesa risarcitoria, mossa dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in controricorso, deve essere disattesa, posto che il Fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] per l’edilizia S.p.a. ha ottenuto, in separato giudizio, la condanna del Condominio le Torri alla restituzione di quanto percepito, maggiorato di accessori e spese legali, come R.g. n. 9643 del 2021; Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle allegato dalla difesa del Condominio nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380biscod. proc. civ. I tre motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi. La Corte territoriale - e prima di essa il Tribunale di Pistoia - hanno ritenuto che la realizzazione dei manufatti, ossia delle opere edilizie di coibentazione della guaina e di pavimentazione della piazzetta sovrastante la parte dell’edificio interrata e destinata a garage, fosse stata eseguita esclusivamente dall’impresa [OSCURATO:SOCIETA] per l’edilizia S.p.a., senza alcuna ingerenza da parte degli uffici e dei tecnici del Comune di [OSCURATO:PERSONA] e che la stessa progettazione delle opere non era ascrivibile all’ente pubblico. La Corte d’appello ha, inoltre, escluso che il riferimento al certificato di collaudo tecnico provvisorio in data 16/12/2003 costituisse prova dell’imputabilità dei vizi e dei difetti delle opere al Comune di [OSCURATO:PERSONA], in quanto la mancata rispondenza ai requisiti di buona tecnica costruttiva erano imputabili unicamente alla ditta appaltatrice ed ha, inoltre, escluso che la documentazione richiamata costituisse prova dell’avvenuta accettazione delle opere da parte dell’ente pubblico. I detti approdi decisori non sono adeguatamente incisi dai motivi di ricorso, i quali non specificano adeguatamente dove e quando il tema della responsabilità per custodia fosse stato posto e non si confrontano con la dirimente circostanza fattuale che la [OSCURATO:SOCIETA] per l’edilizia S.p.a. era titolare del diritto di superficie sull’area interrata, cosicché deve escludersi che il Comune avesse un potere di fatto sui beni immobili realizzati (Cass. n. 16029 del 07/07/2010 Rv. 614012 - 01) e potesse, dunque, essergli ascritta una qualsiasi signoria di fatto rilevante ai sensi della richiamata norma, disciplinante una delle responsabilità cd. speciali. R.g. n. 9643 del 2021; Ad. 12/10/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata è, nel suo impianto motivazionale, conforme alla giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare seguito (Cass. n. 12882 del 26/06/2020 Rv. 658296 – 01, sia pure con riferimento all’ipotesi di progetto di dettaglio, che, nel caso all’esame manca invece del tutto). Il tema dell’onere della prova, ossia della violazione dell’art.2697 cod. civ., risulta pure posto per la prima volta, o quantomeno non è adeguatamente specificato dove e quando esso è stato sollevato nelle fasi di merito; ed è, inoltre, correlato alla questione dell’applicabilità dell’art. 2051 cod. civ.: norma questa, della cui applicabilità concreta nel caso di specie si dubita, per le ragioni già esposte e relative all’insussistenza di un potere di fatto sulla cosa in capo al Comune. La pronuncia richiamata dalla difesa del ricorrente (Cass. n. 23442 del 28/09/2018, non massimata, sebbene accolga uno dei motivi di ricorso e dunque enunci un principio di diritto) compie un’accurata disamina dei titoli in base ai quali possono essere chiamati a rispondere l’appaltatore o (e) il committente, ma non ha un’incidenza diretta con riferimento alla fattispecie concreta in esame, atteso che nel caso ivi deciso vi era la prova di un’ingerenza diretta del committente nell’esecuzione delle opere: la detta ordinanza, in motivazione, significativamente afferma, con riguardo alla posizione dell’appaltatore, che: «L’autonomia di quest’ultimo nello svolgimento della sua attività - che costituisce la ragione per cui in taluni casi è stata esclusa la posizione di custode da parte del committente - in realtà riguarda l’attività da porre in essere per l’esecuzione dell’appalto, non la disponibilità e/o la custodia della cosa oggetto dei lavori». Il ricorso del Condominio le Torri, nel concorso di ragioni di inammissibilità e di infondatezza, è infondato ed è, pertanto, rigettato. R.g. n. 9643 del 2021; Ad. 12/10/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza del Condominio ricorrente e, valutata l’attività processuale espletata e il valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente. L’infondatezza dell’affermazione relativa all’avvenuta integrale soddisfazione del credito risarcitorio in favore del Condominio rende insussistenti i presupposti per l’emanazione di condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., in quanto non sono sussistenti mala fede o colpa grave nell’instaurazione della controversia in questa fase di legittimità. Nulla per le spese nei confronti del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] per l’edilizia, rimasta intimata. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. P.Q. M. rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo R.g. n. 9643 del 2021; Ad. 12/10/2023; estensore: C. Valle unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
Sentenza Cassazione n. 32023/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris