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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17042/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], intesa a ottenere il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate dal Tribunale di Bergamo in data 16 dicembre 2020, irrevocabile il 3 gennaio 2021, e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 22 aprile 2021, irrevocabile il 14 maggio 2021.

Ha, dunque, determinato la pena complessiva in quattro anni e undici mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta l'omogeneità dei beni tutelati, il ristrettissimo arco temporale della condotta e la medesimezza del modus operandi, ha individuato come più grave il reato di cui all'art. 628 cod. pen. di cui alla prima condanna (tre anni e otto mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa) e determinato gli aumenti ex art. 81, comma secondo, cod. pen. in quattro mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa per gli ulteriori reati giudicati con la stessa sentenza, quindi complessivamente in un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa per tutti i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Bergamo, in ragione di otto mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa per c:iascuno dei delitti di furto aggravato e di tre mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascun reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, e deduce due motivi.

2.1. Con il primo denuncia difetto di motivazione in punto di quantificazione dell'aumento di pena per ciascun reato c.d. satellite.

Il provvedimento manca del tutto di qualsiasi elemento sulla scorta del quale comprendere il percorso logico-argomentativo in base al quale sono stati determinati i singoli aumenti.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 81 comma 2 cod. pen e 671 cod. proc. pen.

La difesa contesta la legittimità dell'aumento di pena, pari a otto mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa, applicato al reato-satellite di furto aggravato cui alla sentenza del 16 dicembre 2020, giacché superiori a quello deciso dal giudice della cognizione, il quale aveva applicato l'aumento di sei mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa.

Il giudice dell'esecuzione avrebbe violato il divieto di reformatio in peius e il principio di diritto affermato con Sez.

U. n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate in data 29 settembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.

2. Privo di pregio è il primo motivo.

Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il Giudice dell'esecuzione ha motivato il riconoscimento della continuazione ed ha, coi -rettamente e in conformità a quanto stabilito dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., individuato il reato più grave - quello giudicato con la sentenza pronunciata in data 22 aprile 2021 - in ragione della misura della pena inflitta nel giudizio di cognizione.

Con riferimento agli aumenti di pena per i reati di minore gravità - sia quelli oggetto della stessa sentenza, sia quelli oggetto della sentenza pronunciata in data 16 dicembre 2020 - il giudice dell'esecuzione si è limitato a indicarlo nel quantum, applicando tuttavia aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen. di modesta entità.

Se è ben vero che, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), è altrettanto pacifico - come in quella stessa occasione la Corte ha precisato - che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati í limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene».

Ciò che è avvenuto nel caso di specie, a ragione della modestia degli aumenti di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen..

3. Inammissibile per aspecificità e difetto di autosufficienza è il secondo motivo di ricorso.

La difesa ha invocato il principio espresso da Sez.

U n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna».

E', tuttavia, nel lamentare una modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio da parte del Giudice dell'esecuzione, non ha allegato la sentenza al fine di consentire al Collegio di svolgere la doverosa verifica in punto di congruità degli aumenti stabiliti per i reati satellite e la sentenza de qua, pur presente in copia nel fascicolo di questa Corte, è priva della pagina n. 7, precipuamente quella in cui il giudice del merito ha trattato della dosimetria della pena.

4. Segue, al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRESCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto la richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA], intesa a ottenere il riconoscimento della continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate dal Tribunale di Bergamo in data 16 dicembre 2020, irrevocabile il 3 gennaio 2021, e dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia in data 22 aprile 2021, irrevocabile il 14 maggio 2021. Ha, dunque, determinato la pena complessiva in quattro anni e undici mesi di reclusione ed euro 1.200,00 di multa. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta l'omogeneità dei beni tutelati, il ristrettissimo arco temporale della condotta e la medesimezza del modus operandi, ha individuato come più grave il reato di cui all'art. 628 cod. pen. di cui alla prima condanna (tre anni e otto mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa) e determinato gli aumenti ex art. 81, comma secondo, cod. pen. in quattro mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa per gli ulteriori reati giudicati con la stessa sentenza, quindi complessivamente in un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 400,00 di multa per tutti i reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Bergamo, in ragione di otto mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa per c:iascuno dei delitti di furto aggravato e di tre mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa per ciascun reato di cui all'art. 493-ter cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, e deduce due motivi. 2.1. Con il primo denuncia difetto di motivazione in punto di quantificazione dell'aumento di pena per ciascun reato c.d. satellite. Il provvedimento manca del tutto di qualsiasi elemento sulla scorta del quale comprendere il percorso logico-argomentativo in base al quale sono stati determinati i singoli aumenti. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 81 comma 2 cod. pen e 671 cod. proc. pen. La difesa contesta la legittimità dell'aumento di pena, pari a otto mesi di reclusione ed euro 100,00 di multa, applicato al reato-satellite di furto aggravato cui alla sentenza del 16 dicembre 2020, giacché superiori a quello deciso dal giudice della cognizione, il quale aveva applicato l'aumento di sei mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa. Il giudice dell'esecuzione avrebbe violato il divieto di reformatio in peius e il principio di diritto affermato con Sez. U. n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, Rv. 268735.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate in data 29 settembre 2022, ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. 2. Privo di pregio è il primo motivo. Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il Giudice dell'esecuzione ha motivato il riconoscimento della continuazione ed ha, coi -rettamente e in conformità a quanto stabilito dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., individuato il reato più grave - quello giudicato con la sentenza pronunciata in data 22 aprile 2021 - in ragione della misura della pena inflitta nel giudizio di cognizione. Con riferimento agli aumenti di pena per i reati di minore gravità - sia quelli oggetto della stessa sentenza, sia quelli oggetto della sentenza pronunciata in data 16 dicembre 2020 - il giudice dell'esecuzione si è limitato a indicarlo nel quantum, applicando tuttavia aumenti ex art. 81, comma 2, cod. pen. di modesta entità. Se è ben vero che, «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), è altrettanto pacifico - come in quella stessa occasione la Corte ha precisato - che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati í limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene». Ciò che è avvenuto nel caso di specie, a ragione della modestia degli aumenti di pena ex art. 81, comma 2, cod. pen.. 3. Inammissibile per aspecificità e difetto di autosufficienza è il secondo motivo di ricorso. La difesa ha invocato il principio espresso da Sez. U n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735, secondo cui «Il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna». E', tuttavia, nel lamentare una modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio da parte del Giudice dell'esecuzione, non ha allegato la sentenza al fine di consentire al Collegio di svolgere la doverosa verifica in punto di congruità degli aumenti stabiliti per i reati satellite e la sentenza de qua, pur presente in copia nel fascicolo di questa Corte, è priva della pagina n. 7, precipuamente quella in cui il giudice del merito ha trattato della dosimetria della pena. 4. Segue, al rigetto del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il
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