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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 marzo 2025

Cassazione n. 27648/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/09/19753) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/19914) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/19855) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte di appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inam-missibilità di tutti i ricorsi proposti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza, emessa in data 27 marzo 2025, la Corte di Appello di Bari,in parziale riforma della sentenza emessa, in data 13 giugno 2022, dal Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, all’esito di giudizio abbreviato, perquel che qui rileva:- ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, congiudizio di equivalenza, rideterminando la pena, in ordine ai reati ascrittigli, di cuiai capi A), 1), 2-3), 4), 6-7), 8-9), 10-11), 12-13), 14-15-15 bis), 16), 17), 18-19), 20-21), 23), 24), 25-26), 27), 28-29), 31-32), 33), 34), 35-36), 37), 38-39),40), 44), 45-46), in anni 16 di reclusione, confermando nel resto la sentenza diprimo grado;- ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione di cui al capo 5), limitata-mente ai reati di cui agli artt. 2, 4 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895 ed, esclusol’aumento per la recidiva, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha ride-terminato la pena, in ordine ai reati di ricettazione di cui al capo 5) e a quelliascrittigli ai capi 8-9), 16) e 42), in anni 4, giorni 40 di reclusione ed euro18.000,00 di multa, revocando la sanzione accessoria della interdizione legale,sostituendo la sanzione accessoria della interdizione perpetua dai pubblici ufficicon quella della interdizione dai pubblici uffici per anni 5, confermando nel restola sentenza di primo grado;- ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 599 bis cod. proc. pen., la pena dianni 4 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, in ordine ai reati ascrittigli, di cuiai capi 5), 8-9) e 16), revocando la sanzione accessoria della interdizione dai pub-blici uffici, confermando nel resto la sentenza di primo grado;- ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, congiudizio di equivalenza, e rideterminato la pena, in ordine al reato ascrittogli, dicui al capo 35-36), in anni 1, mesi 6 di reclusione, revocando la misura di sicurezzae confermando nel resto la sentenza di primo grado;- ha concesso ad [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, con giu-dizio di equivalenza, e rideterminato la pena, in ordine ai reati ascrittigli, di cui aicapi A), 44) e 47), in anni 9, mesi 2 di reclusione, revocando la misura di sicurezzae confermando nel resto la sentenza di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: del reato di cui all’art. 74d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al capo A) della rubrica, in concorso conil fratello [OSCURATO:PERSONA] (posizione stralciata per irreperibilità), [OSCURATO:PERSONA] RaffaeleCorcelli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (posizione, quest’ultima, stralciata perirreperibilità), per aver fatto parte, con la qualità di stabile fornitore e organizza-tore, di un sodalizio criminoso finalizzato al traffico di ingenti quantitativi di so-stanza stupefacente del tipo hashish, proveniente dal Marocco, che giungeva inItalia, transitando per la Spagna, e alla commissione di più delitti di quelli previstidall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; dei residui capi di imputazione, sopra menzio-nati, concernenti numerosi reati fine di importazione, detenzione e cessione disostanza stupefacente del tipo hashish, di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309del 1990; in tre ipotesi (capi 1, 44 e 47) con le aggravanti di cui all’art. 80, comma2, d.P.R. n. 309 del 1990 e 61 bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: del reato di ricettazione con-sumata (così riqualificata dai giudici di merito) di due pistole, di provenienza fur-tiva, contestato al capo 5) della rubrica, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; deireati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, contestatiai capi 8-9) e 16) della rubrica, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con MicheleClemente, per aver acquistato dall’[OSCURATO:PERSONA], mentre era in stato di detenzionedomiciliare per altro procedimento, un quantitativo imprecisato di sostanza stupe-facente del tipo hashish, destinato alla cessione a terzi; del reato di cui agli artt.81 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 42)della rubrica, per aver ceduto a [OSCURATO:PERSONA] 1,28 g di cocaina e due pezzi di hashish,del peso di 9,78 g e 0,20 g.[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: dei reati di porto e ricetta-zione consumata (così riqualificata dai giudici di merito) di due pistole, di prove-nienza furtiva, contestati al capo 5) della rubrica, in concorso con [OSCURATO:PERSONA];dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, con-testati ai capi 8-9) e 16) della rubrica, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e condi sostanza stupefacente, del tipo hashish, destinato alla cessione a terzi.[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110,81 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 35-36)della rubrica, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], OttavioScalera (posizione decisa separatamente), per aver acquistato dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalCorcelli, con l’intermediazione dello Scalera, mentre era in stato di detenzione do-miciliare per altro procedimento, 2 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish,destinato alla cessione a terzi.[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: del reato di cui all’art. 74 d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, contestato al capo A) della rubrica, in concorso con HichamHaddouch, [OSCURATO:PERSONA] (posizione stralciata per irreperibilità), [OSCURATO:PERSONA] RaffaeleCorcelli, e [OSCURATO:PERSONA] (posizione, quest’ultima, stralciata per irreperibilità), peraver fatto parte di un sodalizio criminoso finalizzato al traffico di ingenti quantita-tivi di sostanza stupefacente del tipo hashish, proveniente dal Marocco, che giun-geva in Italia, transitando per la Spagna, e alla commissione di più delitti di quelliprevisti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; dei reati di cui agli artt. 81, 110 cod.pen., 73, comma 4, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi 1), 44) e 47)della rubrica, per aver partecipato (nel primo caso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel secondo in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e tale Brahim non identificato e nel terzo inconcorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RaffaeleCorcelli), con il ruolo di intermediario, alla importazione e trasporto dal Maroccoin Italia di tre partite di sostanza stupefacente, del tipo hashish, per un peso, nelprimo caso, di mezza tonnellata, nel secondo, di 400 kg e, nel terzo, di 105 kg(quest’ultimi oggetto di sequestro in occasione dell’arresto in flagranza di HichamHaddouch).

Per tutti gli episodi di importazione l’accusa aveva contestato l’aggra-vante di cui all’art. 61 bis cod. pen., esclusa dai giudici di appello (pag. 39 dellasentenza).2.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite irispettivi difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi, di seguito sinte-tizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1.

Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 74 d.P.R. n. 309 del1990, 191, 192, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicitàdella motivazione e travisamento delle prove, in punto di ritenuta responsabilitàdell’imputato per il delitto associativo contestato al capo A).Si lamenta che la Corte di appello, nonostante la rinuncia avesse riguardatosolo i motivi afferenti alla responsabilità per i singoli reati di cui all’art. 73, comma4, d.P.R. n. 309 del 1990, abbia desunto la sussistenza del reato associativo e laresponsabilità del ricorrente esclusivamente dalla commissione di ripetute cessionidi droga, omettendo di verificare, in conformità al principio di autonomia tra le dueimputazioni, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, se sussistes-sero i presupposti necessari ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990, fornendo una motivazione apparente, fondata su conget-ture, in violazione dei canoni interpretativi sanciti dall’art. 192 cod. proc. pen. intema di valutazione della prova indiziaria.

Si censura, altresì, che la Corte sia per-venuta a ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato associativo sulla basedi un travisamento del contenuto del materiale intercettativo, la cui lettura, com-pleta e non decontestualizzata, deponeva invece per l’estraneità dei coimputatiLekhir [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all’ipotizzato organigramma asso-ciativo, in quanto, i primi due, portatori di interessi propri incompatibili con l’af-fectio societatis, e, il terzo, sostanzialmente ignaro degli affari del fratello.Si sostiene, al riguardo, che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici diappello, dall’esame complessivo delle conversazioni intercettate emerge chiara-mente che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] fossero in combutta tra loro, per curare i loroesclusivi interessi, al fine di convincere [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare dall’Enna-ciri un quantitativo di droga di pessima qualità: si segnalano, in particolare, inquanto significative dell’assenza di un’affectio societatis, la conversazione progr.n. 21 dell’8 agosto 2018, in cui [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con un connazionale, nonidentificato, del comportamento del [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva fatto andare due voltea Milano inutilmente, per prelevare dei campioni di sostanza stupefacente, risultatidi cattiva qualità; la conversazione progr. n. 1100 del 29 giugno 2018, in cui ilMansouri chiedeva all’[OSCURATO:PERSONA] se avesse contattato [OSCURATO:PERSONA], ricevendo comerisposta che non aveva alcun motivo di chiamarlo, data la pessima qualità dellasostanza; la conversazione progr. n. 370 del 1 agosto 2018, nel corso della qualeEnnaciri chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] di convincere [OSCURATO:PERSONA] a effettuare l’acquisto, di-svelando chiaramente l’interesse di entrambi a vendere al coimputato la sostanzascadente; la conversazione progr. n. 1532 del 26 luglio 2018, da cui emergevache il [OSCURATO:PERSONA] era consapevole della qualità scadente della droga, prima dell’ar-rivo di [OSCURATO:PERSONA] a Milano.Si censura, ancora, che la Corte abbia travisato il materiale intercettativorelativo ai capi 44) e 47) della rubrica, e segnatamente il contenuto delle conver-sazioni captate in data 9 giugno 2018, assemblando frasi estrapolate da più inter-cettazioni, ritenendo così erroneamente che da ciò emergesse l’intraneità associa-tiva e la comunione di interessi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laddove da una letturadel testo, non fuorviante, risultava chiaro che [OSCURATO:PERSONA] era intenzionato a trarrequalche opportunità economica in suo esclusivo favore, millantando conoscenze(«il ragazzo è nostro») e possibilità di concludere affari vantaggiosi («…io qui cercodi vendere la mia…»), mentre [OSCURATO:PERSONA], che aveva intuito da tempo che Mansouriera inaffidabile, rispondeva in maniera da fargli solo sembrare di essere interes-sato, come, peraltro, confermato dalla conversazione progr. n. 467 del 19 aprile2018, intercorsa tra i due fratelli [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale emergeva lascarsa considerazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva per [OSCURATO:PERSONA] («Eh che devefare quello! Sono tutte chiacchiere! Gli servono i soldi…» «Che devo lavorare a farecon quello, sono solo chiacchiere…»).versazioni da cui la Corte ha tratto la prova della cointeressenza associativa incapo a [OSCURATO:PERSONA], risultando evidente, dalla lettura della telefonata intercet-tata in data 2 agosto 2018, che [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato [OSCURATO:PERSONA] solo perché nonriusciva a parlare con il fratello, proponendogli addirittura di lavorare con lui edEnnaciri, a riprova dell’estraneità dello stesso al contesto associativo.

Si richia-mano, ad ulteriore conferma, la conversazione progr. n. 9192 del 2 settembre2018, successiva all’arresto del ricorrente, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e AngeloRaffaele [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge chiaramente che il primo non aveva una cono-scenza dettagliata degli affari del fratello (tanto da dover chiedere chi fossero idebitori al [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta gli diceva che al colloquio il fratello gliavrebbe detto tutto).

Si ritiene che la Corte abbia travisato anche il contenuto dellaconversazione progr. n. 353 del 16 febbraio 2018, dalla cui serena lettura risulte-rebbe che [OSCURATO:PERSONA] era dedito a un’attività autonoma rispetto al fratello, non potendola diversa interpretazione attribuita dalla Corte alla frase «… senti, venerdì pros-simo … avrò già …avrò già un sacco di soldi in tasca… capisci…» spiegare comeSaid potesse entrare nella disponibilità di «un sacco di soldi», prima ancora che ilfratello tornasse con il presunto carico di stupefacente.Erronea si ritiene, altresì, la ricostruzione fattuale operata dalla sentenzaimpugnata con riferimento all’operazione di acquisto di stupefacente, culminatacon l’arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] (capo 47), in contrasto con il con-tenuto delle conversazioni intercettate, da cui risulta (progr. 4185 del 12 agosto2018; progr. 4187 del 13 agosto 2018) che [OSCURATO:PERSONA] era partito per il Maroccoall’insaputa di [OSCURATO:PERSONA] e che evitava di rispondere alle sue telefonate.Si segnala, ancora, a dimostrazione dell’assenza di una comunanza di intenti,significativa dell’esistenza di un accordo tra i computati che trascenda la soglia delrapporto sinallagmatico contrattuale, la conversazione progr. n. 2297 del 15 giu-gno 2018, da cui emerge che anche [OSCURATO:PERSONA] operava in proprio («si positivo o norispondi a me … a me … a me dai 50 euro a chilo se non abbiamo fatto niente»).Si censura, infine, la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata in or-dine all’esistenza di una cassa comune, alla disponibilità di ingenti risorse finan-ziarie, in contrasto con il contenuto delle conversazioni, da cui emerge che era ilCorcelli a sostenere le spese di carburante (progr. 7114 del 23 luglio 2018) e chei due fratelli [OSCURATO:PERSONA] non versavano in buone condizioni economiche (progr. 186del 26 febbraio 2018).3.2.

Con il secondo motivo si deduce carenza e manifesta illogicità della mo-tivazione, in ordine al trattamento sanzionatorio.Si censura che la Corte territoriale abbia ritenuto che la doglianza riguar-dante la recidiva fosse stato oggetto di rinuncia, mentre il ricorrente aveva espli-citamente dichiarato che la rinuncia non riguardava il motivo concernente il trat-tamento sanzionatorio, laddove erano state svolte specifiche argomentazioni, so-prattutto sotto il profilo della risalenza nel tempo dei precedenti penali, ai finidell’esclusione dell’aumento per la contestata recidiva.

Si lamenta, altresì, che ciòabbia comportato una palese disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati,per i quali, come per il [OSCURATO:PERSONA], era stato escluso l’aumento per la recidiva ovverorevocate la misura di sicurezza e le sanzioni accessorie applicate in primo grado.4.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo, con cuideduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di leggee contraddittorietà della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dellaipotesi più lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.Si censura la motivazione della sentenza impugnata, laddove, nel rigettarela richiesta di riqualificazione delle condotte ascritte al ricorrente, ha valorizzato lastabilità dell’attività di narcotraffico emergente dal monitoraggio investigativo,senza apprezzare congruamente la circostanza, evidenziata dalla difesa, in ordinealla incertezza del dato ponderale dei due episodi di cessione, contestati ai capi 8)e 9), e l’esiguità di tale dato con riferimento all’episodio di cui al capo 42).

Silamenta, altresì, che la Corte territoriale abbia valorizzato la capacità organizzativadel ricorrente, sebbene, nel corso dell’ampia attività di indagine e del lungo periododi sottoposizione a intercettazione telefonica, l’unico episodio di spaccio documen-tato e riscontrato dalle conversazioni captate sia quello descritto al capo 42) dellarubrica.

Si lamenta, ancora, che la Corte di appello abbia rigettato la richiestaderubricazione, in ragione dell’abitualità e stabilità dei rapporti tra l’imputato e isoggetti coinvolti nelle indagini, senza una valutazione concreta della quantità,qualità e modalità delle singole cessioni, in contrasto con l’orientamento della giu-risprudenza di legittimità, secondo cui la reiterazione delle condotte, la predispo-sizione di una minima organizzazione e il collegamento più o meno stabile con altrisoggetti non sono di per sé sufficienti per escludere la lievità del fatto, come con-fermato dalla presenza nell’ordinamento dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del1990.5.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato cinque motivi, di seguitosintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.5.1.

Con il primo motivo, si deduce erronea applicazione dell’art. 599 bis cod.proc. pen., in punto di decisione sul concordato in appello.Si lamenta che la Corte territoriale si sia limitata a recepire l’accordo ex art.599 bis cod. proc. pen., senza valutare la sussistenza dei presupposti di ammissi-bilità, la congruità della pena concordata, rispetto ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen., e la sua proporzionalità.5.2.

Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al ruoloeffettivo svolto dal ricorrente.Si censura la sentenza impugnata, laddove si è limitata a confermare la va-lutazione del giudice di primo grado, senza svolgere un autonomo e puntualeesame in ordine al ruolo svolto dal ricorrente nelle illecite condotte in contesta-zione.5.3.

Con il terzo motivo si deduce l’erronea qualificazione, quale fattispecieconsumata, del reato di ricettazione contestato al capo 5) della rubrica.Si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto consumato il reato in og-getto, in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,secondo cui la mera trattativa o l’accordo preliminare non integrano la consuma-zione del reato, che richiede che il soggetto consegua la disponibilità materiale ogiuridica del bene.5.4.

Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R.n. 309 del 1990, in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità.Si censura, in particolare, che la Corte abbia escluso l’invocata derubrica-zione, senza una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi, che nel casoconcreto, per il ruolo di mero intermediario svolto dal ricorrente, l’assenza di stru-menti di spaccio professionali e l’incertezza del quantitativo, deponevano per laconfigurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.5.5.

Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge,in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche.Si lamenta che la Corte abbia omesso di indicare in modo specifico le ragionidel mancato riconoscimento di un bilanciamento più favorevole, limitandosi a re-cepire la pena concordata, senza apprezzare i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.,quali la personalità dell’imputato, le sue condizioni socio-familiari, la marginalitàdella condotta.6.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo, con cuideduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art.133 cod. pen. nonché difetto e manifesta illogicità della motivazione, in punto didosimetria della pena.Si lamenta che la Corte territoriale, pur avendo accolto la richiesta di con-cessione delle circostanze attenuanti generiche, valutate in termini di equivalenzarispetto alla contestata recidiva, abbia lasciato immutata la pena base, senza spie-gare le ragioni per le quali l’apprezzabile comportamento processuale del ricor-rente, che ha giustificato il riconoscimento delle invocate attenuanti, non abbiacomportato la rivisitazione in melius della pena base, in conformità al disposto dicui all’art. 133 cod. pen.7.

Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo, con cui deduceviolazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla ritenuta sussistenzadel reato associativo.Si censura che la Corte territoriale abbia tratto la prova della partecipazionedel ricorrente al sodalizio, in ragione della ritenuta responsabilità per tre ipotesi dicessione, consumate in un breve lasso temporale, in assenza di elementi che de-ponessero per la loro connotazione associativa, quali la sussistenza di una stabileorganizzazione destinata a durare nel tempo, con ripartizione dei ruoli e predispo-sizione dei mezzi, e dell’affectio societatis, ossia la consapevolezza e volontà di farparte della struttura criminale, condividendone il programma illecito, affiancandoil proprio contributo a quello degli altri sodali al fine di agevolare l’operatività delgruppo.

Si lamenta che la motivazione offerta sul punto dalla Corte di appello siaassolutamente carente, non avendo congruamente spiegato le ragioni per le quali,a fronte del carattere episodico delle condotte in disamina, dell’assenza di contattitra il ricorrente e gli altri soggetti ritenuti partecipi del sodalizio nonché in difettodi prova dell’elemento soggettivo, non sia stato ritenuto configurabile un meroconcorso di persone nel reato, in conformità alle indicazioni fornite in materia dallagiurisprudenza di legittimità.8.

In data 7 luglio 2026 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenirerinuncia alla richiesta di trattazione orale (a suo tempo tempestivamente propostaunitamente al difensore di [OSCURATO:PERSONA]), riportandosi ai motivi di ricorso.Il procedimento è stato, comunque, celebrato in pubblica udienza, stante lanatura irretrattabile della richiesta di trattazione orale (Sez. 5, n. 34495 del20/06/2024, Starace, non mass.; Sez. 1, n. 28396 del 28/03/2024, Lazri, nonmass.; Sez. 1, n. 31891 del 03/05/2023, Lai, non mass.), e il P.G. di questa Corte(unica parte presente) ha ritualmente rassegnato le sue conclusioni, nei terminiindicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per le ragioni di seguito esposte.2.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.1.

Il primo motivo, con il quale si censura la motivazione fornita nella sen-tenza impugnata in punto di responsabilità del ricorrente per il reato associativocontestato al capo A), formula in parte censure non consentite in sede di legittimitàe in parte una aspecifica contestazione degli univoci elementi di fatto evidenziatidai giudici di merito e non fondati – contrariamente alla prospettazione difensiva– su alcuna base di tipo meramente congetturale né su travisamenti delle prove.2.1.1.

In premessa, giova innanzitutto ricordare che la rinuncia parziale aimotivi di appello è un negozio unilaterale abdicativo, che determina l'immediatopassaggio in giudicato della pronuncia in ordine all'affermazione di responsabilitàdel reato sul quale interviene e determina, pertanto, l'effetto di precludere qual-siasi successiva questione sul punto.

Ne consegue che, a seguito della rinunciasulle doglianze relative all’affermazione di responsabilità, si determina l'immediatopassaggio in giudicato del punto sul quale la stessa cade senza possibilità per ilgiudice di pronunciare sentenza di modifica della qualificazione dei fatti né, tantomeno, diritto della parte rinunciante a proporre impugnazione di legittimità sulpunto (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 – 01; Sez. 4, n.9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448 - 01).

Dunque, poiché, ex art. 597,comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la co-gnizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferisconoi motivi proposti, una volta che essi siano stati oggetto di rinuncia non potevano igiudici d'appello prenderli in considerazione, ne' potrebbe farlo questa SupremaCorte sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, costituendo iusreceptum in giurisprudenza quello della irrevocabilità di tutti i negozi processuali,pur se unilaterali (cfr. Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B., Rv. 283164 – 01; Sez.6, n. 23848 del 11/04/2013, Serrano, Rv. 255671 – 01; Sez. 2, n. 25020 del17/05/2012, Vasile, Rv. 253078 – 01).Applicando i principi sopra esposti al caso in esame, va escluso che, rinunciatii motivi sulla responsabilità per i singoli reati di importazione e cessione di stupe-facenti, in fase di appello, possano, poi, essere devolute alla Corte di cassazionequestioni concernenti le singole vicende, quali eventuali travisamenti nella rico-struzione storico-fattuale delle condotte, cristallizzata, a seguito dell’intervenutarinuncia, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, nei termini sancitidal primo giudice (tenuto conto, peraltro, dell’analoga rinuncia dei coimputati).Né è consentito reintrodurre surrettiziamente tal questioni (oggetto di speci-fiche doglianze nei motivi rinunciati), spostando l’angolo visuale dai singoli reati aquello associativo.2.1.2.

Limitando, quindi, il sindacato di questa Corte a quei soli profili cheinvestono il motivo non oggetto di rinuncia, ossia l’esistenza del sodalizio conte-stato al capo A) e la ritenuta appartenenza allo stesso del ricorrente, va rilevatoche i giudici di appello (pag. 17 – 38 della sentenza impugnata) hanno ben deli-neato, senza manifesta illogicità, la struttura organizzativa di cui il ricorrente eraal vertice, facendo propria la motivazione del giudice di primo grado, sul puntopienamente conforme, valorizzando, a supporto del convincimento accusatorio: -l’accertamento di plurimi reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; - la serrata se-quenza, nel lasso temporale di svariati mesi, corrispondente alla durata del moni-toraggio investigativo; - la consistenza dei quantitativi di stupefacente trattati infunzione della sistematica immissione nel mercato locale; i continui contatti tra gliassociati, in occasione dei vari approvvigionamenti; - la disponibilità di ingentirisorse finanziarie; - la predisposizione di beni, quali telefoni, autovetture, localiper la custodia e lo smistamento della droga, necessari per le operazioni delit-tuose; -la ripartizione dei ruoli; - l’utilizzo di un collaudato modus operandi, ripro-ponente, altresì, il coinvolgimento degli stessi soggetti con il medesimo ruolo,messo in luce dai singoli e numerosi reati scopo, nei termini fattuali irrevocabil-mente sanciti dal primo giudice, emergenti dagli esiti dell’attività di captazionetelefonica e ambientale, corroborati dai servizi di osservazione svolti dalla P.G edalle rilevazioni mediante sistema GPS, sfociati nell’arresto in flagranza del capodel sodalizio.

Tutti elementi, dimostrativi dello svolgimento di un’attività sistema-tica e continuativa di importazione e successiva cessione di sostanze droganti, perun apprezzabile periodo temporale, riconducibile allo schema delineato dall’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990.Ciò, in aderenza a consolidati principi di legittimità, secondo cui, per la confi-gurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico: - non è richiesta la presenza diuna complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità econo-miche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibilidalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune (Sez. 2, n.19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583 – 01; Sez. 1, n. 30463 del07/07/2011, Calì, Rv. 251011 – 01; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, dep. 2010,Galioto, Rv. 246112 - 01;; conf. tra le ultime); - il connotato della stabilità non vainteso nel senso che la indefinita protrazione del programma criminoso abbia po-tuto esplicitarsi per un lungo periodo, poiché la protrazione è condizionata nonsolo dalla volontà degli associati ma anche da fattori esterni, e, fra questi, l'inter-vento degli inquirenti; - non è sempre necessario che il vincolo si instauri nellaprospettiva di una permanenza a tempo indeterminato e per fini di esclusivo van-taggio dell'organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievoforme di partecipazione destinate, ab origine, a una durata limitata nel tempo ecaratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio delsodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda ancheil perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qual-siasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'otticadel soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perderenulla della rilevanza penale (Sez. 1, n. 4623 del 14/11/2025, dep. 2026, Caterino,Rv. 289422 – 01; Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 2019, Morabito, Rv.276068 – 02; Sez. 2, n. 16606 del 24/03/2011, Agomeri, Rv. 250316 - 01); - nonè richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente laconsapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due personeaventi la stessa consapevolezza e volontà, a una società criminosa strutturata efinalizzata secondo lo schema legale (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025,Arapi, Rv. 287482 – 01; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232– 01); - il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pon-gono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti(come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione) e anche trasoggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, acondizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato, voltoal fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessatisiano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo (Sez. 1,n. 30463 del 07/07/2011, Can, Rv. 251013 – 01; Sez. 6, n. 37116 del 28/09/2007,Giuliano, Rv. 237292 - 01).Più specificamente, la Corte territoriale ha richiamato le fasi salienti degli epi-sodi delittuosi più significativi e le captazioni più rilevanti, disattendendo analiti-camente i rilievi difensivi, evidenziando il ruolo prioritario di conduzione assuntoda [OSCURATO:PERSONA], resosi protagonista di accertate trasferte all’estero per l’ac-quisizione di narco-provviste, riconosciuto anche dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], che a luifaceva capo per avere informazioni sui tempi di disponibilità nonché sui quantitativie la tipologia di hashish da commercializzare, oltre che l’assenso alle varie cessionie alla congruità dei prezzi praticati (pag. 27 – 29 - 36), e [OSCURATO:PERSONA], che a luidemandava la decisione sul «prezzo di mercato» (pag. 30), le modalità di intera-zione tra gli associati, la cui condivisione di intenti era corroborata anche dall’istan-tanea decifrazione del linguaggio criptico impiegato, la evidente cointeressenza tragli stessi sia nella fase dell’approvvigionamento, sia in quella successiva della ces-sione a terzi (pag. 31), osservando, in assoluta coerenza con il materiale proba-torio acquisito e senza aporie logiche, come una siffatta capacità di approvvigio-namento, destinato a implementare e mantenere un circuito commerciale stabile,fosse dimostrativa dell’esistenza di una struttura associativa idonea ad assicurareanche la gestione in loco degli ingenti quantitativi importati, attraverso la lorocustodia e il progressivo smistamento nel mercato al dettaglio.Ampiamente delineati, in coerenza con le risultanze investigative, risultanoanche i ruoli degli altri associati, secondo uno schema collaudato e riscontratodall’esame delle singole condotte, che disvelano il ruolo di stretta collaborazionesvolto da [OSCURATO:PERSONA], comprovato dalle numerose conversazioni che lo riguar-dano, da cui risulta, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la piena con-sapevolezza e condivisione degli illeciti traffici del fratello, la cui gestione, a livellolocale, monitora, quando quest’ultimo si trova all’estero (pag. 22 - 23), il ruolo diraccordo con i fornitori esteri svolto da [OSCURATO:PERSONA] (pag. 22 – 30 - 31), il ruolodi [OSCURATO:PERSONA] nella cura dei rapporti con i trafficanti locali, attivandosi anche nellariscossione di alcuni crediti da pregresse forniture per assicurare la provvista ne-cessaria ai successivi acquisti di cui rendicontava prima [OSCURATO:PERSONA] e, dopoil suo arresto, il fratello [OSCURATO:PERSONA] (pag. 29 – 32 – 33 - 37).In definitiva, in quanto sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con leacquisizioni probatorie, sulla base di un’interpretazione logica e conseguenzialedelle conversazioni captate, la sentenza impugnata ha fornito congrua confuta-zione alle doglianze difensive in ordine alla effettiva partecipazione del ricorrenteal sodalizio e al ruolo ivi ricoperto; le censure, di contro, lamentano un’omessavalutazione, che non trova riscontro nella motivazione censurata, mascherando,dietro un invocato travisamento delle fonti processuali, una critica attinente allacomplessiva valutazione sinottica degli elementi probatori, conformemente ope-rata dai giudici di merito, sollecitando una diversa interpretazione del materialeintercettativo non consentita in questa sede.Va ribadito, in merito, il consolidato principio in base al quale, in tema di ri-corso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti co-municativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferi-menti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazionee identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costitui-sce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità soloquando sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modoscorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01; Sez. 5, n. 13912del 25/02/2015, Ascone, Rv. 263270 -01); evenienza che, per quanto detto, nonricorre nel caso in esame.Nemmeno coglie nel segno la doglianza relativa all’inidoneità dei reati-fine afungere da prova esclusiva del vincolo, in contrasto con il principio generale, se-condo cui la consumazione dei singoli reati-scopo, pur se di per sé stessi non suf-ficienti a denotare il vincolo associativo, rappresenta un elemento sintomatico ade-guatamente valutabile al fine di ritenere sussistente il sodalizio criminoso (Sez. 3,n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278 - 01).Va aggiunto, peraltro, sotto il profilo della completezza, che la prova dellapartecipazione non è stata desunta dai soli reati-fine, ma da un più ampio quadrovalutativo che ha valorizzato specificamente la stabilità degli apporti dei singoliimputati, le loro continue interazioni, la cointeressenza concretamente manifestatanel perseguimento del programma comune.2.2.

Il secondo motivo, inerente alla mancata esclusione della recidiva e alladisparità di trattamento sanzionatorio rispetto ad altri imputati, è manifestamenteinfondato, oltre che precluso al sindacato di questa Corte.2.2.1.

Ritiene preliminarmente il Collegio che l'intervenuta rinuncia a tutti imotivi di appello, ad esclusione di quelli riguardanti l’accertamento della respon-sabilità in ordine al reato associativo, il riconoscimento delle attenuanti generichee il trattamento sanzionatorio − risultante dal verbale di udienza del 12 dicembre2023 − impedisca di poter considerare qualsivoglia doglianza relativa alla recidiva.Invero, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte la rinuncia atutti i motivi di appello, diversi dalla misura della pena (e nel caso di specie dallaresponsabilità per il reato di cui al capo A) e dalle circostanze attenuanti generi-che), non può che ritenersi comprensiva della rinuncia ai motivi sulla recidiva che,pur confluendo nella determinazione della pena, come ogni altra circostanza, co-stituisce punto autonomo della decisione, in quanto disciplinato da normativa se-parata e distinta, le cui ripercussioni non costituiscono una connessione in sensotecnico, ma un effetto riflesso.

In particolare, per quanto riguarda la recidiva, oc-corre evidenziare come nella stessa vengano in rilievo i soli profili soggettivi affe-renti all'autore del reato e, in particolare, gli indici della sua pericolosità reale epotenziale, attraverso i quali si giustifica o s'impone l'aumento della sanzione at-traverso parametri di riferimento che, solo in parte, finiscono per coincidere conquelli fissati dall'art. 133 cod. pen., non assumendo rilievo a tal fine i dati relativiall'oggettività del fatto commesso: da qui la distinzione e l'autonomia concettualerispetto al trattamento sanzionatorio delle questioni relative alla recidiva, rispettoalle quali l'intervenuta rinuncia impone in questa sede una preclusione valutativa(ex plurimis, Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 – 02; Sez.6, n. 54431 del 25/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274315 - 01; Sez. 2, n. 11761 del30/01/2014, Khribech, Rv. 259825 - 01).2.2.2.

Quanto alla lamentata disparità di trattamento, secondo il consolidatoorientamento di questa Corte, la dedotta disparità di trattamento sanzionatoriorispetto ad altri imputati, quand’anche riferita a condotte ritenute dal ricorrentesostanzialmente identiche, non integra di per sé un vizio censurabile in sede dilegittimità.Invero, la determinazione della pena rientra nell’ambito della discrezionalitàdel giudice di merito, il quale è tenuto a operare una valutazione individualizzatasulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché non esiste nell’ordinamentoun principio di necessaria uniformità sanzionatoria tra soggetti diversi, neppure inpresenza di un’analogia oggettiva delle condotte.Ne consegue che la comparazione con il trattamento punitivo riservato ad altriimputati è estranea al giudizio di cassazione e può assumere rilievo solo laddovela differenziazione risulti frutto di un errore di diritto ovvero si traduca in una ma-nifesta irrazionalità o arbitrarietà della motivazione (Sez. 3, n. 9450 del24/02/2022, Palladino, Rv. 282839 – 01).Nel caso di specie, tale situazione non è prospettabile neanche sul pianoastratto, in considerazione della evidente diversità in punto di fatto delle condotteascritte all’[OSCURATO:PERSONA], in posizione apicale; ciò senza contare, peraltro, che il giu-dizio dosimetrico, evidentemente non censurabile nelle forme prospettate dal ri-corrente, costituisce conseguenza anche delle statuizioni di primo grado (che ave-vano escluso per il [OSCURATO:PERSONA] l’aumento della recidiva).3.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.1.

L’unico motivo proposto, relativo alla mancata riqualificazione dei reatiascrittigli ai capi 8-9), 16) e 42) nella ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990, è aspecifico.3.1.1.

Si osserva, al riguardo, che, contrariamente a quanto sostenuto dalricorrente, nella sentenza della Corte di appello di Bari (pag. 43 a 45) − che, inparte qua, conferma la decisione di primo grado e che, pertanto, dev'essere scru-tinata congiuntamente a essa − sono esposte, in maniera puntuale e nient'affattoillogica, le ragioni ostative alla riqualificazione giuridica dei fatti nei termini richie-sti, essendosi valorizzate a tal fine: - le modalità dei reati, significative, ad ontadell’unica condotta di cessione in contestazione, dell’incertezza del dato ponderaledi cui ai capi 8-9) e 16 e della modesta entità del dato ponderale relativo allavicenda di cui al capo 42), di un inserimento stabile nel circuito commerciale conil fornitore [OSCURATO:PERSONA], di ben diversa portata rispetto a quello di singole,sporadiche e occasionali azioni di spaccio, come dimostrato dal contenuto delleconversazioni intercettate, denotanti il carattere continuativo dell’illecita attivitàsvolta, a riprova del suo stabile inserimento in un mercato di acquisto e rivenditadegli stupefacenti tutt’altro che esiguo (progr. n. 583 del 7 marzo 2018; n. 1818dell’11 aprile 2018; n. 479 del 21 aprile 2018; progr. n. 271 del 28 agosto 2018);lo stato detentivo dell’imputato, nell’intero periodo di monitoraggio investigativo.3.1.2.

Tali argomentazioni risultano in linea con l'interpretazione della dispo-sizione, in tesi violata, offerta dalla giurisprudenza di legittimità, avendo questaCorte chiarito, in più occasioni, che il riconoscimento dell'indicata fattispecie ri-chiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, mo-dalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimentoal grado di purezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieve entità in con-formità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez.6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959 - 01).

E' necessario,cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanzedel fatto, rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati, eche tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della de-cisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativa-mente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente ri-servata solo ad alcuni di essi (cfr., in questi termini, Sez.

U, n. 51063 del27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01).I giudici di appello hanno dimostrato di aver valutato congruamente i plurimie variegati dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entitàsulla base di elementi cui hanno ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormentesignificativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.Di contro, le censure del ricorrente risultano generiche, in quanto meramentereiterative dei motivi di appello, senza un confronto critico con le ragioni poste allabase della decisione ovvero volte a sollecitare una diversa interpretazione dei fatti,non consentita in questa sede.4.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].4.1.

Tutti i motivi, strettamente connessi, con i quali ci si duole del fatto chela Corte si sia limitata a recepire la pena concordata in appello, senza autonomoapprezzamento sulla corretta qualificazione dei reati contestati, sulla congruitàdella pena, sul ruolo ricoperto dal ricorrente nelle condotte criminose, scrutinabilicongiuntamente, investono profili, il cui sindacato è precluso in questa sede.4.2.

Giova ricordare che, secondo il costante orientamento della giurispru-denza di legittimità, è ammissibile il ricorso in cassazione, avverso la sentenzaemessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., che deduca motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso delPubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giu-dice; di contro, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non sisiano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante neilimiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01).

Il principio è stato ribadito anche dalleSezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio,Rv. 284481, in motivazione), che hanno sottolineato come il giudice di secondogrado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul man-cato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delleprove, perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivoproprio dell'impugnazione, in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato aimotivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di ri-nuncia.5.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].5.1.

L’unico motivo, riguardante la dosimetria della pena, formula censurenon consentite in questa sede.5.2.

Costituisce principio pacifico che le statuizioni relative al trattamentosanzionatorio, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di me-rito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrioo di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendoritenersi, ove il giudice di merito si attesti al di sotto ovvero intorno alla misuramedia della pena edittale, quella che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art.133 cod. pen., anche solo con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità adelinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione delragionamento seguito soltanto allorquando la pena sia di gran lunga superiore allamisura media di quella edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il mas-simo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anniche separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così otte-nuto al minimo ((Sez. 4, n. 2412 del 16/01/2026, Buhne, non mass.; Sez. 3, n.29968 del 22/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01; Sez. 3, n. 29968 del22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro,Rv. 271243 – 01).5.3.

Nel caso di specie, la pena concretamente inflitta - nella misura di anni 1e mesi 6 di reclusione ed euro 4.200,00 di multa per l’unico reato ascritto al ricor-rente di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 35-36) – è stataapplicata dai giudici di merito muovendo proprio da una pena di poco superiore alminimo edittale, pari ad anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 6.300,00 di multa:ragion per cui, sul punto, non può ravvisarsi alcuna carenza motivazionale.6.

Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].6.1.

L’unico motivo proposto, in punto di responsabilità dell’imputato per ilreato associativo di cui al capo A), è del tutto aspecifico.6.2.

A fronte di un’articolata e coerente disamina, svolta nella sentenza impu-gnata sia in ordine alla sussistenza del sodalizio, sia in ordine al ruolo svolto dalMansouri, come già evidenziato al § 2.1.2., al cui contenuto si rinvia, il ricorrentesi è limitato a criticare genericamente la motivazione della sentenza impugnata,richiamando condivisibili massime giurisprudenziali in tema di reato di cui all’art.74 d.P.R. n. 309 del 1990, adducendo, altrettanto genericamente, l’estraneità delMansouri al sodalizio, in ragione del carattere episodico delle condotte ascritteglie del limitato intervallo temporale, senza alcun confronto con le argomentazioniposte alla base della doppia conforme decisione dei giudici di merito e senza ad-durre specifici elementi in grado di inficiarne le conclusioni.7.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese proces-suali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecu-niaria, determinata in via equitativa nella misura indicata in dispositivo, in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassadelle ammende.Così deciso, il 07/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/09/19753) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/07/19914) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/19855) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte di appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inam-missibilità di tutti i ricorsi proposti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza, emessa in data 27 marzo 2025, la Corte di Appello di Bari,in parziale riforma della sentenza emessa, in data 13 giugno 2022, dal Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, all’esito di giudizio abbreviato, perquel che qui rileva:- ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, congiudizio di equivalenza, rideterminando la pena, in ordine ai reati ascrittigli, di cuiai capi A), 1), 2-3), 4), 6-7), 8-9), 10-11), 12-13), 14-15-15 bis), 16), 17), 18-19), 20-21), 23), 24), 25-26), 27), 28-29), 31-32), 33), 34), 35-36), 37), 38-39),40), 44), 45-46), in anni 16 di reclusione, confermando nel resto la sentenza diprimo grado;- ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione di cui al capo 5), limitata-mente ai reati di cui agli artt. 2, 4 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895 ed, esclusol’aumento per la recidiva, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha ride-terminato la pena, in ordine ai reati di ricettazione di cui al capo 5) e a quelliascrittigli ai capi 8-9), 16) e 42), in anni 4, giorni 40 di reclusione ed euro18.000,00 di multa, revocando la sanzione accessoria della interdizione legale,sostituendo la sanzione accessoria della interdizione perpetua dai pubblici ufficicon quella della interdizione dai pubblici uffici per anni 5, confermando nel restola sentenza di primo grado;- ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 599 bis cod. proc. pen., la pena dianni 4 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa, in ordine ai reati ascrittigli, di cuiai capi 5), 8-9) e 16), revocando la sanzione accessoria della interdizione dai pub-blici uffici, confermando nel resto la sentenza di primo grado;- ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, congiudizio di equivalenza, e rideterminato la pena, in ordine al reato ascrittogli, dicui al capo 35-36), in anni 1, mesi 6 di reclusione, revocando la misura di sicurezzae confermando nel resto la sentenza di primo grado;- ha concesso ad [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche, con giu-dizio di equivalenza, e rideterminato la pena, in ordine ai reati ascrittigli, di cui aicapi A), 44) e 47), in anni 9, mesi 2 di reclusione, revocando la misura di sicurezzae confermando nel resto la sentenza di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: del reato di cui all’art. 74d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestato al capo A) della rubrica, in concorso conil fratello [OSCURATO:PERSONA] (posizione stralciata per irreperibilità), [OSCURATO:PERSONA] RaffaeleCorcelli, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (posizione, quest’ultima, stralciata perirreperibilità), per aver fatto parte, con la qualità di stabile fornitore e organizza-tore, di un sodalizio criminoso finalizzato al traffico di ingenti quantitativi di so-stanza stupefacente del tipo hashish, proveniente dal Marocco, che giungeva inItalia, transitando per la Spagna, e alla commissione di più delitti di quelli previstidall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; dei residui capi di imputazione, sopra menzio-nati, concernenti numerosi reati fine di importazione, detenzione e cessione disostanza stupefacente del tipo hashish, di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309del 1990; in tre ipotesi (capi 1, 44 e 47) con le aggravanti di cui all’art. 80, comma2, d.P.R. n. 309 del 1990 e 61 bis cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: del reato di ricettazione con-sumata (così riqualificata dai giudici di merito) di due pistole, di provenienza fur-tiva, contestato al capo 5) della rubrica, in concorso con [OSCURATO:PERSONA]; deireati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, contestatiai capi 8-9) e 16) della rubrica, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con MicheleClemente, per aver acquistato dall’[OSCURATO:PERSONA], mentre era in stato di detenzionedomiciliare per altro procedimento, un quantitativo imprecisato di sostanza stupe-facente del tipo hashish, destinato alla cessione a terzi; del reato di cui agli artt.81 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 42)della rubrica, per aver ceduto a [OSCURATO:PERSONA] 1,28 g di cocaina e due pezzi di hashish,del peso di 9,78 g e 0,20 g.[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: dei reati di porto e ricetta-zione consumata (così riqualificata dai giudici di merito) di due pistole, di prove-nienza furtiva, contestati al capo 5) della rubrica, in concorso con [OSCURATO:PERSONA];dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, con-testati ai capi 8-9) e 16) della rubrica, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e condi sostanza stupefacente, del tipo hashish, destinato alla cessione a terzi.[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110,81 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo 35-36)della rubrica, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], OttavioScalera (posizione decisa separatamente), per aver acquistato dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalCorcelli, con l’intermediazione dello Scalera, mentre era in stato di detenzione do-miciliare per altro procedimento, 2 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish,destinato alla cessione a terzi.[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: del reato di cui all’art. 74 d.P.R.9 ottobre 1990, n. 309, contestato al capo A) della rubrica, in concorso con HichamHaddouch, [OSCURATO:PERSONA] (posizione stralciata per irreperibilità), [OSCURATO:PERSONA] RaffaeleCorcelli, e [OSCURATO:PERSONA] (posizione, quest’ultima, stralciata per irreperibilità), peraver fatto parte di un sodalizio criminoso finalizzato al traffico di ingenti quantita-tivi di sostanza stupefacente del tipo hashish, proveniente dal Marocco, che giun-geva in Italia, transitando per la Spagna, e alla commissione di più delitti di quelliprevisti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; dei reati di cui agli artt. 81, 110 cod.pen., 73, comma 4, 80 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati ai capi 1), 44) e 47)della rubrica, per aver partecipato (nel primo caso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel secondo in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e tale Brahim non identificato e nel terzo inconcorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] RaffaeleCorcelli), con il ruolo di intermediario, alla importazione e trasporto dal Maroccoin Italia di tre partite di sostanza stupefacente, del tipo hashish, per un peso, nelprimo caso, di mezza tonnellata, nel secondo, di 400 kg e, nel terzo, di 105 kg(quest’ultimi oggetto di sequestro in occasione dell’arresto in flagranza di HichamHaddouch). Per tutti gli episodi di importazione l’accusa aveva contestato l’aggra-vante di cui all’art. 61 bis cod. pen., esclusa dai giudici di appello (pag. 39 dellasentenza).2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite irispettivi difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi, di seguito sinte-tizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 74 d.P.R. n. 309 del1990, 191, 192, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicitàdella motivazione e travisamento delle prove, in punto di ritenuta responsabilitàdell’imputato per il delitto associativo contestato al capo A).Si lamenta che la Corte di appello, nonostante la rinuncia avesse riguardatosolo i motivi afferenti alla responsabilità per i singoli reati di cui all’art. 73, comma4, d.P.R. n. 309 del 1990, abbia desunto la sussistenza del reato associativo e laresponsabilità del ricorrente esclusivamente dalla commissione di ripetute cessionidi droga, omettendo di verificare, in conformità al principio di autonomia tra le dueimputazioni, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, se sussistes-sero i presupposti necessari ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990, fornendo una motivazione apparente, fondata su conget-ture, in violazione dei canoni interpretativi sanciti dall’art. 192 cod. proc. pen. intema di valutazione della prova indiziaria. Si censura, altresì, che la Corte sia per-venuta a ritenere sussistenti gli elementi costitutivi del reato associativo sulla basedi un travisamento del contenuto del materiale intercettativo, la cui lettura, com-pleta e non decontestualizzata, deponeva invece per l’estraneità dei coimputatiLekhir [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all’ipotizzato organigramma asso-ciativo, in quanto, i primi due, portatori di interessi propri incompatibili con l’af-fectio societatis, e, il terzo, sostanzialmente ignaro degli affari del fratello.Si sostiene, al riguardo, che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici diappello, dall’esame complessivo delle conversazioni intercettate emerge chiara-mente che [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] fossero in combutta tra loro, per curare i loroesclusivi interessi, al fine di convincere [OSCURATO:PERSONA] ad acquistare dall’Enna-ciri un quantitativo di droga di pessima qualità: si segnalano, in particolare, inquanto significative dell’assenza di un’affectio societatis, la conversazione progr.n. 21 dell’8 agosto 2018, in cui [OSCURATO:PERSONA] si lamentava con un connazionale, nonidentificato, del comportamento del [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva fatto andare due voltea Milano inutilmente, per prelevare dei campioni di sostanza stupefacente, risultatidi cattiva qualità; la conversazione progr. n. 1100 del 29 giugno 2018, in cui ilMansouri chiedeva all’[OSCURATO:PERSONA] se avesse contattato [OSCURATO:PERSONA], ricevendo comerisposta che non aveva alcun motivo di chiamarlo, data la pessima qualità dellasostanza; la conversazione progr. n. 370 del 1 agosto 2018, nel corso della qualeEnnaciri chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] di convincere [OSCURATO:PERSONA] a effettuare l’acquisto, di-svelando chiaramente l’interesse di entrambi a vendere al coimputato la sostanzascadente; la conversazione progr. n. 1532 del 26 luglio 2018, da cui emergevache il [OSCURATO:PERSONA] era consapevole della qualità scadente della droga, prima dell’ar-rivo di [OSCURATO:PERSONA] a Milano.Si censura, ancora, che la Corte abbia travisato il materiale intercettativorelativo ai capi 44) e 47) della rubrica, e segnatamente il contenuto delle conver-sazioni captate in data 9 giugno 2018, assemblando frasi estrapolate da più inter-cettazioni, ritenendo così erroneamente che da ciò emergesse l’intraneità associa-tiva e la comunione di interessi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laddove da una letturadel testo, non fuorviante, risultava chiaro che [OSCURATO:PERSONA] era intenzionato a trarrequalche opportunità economica in suo esclusivo favore, millantando conoscenze(«il ragazzo è nostro») e possibilità di concludere affari vantaggiosi («…io qui cercodi vendere la mia…»), mentre [OSCURATO:PERSONA], che aveva intuito da tempo che Mansouriera inaffidabile, rispondeva in maniera da fargli solo sembrare di essere interes-sato, come, peraltro, confermato dalla conversazione progr. n. 467 del 19 aprile2018, intercorsa tra i due fratelli [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale emergeva lascarsa considerazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva per [OSCURATO:PERSONA] («Eh che devefare quello! Sono tutte chiacchiere! Gli servono i soldi…» «Che devo lavorare a farecon quello, sono solo chiacchiere…»).versazioni da cui la Corte ha tratto la prova della cointeressenza associativa incapo a [OSCURATO:PERSONA], risultando evidente, dalla lettura della telefonata intercet-tata in data 2 agosto 2018, che [OSCURATO:PERSONA] aveva contattato [OSCURATO:PERSONA] solo perché nonriusciva a parlare con il fratello, proponendogli addirittura di lavorare con lui edEnnaciri, a riprova dell’estraneità dello stesso al contesto associativo. Si richia-mano, ad ulteriore conferma, la conversazione progr. n. 9192 del 2 settembre2018, successiva all’arresto del ricorrente, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e AngeloRaffaele [OSCURATO:PERSONA], da cui emerge chiaramente che il primo non aveva una cono-scenza dettagliata degli affari del fratello (tanto da dover chiedere chi fossero idebitori al [OSCURATO:PERSONA], il quale a sua volta gli diceva che al colloquio il fratello gliavrebbe detto tutto). Si ritiene che la Corte abbia travisato anche il contenuto dellaconversazione progr. n. 353 del 16 febbraio 2018, dalla cui serena lettura risulte-rebbe che [OSCURATO:PERSONA] era dedito a un’attività autonoma rispetto al fratello, non potendola diversa interpretazione attribuita dalla Corte alla frase «… senti, venerdì pros-simo … avrò già …avrò già un sacco di soldi in tasca… capisci…» spiegare comeSaid potesse entrare nella disponibilità di «un sacco di soldi», prima ancora che ilfratello tornasse con il presunto carico di stupefacente.Erronea si ritiene, altresì, la ricostruzione fattuale operata dalla sentenzaimpugnata con riferimento all’operazione di acquisto di stupefacente, culminatacon l’arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] (capo 47), in contrasto con il con-tenuto delle conversazioni intercettate, da cui risulta (progr. 4185 del 12 agosto2018; progr. 4187 del 13 agosto 2018) che [OSCURATO:PERSONA] era partito per il Maroccoall’insaputa di [OSCURATO:PERSONA] e che evitava di rispondere alle sue telefonate.Si segnala, ancora, a dimostrazione dell’assenza di una comunanza di intenti,significativa dell’esistenza di un accordo tra i computati che trascenda la soglia delrapporto sinallagmatico contrattuale, la conversazione progr. n. 2297 del 15 giu-gno 2018, da cui emerge che anche [OSCURATO:PERSONA] operava in proprio («si positivo o norispondi a me … a me … a me dai 50 euro a chilo se non abbiamo fatto niente»).Si censura, infine, la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata in or-dine all’esistenza di una cassa comune, alla disponibilità di ingenti risorse finan-ziarie, in contrasto con il contenuto delle conversazioni, da cui emerge che era ilCorcelli a sostenere le spese di carburante (progr. 7114 del 23 luglio 2018) e chei due fratelli [OSCURATO:PERSONA] non versavano in buone condizioni economiche (progr. 186del 26 febbraio 2018).3.2. Con il secondo motivo si deduce carenza e manifesta illogicità della mo-tivazione, in ordine al trattamento sanzionatorio.Si censura che la Corte territoriale abbia ritenuto che la doglianza riguar-dante la recidiva fosse stato oggetto di rinuncia, mentre il ricorrente aveva espli-citamente dichiarato che la rinuncia non riguardava il motivo concernente il trat-tamento sanzionatorio, laddove erano state svolte specifiche argomentazioni, so-prattutto sotto il profilo della risalenza nel tempo dei precedenti penali, ai finidell’esclusione dell’aumento per la contestata recidiva. Si lamenta, altresì, che ciòabbia comportato una palese disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati,per i quali, come per il [OSCURATO:PERSONA], era stato escluso l’aumento per la recidiva ovverorevocate la misura di sicurezza e le sanzioni accessorie applicate in primo grado.4. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo, con cuideduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. violazione di leggee contraddittorietà della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dellaipotesi più lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.Si censura la motivazione della sentenza impugnata, laddove, nel rigettarela richiesta di riqualificazione delle condotte ascritte al ricorrente, ha valorizzato lastabilità dell’attività di narcotraffico emergente dal monitoraggio investigativo,senza apprezzare congruamente la circostanza, evidenziata dalla difesa, in ordinealla incertezza del dato ponderale dei due episodi di cessione, contestati ai capi 8)e 9), e l’esiguità di tale dato con riferimento all’episodio di cui al capo 42). Silamenta, altresì, che la Corte territoriale abbia valorizzato la capacità organizzativadel ricorrente, sebbene, nel corso dell’ampia attività di indagine e del lungo periododi sottoposizione a intercettazione telefonica, l’unico episodio di spaccio documen-tato e riscontrato dalle conversazioni captate sia quello descritto al capo 42) dellarubrica. Si lamenta, ancora, che la Corte di appello abbia rigettato la richiestaderubricazione, in ragione dell’abitualità e stabilità dei rapporti tra l’imputato e isoggetti coinvolti nelle indagini, senza una valutazione concreta della quantità,qualità e modalità delle singole cessioni, in contrasto con l’orientamento della giu-risprudenza di legittimità, secondo cui la reiterazione delle condotte, la predispo-sizione di una minima organizzazione e il collegamento più o meno stabile con altrisoggetti non sono di per sé sufficienti per escludere la lievità del fatto, come con-fermato dalla presenza nell’ordinamento dell’art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del1990.5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato cinque motivi, di seguitosintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.5.1. Con il primo motivo, si deduce erronea applicazione dell’art. 599 bis cod.proc. pen., in punto di decisione sul concordato in appello.Si lamenta che la Corte territoriale si sia limitata a recepire l’accordo ex art.599 bis cod. proc. pen., senza valutare la sussistenza dei presupposti di ammissi-bilità, la congruità della pena concordata, rispetto ai criteri di cui all’art. 133 cod.pen., e la sua proporzionalità.5.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al ruoloeffettivo svolto dal ricorrente.Si censura la sentenza impugnata, laddove si è limitata a confermare la va-lutazione del giudice di primo grado, senza svolgere un autonomo e puntualeesame in ordine al ruolo svolto dal ricorrente nelle illecite condotte in contesta-zione.5.3. Con il terzo motivo si deduce l’erronea qualificazione, quale fattispecieconsumata, del reato di ricettazione contestato al capo 5) della rubrica.Si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto consumato il reato in og-getto, in contrasto con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,secondo cui la mera trattativa o l’accordo preliminare non integrano la consuma-zione del reato, che richiede che il soggetto consegua la disponibilità materiale ogiuridica del bene.5.4. Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R.n. 309 del 1990, in ordine al mancato riconoscimento dell’ipotesi di minore gravità.Si censura, in particolare, che la Corte abbia escluso l’invocata derubrica-zione, senza una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi, che nel casoconcreto, per il ruolo di mero intermediario svolto dal ricorrente, l’assenza di stru-menti di spaccio professionali e l’incertezza del quantitativo, deponevano per laconfigurabilità dell’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.5.5. Con il quinto motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge,in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche.Si lamenta che la Corte abbia omesso di indicare in modo specifico le ragionidel mancato riconoscimento di un bilanciamento più favorevole, limitandosi a re-cepire la pena concordata, senza apprezzare i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.,quali la personalità dell’imputato, le sue condizioni socio-familiari, la marginalitàdella condotta.6. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo, con cuideduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione dell’art.133 cod. pen. nonché difetto e manifesta illogicità della motivazione, in punto didosimetria della pena.Si lamenta che la Corte territoriale, pur avendo accolto la richiesta di con-cessione delle circostanze attenuanti generiche, valutate in termini di equivalenzarispetto alla contestata recidiva, abbia lasciato immutata la pena base, senza spie-gare le ragioni per le quali l’apprezzabile comportamento processuale del ricor-rente, che ha giustificato il riconoscimento delle invocate attenuanti, non abbiacomportato la rivisitazione in melius della pena base, in conformità al disposto dicui all’art. 133 cod. pen.7. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo, con cui deduceviolazione dell’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla ritenuta sussistenzadel reato associativo.Si censura che la Corte territoriale abbia tratto la prova della partecipazionedel ricorrente al sodalizio, in ragione della ritenuta responsabilità per tre ipotesi dicessione, consumate in un breve lasso temporale, in assenza di elementi che de-ponessero per la loro connotazione associativa, quali la sussistenza di una stabileorganizzazione destinata a durare nel tempo, con ripartizione dei ruoli e predispo-sizione dei mezzi, e dell’affectio societatis, ossia la consapevolezza e volontà di farparte della struttura criminale, condividendone il programma illecito, affiancandoil proprio contributo a quello degli altri sodali al fine di agevolare l’operatività delgruppo. Si lamenta che la motivazione offerta sul punto dalla Corte di appello siaassolutamente carente, non avendo congruamente spiegato le ragioni per le quali,a fronte del carattere episodico delle condotte in disamina, dell’assenza di contattitra il ricorrente e gli altri soggetti ritenuti partecipi del sodalizio nonché in difettodi prova dell’elemento soggettivo, non sia stato ritenuto configurabile un meroconcorso di persone nel reato, in conformità alle indicazioni fornite in materia dallagiurisprudenza di legittimità.8. In data 7 luglio 2026 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenirerinuncia alla richiesta di trattazione orale (a suo tempo tempestivamente propostaunitamente al difensore di [OSCURATO:PERSONA]), riportandosi ai motivi di ricorso.Il procedimento è stato, comunque, celebrato in pubblica udienza, stante lanatura irretrattabile della richiesta di trattazione orale (Sez. 5, n. 34495 del20/06/2024, Starace, non mass.; Sez. 1, n. 28396 del 28/03/2024, Lazri, nonmass.; Sez. 1, n. 31891 del 03/05/2023, Lai, non mass.), e il P.G. di questa Corte(unica parte presente) ha ritualmente rassegnato le sue conclusioni, nei terminiindicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per le ragioni di seguito esposte.2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].2.1. Il primo motivo, con il quale si censura la motivazione fornita nella sen-tenza impugnata in punto di responsabilità del ricorrente per il reato associativocontestato al capo A), formula in parte censure non consentite in sede di legittimitàe in parte una aspecifica contestazione degli univoci elementi di fatto evidenziatidai giudici di merito e non fondati – contrariamente alla prospettazione difensiva– su alcuna base di tipo meramente congetturale né su travisamenti delle prove.2.1.1. In premessa, giova innanzitutto ricordare che la rinuncia parziale aimotivi di appello è un negozio unilaterale abdicativo, che determina l'immediatopassaggio in giudicato della pronuncia in ordine all'affermazione di responsabilitàdel reato sul quale interviene e determina, pertanto, l'effetto di precludere qual-siasi successiva questione sul punto. Ne consegue che, a seguito della rinunciasulle doglianze relative all’affermazione di responsabilità, si determina l'immediatopassaggio in giudicato del punto sul quale la stessa cade senza possibilità per ilgiudice di pronunciare sentenza di modifica della qualificazione dei fatti né, tantomeno, diritto della parte rinunciante a proporre impugnazione di legittimità sulpunto (Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 – 01; Sez. 4, n.9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448 - 01). Dunque, poiché, ex art. 597,comma 1, cod. proc. pen., l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la co-gnizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferisconoi motivi proposti, una volta che essi siano stati oggetto di rinuncia non potevano igiudici d'appello prenderli in considerazione, ne' potrebbe farlo questa SupremaCorte sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, costituendo iusreceptum in giurisprudenza quello della irrevocabilità di tutti i negozi processuali,pur se unilaterali (cfr. Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B., Rv. 283164 – 01; Sez.6, n. 23848 del 11/04/2013, Serrano, Rv. 255671 – 01; Sez. 2, n. 25020 del17/05/2012, Vasile, Rv. 253078 – 01).Applicando i principi sopra esposti al caso in esame, va escluso che, rinunciatii motivi sulla responsabilità per i singoli reati di importazione e cessione di stupe-facenti, in fase di appello, possano, poi, essere devolute alla Corte di cassazionequestioni concernenti le singole vicende, quali eventuali travisamenti nella rico-struzione storico-fattuale delle condotte, cristallizzata, a seguito dell’intervenutarinuncia, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, nei termini sancitidal primo giudice (tenuto conto, peraltro, dell’analoga rinuncia dei coimputati).Né è consentito reintrodurre surrettiziamente tal questioni (oggetto di speci-fiche doglianze nei motivi rinunciati), spostando l’angolo visuale dai singoli reati aquello associativo.2.1.2. Limitando, quindi, il sindacato di questa Corte a quei soli profili cheinvestono il motivo non oggetto di rinuncia, ossia l’esistenza del sodalizio conte-stato al capo A) e la ritenuta appartenenza allo stesso del ricorrente, va rilevatoche i giudici di appello (pag. 17 – 38 della sentenza impugnata) hanno ben deli-neato, senza manifesta illogicità, la struttura organizzativa di cui il ricorrente eraal vertice, facendo propria la motivazione del giudice di primo grado, sul puntopienamente conforme, valorizzando, a supporto del convincimento accusatorio: -l’accertamento di plurimi reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; - la serrata se-quenza, nel lasso temporale di svariati mesi, corrispondente alla durata del moni-toraggio investigativo; - la consistenza dei quantitativi di stupefacente trattati infunzione della sistematica immissione nel mercato locale; i continui contatti tra gliassociati, in occasione dei vari approvvigionamenti; - la disponibilità di ingentirisorse finanziarie; - la predisposizione di beni, quali telefoni, autovetture, localiper la custodia e lo smistamento della droga, necessari per le operazioni delit-tuose; -la ripartizione dei ruoli; - l’utilizzo di un collaudato modus operandi, ripro-ponente, altresì, il coinvolgimento degli stessi soggetti con il medesimo ruolo,messo in luce dai singoli e numerosi reati scopo, nei termini fattuali irrevocabil-mente sanciti dal primo giudice, emergenti dagli esiti dell’attività di captazionetelefonica e ambientale, corroborati dai servizi di osservazione svolti dalla P.G edalle rilevazioni mediante sistema GPS, sfociati nell’arresto in flagranza del capodel sodalizio. Tutti elementi, dimostrativi dello svolgimento di un’attività sistema-tica e continuativa di importazione e successiva cessione di sostanze droganti, perun apprezzabile periodo temporale, riconducibile allo schema delineato dall’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990.Ciò, in aderenza a consolidati principi di legittimità, secondo cui, per la confi-gurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico: - non è richiesta la presenza diuna complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità econo-miche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibilidalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune (Sez. 2, n.19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583 – 01; Sez. 1, n. 30463 del07/07/2011, Calì, Rv. 251011 – 01; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, dep. 2010,Galioto, Rv. 246112 - 01;; conf. tra le ultime); - il connotato della stabilità non vainteso nel senso che la indefinita protrazione del programma criminoso abbia po-tuto esplicitarsi per un lungo periodo, poiché la protrazione è condizionata nonsolo dalla volontà degli associati ma anche da fattori esterni, e, fra questi, l'inter-vento degli inquirenti; - non è sempre necessario che il vincolo si instauri nellaprospettiva di una permanenza a tempo indeterminato e per fini di esclusivo van-taggio dell'organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievoforme di partecipazione destinate, ab origine, a una durata limitata nel tempo ecaratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio delsodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda ancheil perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qual-siasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'otticadel soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perderenulla della rilevanza penale (Sez. 1, n. 4623 del 14/11/2025, dep. 2026, Caterino,Rv. 289422 – 01; Sez. 6, n. 22046 del 13/12/2018, dep. 2019, Morabito, Rv.276068 – 02; Sez. 2, n. 16606 del 24/03/2011, Agomeri, Rv. 250316 - 01); - nonè richiesta la conoscenza reciproca fra tutti gli associati, essendo sufficiente laconsapevolezza e la volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due personeaventi la stessa consapevolezza e volontà, a una società criminosa strutturata efinalizzata secondo lo schema legale (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025,Arapi, Rv. 287482 – 01; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Abboubi, Rv. 252232– 01); - il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che si pon-gono in posizioni contrattuali contrapposte nella catena del traffico di stupefacenti(come i fornitori all'ingrosso e i compratori dediti alla distribuzione) e anche trasoggetti che agiscono in gruppi separati, eventualmente in concorrenza tra loro, acondizione che i fatti costituiscano espressione di un progetto indeterminato, voltoal fine comune del conseguimento del lucro da essi derivante, e che gli interessatisiano consapevoli del ruolo svolto nell'economia del fenomeno associativo (Sez. 1,n. 30463 del 07/07/2011, Can, Rv. 251013 – 01; Sez. 6, n. 37116 del 28/09/2007,Giuliano, Rv. 237292 - 01).Più specificamente, la Corte territoriale ha richiamato le fasi salienti degli epi-sodi delittuosi più significativi e le captazioni più rilevanti, disattendendo analiti-camente i rilievi difensivi, evidenziando il ruolo prioritario di conduzione assuntoda [OSCURATO:PERSONA], resosi protagonista di accertate trasferte all’estero per l’ac-quisizione di narco-provviste, riconosciuto anche dai coimputati [OSCURATO:PERSONA], che a luifaceva capo per avere informazioni sui tempi di disponibilità nonché sui quantitativie la tipologia di hashish da commercializzare, oltre che l’assenso alle varie cessionie alla congruità dei prezzi praticati (pag. 27 – 29 - 36), e [OSCURATO:PERSONA], che a luidemandava la decisione sul «prezzo di mercato» (pag. 30), le modalità di intera-zione tra gli associati, la cui condivisione di intenti era corroborata anche dall’istan-tanea decifrazione del linguaggio criptico impiegato, la evidente cointeressenza tragli stessi sia nella fase dell’approvvigionamento, sia in quella successiva della ces-sione a terzi (pag. 31), osservando, in assoluta coerenza con il materiale proba-torio acquisito e senza aporie logiche, come una siffatta capacità di approvvigio-namento, destinato a implementare e mantenere un circuito commerciale stabile,fosse dimostrativa dell’esistenza di una struttura associativa idonea ad assicurareanche la gestione in loco degli ingenti quantitativi importati, attraverso la lorocustodia e il progressivo smistamento nel mercato al dettaglio.Ampiamente delineati, in coerenza con le risultanze investigative, risultanoanche i ruoli degli altri associati, secondo uno schema collaudato e riscontratodall’esame delle singole condotte, che disvelano il ruolo di stretta collaborazionesvolto da [OSCURATO:PERSONA], comprovato dalle numerose conversazioni che lo riguar-dano, da cui risulta, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la piena con-sapevolezza e condivisione degli illeciti traffici del fratello, la cui gestione, a livellolocale, monitora, quando quest’ultimo si trova all’estero (pag. 22 - 23), il ruolo diraccordo con i fornitori esteri svolto da [OSCURATO:PERSONA] (pag. 22 – 30 - 31), il ruolodi [OSCURATO:PERSONA] nella cura dei rapporti con i trafficanti locali, attivandosi anche nellariscossione di alcuni crediti da pregresse forniture per assicurare la provvista ne-cessaria ai successivi acquisti di cui rendicontava prima [OSCURATO:PERSONA] e, dopoil suo arresto, il fratello [OSCURATO:PERSONA] (pag. 29 – 32 – 33 - 37).In definitiva, in quanto sorretta da argomentazioni razionali e coerenti con leacquisizioni probatorie, sulla base di un’interpretazione logica e conseguenzialedelle conversazioni captate, la sentenza impugnata ha fornito congrua confuta-zione alle doglianze difensive in ordine alla effettiva partecipazione del ricorrenteal sodalizio e al ruolo ivi ricoperto; le censure, di contro, lamentano un’omessavalutazione, che non trova riscontro nella motivazione censurata, mascherando,dietro un invocato travisamento delle fonti processuali, una critica attinente allacomplessiva valutazione sinottica degli elementi probatori, conformemente ope-rata dai giudici di merito, sollecitando una diversa interpretazione del materialeintercettativo non consentita in questa sede.Va ribadito, in merito, il consolidato principio in base al quale, in tema di ri-corso per cassazione, quando la sentenza impugnata abbia interpretato fatti co-municativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferi-menti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazionee identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costitui-sce attività propria del giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità soloquando sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modoscorretto (Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 – 01; Sez. 5, n. 13912del 25/02/2015, Ascone, Rv. 263270 -01); evenienza che, per quanto detto, nonricorre nel caso in esame.Nemmeno coglie nel segno la doglianza relativa all’inidoneità dei reati-fine afungere da prova esclusiva del vincolo, in contrasto con il principio generale, se-condo cui la consumazione dei singoli reati-scopo, pur se di per sé stessi non suf-ficienti a denotare il vincolo associativo, rappresenta un elemento sintomatico ade-guatamente valutabile al fine di ritenere sussistente il sodalizio criminoso (Sez. 3,n. 25816 del 27/05/2022, Grillo, Rv. 283278 - 01).Va aggiunto, peraltro, sotto il profilo della completezza, che la prova dellapartecipazione non è stata desunta dai soli reati-fine, ma da un più ampio quadrovalutativo che ha valorizzato specificamente la stabilità degli apporti dei singoliimputati, le loro continue interazioni, la cointeressenza concretamente manifestatanel perseguimento del programma comune.2.2. Il secondo motivo, inerente alla mancata esclusione della recidiva e alladisparità di trattamento sanzionatorio rispetto ad altri imputati, è manifestamenteinfondato, oltre che precluso al sindacato di questa Corte.2.2.1. Ritiene preliminarmente il Collegio che l'intervenuta rinuncia a tutti imotivi di appello, ad esclusione di quelli riguardanti l’accertamento della respon-sabilità in ordine al reato associativo, il riconoscimento delle attenuanti generichee il trattamento sanzionatorio − risultante dal verbale di udienza del 12 dicembre2023 − impedisca di poter considerare qualsivoglia doglianza relativa alla recidiva.Invero, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte la rinuncia atutti i motivi di appello, diversi dalla misura della pena (e nel caso di specie dallaresponsabilità per il reato di cui al capo A) e dalle circostanze attenuanti generi-che), non può che ritenersi comprensiva della rinuncia ai motivi sulla recidiva che,pur confluendo nella determinazione della pena, come ogni altra circostanza, co-stituisce punto autonomo della decisione, in quanto disciplinato da normativa se-parata e distinta, le cui ripercussioni non costituiscono una connessione in sensotecnico, ma un effetto riflesso. In particolare, per quanto riguarda la recidiva, oc-corre evidenziare come nella stessa vengano in rilievo i soli profili soggettivi affe-renti all'autore del reato e, in particolare, gli indici della sua pericolosità reale epotenziale, attraverso i quali si giustifica o s'impone l'aumento della sanzione at-traverso parametri di riferimento che, solo in parte, finiscono per coincidere conquelli fissati dall'art. 133 cod. pen., non assumendo rilievo a tal fine i dati relativiall'oggettività del fatto commesso: da qui la distinzione e l'autonomia concettualerispetto al trattamento sanzionatorio delle questioni relative alla recidiva, rispettoalle quali l'intervenuta rinuncia impone in questa sede una preclusione valutativa(ex plurimis, Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 – 02; Sez.6, n. 54431 del 25/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274315 - 01; Sez. 2, n. 11761 del30/01/2014, Khribech, Rv. 259825 - 01).2.2.2. Quanto alla lamentata disparità di trattamento, secondo il consolidatoorientamento di questa Corte, la dedotta disparità di trattamento sanzionatoriorispetto ad altri imputati, quand’anche riferita a condotte ritenute dal ricorrentesostanzialmente identiche, non integra di per sé un vizio censurabile in sede dilegittimità.Invero, la determinazione della pena rientra nell’ambito della discrezionalitàdel giudice di merito, il quale è tenuto a operare una valutazione individualizzatasulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché non esiste nell’ordinamentoun principio di necessaria uniformità sanzionatoria tra soggetti diversi, neppure inpresenza di un’analogia oggettiva delle condotte.Ne consegue che la comparazione con il trattamento punitivo riservato ad altriimputati è estranea al giudizio di cassazione e può assumere rilievo solo laddovela differenziazione risulti frutto di un errore di diritto ovvero si traduca in una ma-nifesta irrazionalità o arbitrarietà della motivazione (Sez. 3, n. 9450 del24/02/2022, Palladino, Rv. 282839 – 01).Nel caso di specie, tale situazione non è prospettabile neanche sul pianoastratto, in considerazione della evidente diversità in punto di fatto delle condotteascritte all’[OSCURATO:PERSONA], in posizione apicale; ciò senza contare, peraltro, che il giu-dizio dosimetrico, evidentemente non censurabile nelle forme prospettate dal ri-corrente, costituisce conseguenza anche delle statuizioni di primo grado (che ave-vano escluso per il [OSCURATO:PERSONA] l’aumento della recidiva).3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.1. L’unico motivo proposto, relativo alla mancata riqualificazione dei reatiascrittigli ai capi 8-9), 16) e 42) nella ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n.309 del 1990, è aspecifico.3.1.1. Si osserva, al riguardo, che, contrariamente a quanto sostenuto dalricorrente, nella sentenza della Corte di appello di Bari (pag. 43 a 45) − che, inparte qua, conferma la decisione di primo grado e che, pertanto, dev'essere scru-tinata congiuntamente a essa − sono esposte, in maniera puntuale e nient'affattoillogica, le ragioni ostative alla riqualificazione giuridica dei fatti nei termini richie-sti, essendosi valorizzate a tal fine: - le modalità dei reati, significative, ad ontadell’unica condotta di cessione in contestazione, dell’incertezza del dato ponderaledi cui ai capi 8-9) e 16 e della modesta entità del dato ponderale relativo allavicenda di cui al capo 42), di un inserimento stabile nel circuito commerciale conil fornitore [OSCURATO:PERSONA], di ben diversa portata rispetto a quello di singole,sporadiche e occasionali azioni di spaccio, come dimostrato dal contenuto delleconversazioni intercettate, denotanti il carattere continuativo dell’illecita attivitàsvolta, a riprova del suo stabile inserimento in un mercato di acquisto e rivenditadegli stupefacenti tutt’altro che esiguo (progr. n. 583 del 7 marzo 2018; n. 1818dell’11 aprile 2018; n. 479 del 21 aprile 2018; progr. n. 271 del 28 agosto 2018);lo stato detentivo dell’imputato, nell’intero periodo di monitoraggio investigativo.3.1.2. Tali argomentazioni risultano in linea con l'interpretazione della dispo-sizione, in tesi violata, offerta dalla giurisprudenza di legittimità, avendo questaCorte chiarito, in più occasioni, che il riconoscimento dell'indicata fattispecie ri-chiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, mo-dalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimentoal grado di purezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieve entità in con-formità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez.6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959 - 01). E' necessario,cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanzedel fatto, rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati, eche tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della de-cisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativa-mente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente ri-servata solo ad alcuni di essi (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 51063 del27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01).I giudici di appello hanno dimostrato di aver valutato congruamente i plurimie variegati dati probatori disponibili, negando la ricorrenza del fatto di lieve entitàsulla base di elementi cui hanno ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormentesignificativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.Di contro, le censure del ricorrente risultano generiche, in quanto meramentereiterative dei motivi di appello, senza un confronto critico con le ragioni poste allabase della decisione ovvero volte a sollecitare una diversa interpretazione dei fatti,non consentita in questa sede.4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].4.1. Tutti i motivi, strettamente connessi, con i quali ci si duole del fatto chela Corte si sia limitata a recepire la pena concordata in appello, senza autonomoapprezzamento sulla corretta qualificazione dei reati contestati, sulla congruitàdella pena, sul ruolo ricoperto dal ricorrente nelle condotte criminose, scrutinabilicongiuntamente, investono profili, il cui sindacato è precluso in questa sede.4.2. Giova ricordare che, secondo il costante orientamento della giurispru-denza di legittimità, è ammissibile il ricorso in cassazione, avverso la sentenzaemessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., che deduca motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso delPubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giu-dice; di contro, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, allamancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non sisiano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante neilimiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). Il principio è stato ribadito anche dalleSezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio,Rv. 284481, in motivazione), che hanno sottolineato come il giudice di secondogrado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul man-cato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delleprove, perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivoproprio dell'impugnazione, in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato aimotivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di ri-nuncia.5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].5.1. L’unico motivo, riguardante la dosimetria della pena, formula censurenon consentite in questa sede.5.2. Costituisce principio pacifico che le statuizioni relative al trattamentosanzionatorio, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di me-rito, sfuggono al sindacato di legittimità, qualora non siano frutto di mero arbitrioo di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendoritenersi, ove il giudice di merito si attesti al di sotto ovvero intorno alla misuramedia della pena edittale, quella che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art.133 cod. pen., anche solo con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità adelinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione delragionamento seguito soltanto allorquando la pena sia di gran lunga superiore allamisura media di quella edittale, che deve essere calcolata non dimezzando il mas-simo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anniche separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così otte-nuto al minimo ((Sez. 4, n. 2412 del 16/01/2026, Buhne, non mass.; Sez. 3, n.29968 del 22/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 – 01; Sez. 3, n. 29968 del22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro,Rv. 271243 – 01).5.3. Nel caso di specie, la pena concretamente inflitta - nella misura di anni 1e mesi 6 di reclusione ed euro 4.200,00 di multa per l’unico reato ascritto al ricor-rente di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 35-36) – è stataapplicata dai giudici di merito muovendo proprio da una pena di poco superiore alminimo edittale, pari ad anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 6.300,00 di multa:ragion per cui, sul punto, non può ravvisarsi alcuna carenza motivazionale.6. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA].6.1. L’unico motivo proposto, in punto di responsabilità dell’imputato per ilreato associativo di cui al capo A), è del tutto aspecifico.6.2. A fronte di un’articolata e coerente disamina, svolta nella sentenza impu-gnata sia in ordine alla sussistenza del sodalizio, sia in ordine al ruolo svolto dalMansouri, come già evidenziato al § 2.1.2., al cui contenuto si rinvia, il ricorrentesi è limitato a criticare genericamente la motivazione della sentenza impugnata,richiamando condivisibili massime giurisprudenziali in tema di reato di cui all’art.74 d.P.R. n. 309 del 1990, adducendo, altrettanto genericamente, l’estraneità delMansouri al sodalizio, in ragione del carattere episodico delle condotte ascritteglie del limitato intervallo temporale, senza alcun confronto con le argomentazioniposte alla base della doppia conforme decisione dei giudici di merito e senza ad-durre specifici elementi in grado di inficiarne le conclusioni.7. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese proces-suali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecu-niaria, determinata in via equitativa nella misura indicata in dispositivo, in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassadelle ammende.Così deciso, il 07/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27648/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris