CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026
Cassazione n. 09058/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], A.s.d. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato-controricorrenti-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] Grado di Puglian.4180/2024 depositata il 13/12/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 13420/2025Numero sezionale 820/2026Numero di raccolta generale 9058/2026Data pubblicazione 10/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle particontroricorrenti, della somma di euro millecinquecento per compensi, oltreal rimborso delle spese generali, iva e c.p.a. come per legge, ed oltre adeuro duecento per spese vive.Così deciso in Roma, il 01/04/2026Il Consigliere delegatoAngelo Napolitano