CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 settembre 2026
Cassazione n. 25750/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ghezze eEmiliano Celli,ricorrente;nei confronti diConsorzio per gli insediamenti produttivi ed artigianali Levego,rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAndrea Manzi,controricorrente;avverso la sentenza n. 182/2022 resa in data 28 gennaio 2022 dalla Corte diAppello di Venezia.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 giugno 2026 dalConsigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13040/2022Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 25750/2026Data pubblicazione 23/09/20261. — [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) convenne in giudizio, dinanzi alTribunale di Belluno, il Consorzio per gli insediamenti produttivi artigianali diLevego (Consorzio costituito nel 1981 per l’acquisizione di aree e larealizzazione di insediamenti produttivi) chiedendone l’accertamento dello statodi scioglimento a far data dal 31 dicembre 1999 ed impugnando le delibereassunte, alle date del 1 dicembre 2006 e del 26 gennaio 2007, dall’assembleadei consorziati aventi ad oggetto: 1) la prima, il versamento del corrispettivogravante su ciascun consorziato per il pagamento di terreni del Comunetrasferiti, ai sensi dell’art. 2932 c.c., al Consorzio in base ad una sentenzapassata in giudicato del 2004 che prevedeva la condizione del versamento delprezzo al Comune; 2) la seconda, l’esclusione dell’attrice dal Consorzio perchémorosa nei versamenti degli importi relativi ai terreni da pagare. L’attricechiese, altresì, la condanna del Consorzio al risarcimento dei danni conseguentiall’esclusione.A fondamento della svolta domanda, la [OSCURATO:SOCIETA]. dedusse che, almomento dell’assunzione delle richiamate delibere, il Consorzio si fosse, indifetto di una tempestiva proroga, automaticamente sciolto, per scadenza deltermine di durata fissato statutariamente al 31 dicembre 1999. Ciò nonostante,soltanto in data 19 febbraio 2003, e dunque oltre tre anni dopo la scadenza deltermine di durata, l’assemblea straordinaria adottò una delibera, ritenuta dallasocietà attrice invalida e comunque ad essa non opponibile, con la quale, da unlato, veniva fissata al 31 dicembre 2020 la nuova durata dell’ente e, dall’altro,veniva approvato un nuovo statuto.Costituitosi il Consorzio e rigettata la domanda in primo grado dalTribunale di Belluno, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1999 del2017, respinse il gravame proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. all’uopo valorizzando - dopoavere inquadrato il consorzio di urbanizzazione quale ente di natura privatistica,assimilabile alle associazioni non riconosciute, la cui disciplina trova fonteprimaria nello statuto - la prosecuzione in fatto dell’attività del Consorzio anche- 2 -Numero registro generale 13040/2022Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 25750/2026Data pubblicazione 23/09/2026oltre il termine di durata e, dunque, accertando una manifestazione, sia puretacita, di volontà dei consorziati di proseguire il rapporto consortile.Proposto ricorso per cassazione, la Suprema Corte, con ordinanza n.25394 del 2019, cassò con rinvio la sentenza impugnata, evidenziando comequesta non aveva dato il giusto rilievo, prevalente rispetto alla prosecuzione infatto delle attività da parte dei consorziati, alle disposizioni statutarie chefissavano una precisa data di scadenza del Consorzio.Riassunto il giudizio da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza n. 182 del 2022,la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento delle domandeoriginariamente proposte, ha accertato lo scioglimento del Consorzio per gliinsediamenti produttivi artigianali di Levego alla data dal 31 dicembre 1999,ma ha rigettato la domanda di accertamento e declaratoria di inesistenza e/onullità e/o annullabilità delle delibere assunte dall’assemblea dei consorziati alledate del 1 dicembre 2006 e del 26 gennaio 2007.2. — Avverso tale decisione, la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione,affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.Parte ricorrente ha depositato anche memoria.3. — Il ricorso è stato fissato e deciso in adunanza camerale l’11 giugno2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. — Prima di procedere alla illustrazione dei motivi di ricorso ed al loroesame, appare opportuno riepilogare, sia pure per sommi capi, la motivazionedella decisione della Corte di appello di Venezia, qui impugnata.La Corte territoriale, investita del rinvio disposto dalla Corte di cassazionecon l’ordinanza n. 25394 del 2019, ha accertato che il Consorzio per gliinsediamenti produttivi artigianali di Levego si è sciolto a far data dal 31dicembre 1999, ma ha rigettato la domanda, proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (già Ilesas.r.l.) di accertamento e declaratoria di inesistenza e/o nullità e/o annullabilità- 3 -Numero registro generale 13040/2022Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 25750/2026Data pubblicazione 23/09/2026delle delibere assunte, alle date del 1 dicembre 2006 e del 26 gennaio 2007,dall’assemblea dei consorziati.In particolare, con riferimento all’accertamento dell’intervenutoscioglimento del Consorzio, il giudice del merito ha fatto applicazione delprincipio, stabilito nella richiamata decisione della Corte di cassazione, secondoil quale i consorzi di urbanizzazione, quali aggregazioni di persone fisiche ogiuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specificocomprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sonofigure atipiche disciplinate principalmente dagli accordi consacrati nello statutoe, solo sussidiariamente, dalla normativa codicistica. Pertanto, al fine dellaverifica dell’intervenuto scioglimento, occorre avere riguardo non già allosvolgimento in concreto di attività da parte dei consorziati, ma alle disposizionistatutarie che indicano una precisa data di durata del Consorzio medesimo (31dicembre 1999).Ciò posto, secondo la Corte di appello di Venezia, a termini del contrattoconsortile trasfuso nelle norme statutarie, la proroga della durata del consorziodoveva essere deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci con decisioneassunta alla presenza di almeno due terzi dei consorziati, col voto conforme dialmeno due terzi dei presenti. Secondo la Corte, è documentato, però, «il fattoche fino a tutto il 19-02-2003 l’assemblea dei consorziati non si è riunita a talfine e che anzi, a quella data, ha proceduto a definire la composizione attualedella compagine sociale (comprensiva della S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], trasformatain [OSCURATO:SOCIETA]., e in seguito [OSCURATO:SOCIETA]., odierna appellante), a variare la sedelegale, a dare atto della intervenuta scadenza della durata del consorzio in data31-12-1999 e ad approvare con l’unanimità dei consorziati presenti il “nuovostatuto”, di seguito riportato con l’unica variazione dell’art. 3 (durata fino al 31dicembre 2020, con facoltà di proroga per altri 10 anni), sottoscritto in ognipagina da tutti i consorziati e registrato da notaio col n. 433 in data 09-04-2003e quindi iscritto presso la C.C.I.A.A. di Belluno il 17-04-2003(doc.5/Consorzio)».Ebbene, dalla circostanza che la proroga della durata del Consorzio nonsia intervenuta tempestivamente prima della scadenza del medesimo, la Corte- 4 -Numero registro generale 13040/2022Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 25750/2026Data pubblicazione 23/09/2026di appello ha tratto la conseguenza del verificarsi dello scioglimento delConsorzio alla naturale scadenza del contratto definita nello statuto e, cioè, afar data dal 31 dicembre 1999.La Corte ha, poi, proceduto a valutare se dal positivo accertamento delloscioglimento del consorzio prima del 2000 derivasse l’invalidità delle successivedelibere assembleari.Sul punto, la Corte ha così statuito: «[OSCURATO:PERSONA] consortile non regola itermini per l’apertura dello stato di liquidazione e le modalità della relativaprocedura di guisa che - in virtù del richiamo dell’art. 18 dello Statuto - valgonoper quanto non previsto le disposizioni del codice civile (che non regola laprocedura di liquidazione neanche per i consorzi, interni o esterni) e, inparticolare, l’art. 1111 c.c. che in materia di scioglimento della comunione (…)consente a ciascun partecipante di sollecitare gli amministratori all’avvio dellaprocedura di liquidazione e eventuale divisione (…). Anche ove si richiamassein via sussidiaria la disciplina delle associazioni non riconosciute, parteappellante non ha comprovatamente sollecitato la nomina dei liquidatori dopoun mese di inattività degli amministratori (art.11 disp att. c.c.) né ha impugnatoin altra forma la delibera assembleare del 19-02-2003, per la quale era statoritualmente convocata, malgrado ne fosse esplicitato l’ordine del giorno,relativo alle modifiche dello statuto e alla proroga della scadenza del consorzio,limitandosi ad assumere l’iniziativa giudiziaria del 5 ottobre 2006 (…). Va inproposito osservato che il consorzio volontario di urbanizzazione, comel’associazione non riconosciuta, permane in vita anche dopo il proprioscioglimento e fino a quando non interviene - ove prevista dal contrattoconsortile - la nomina dei liquidatori (spontanea ovvero richiesta al giudice) eopera nel frattempo tramite i precedenti titolari degli organi esponenziali già incarica alla data dello scioglimento, in regime di prorogatio (…) in quanto l’enteassociativo ancora rappresenta un centro di imputazione di effetti giuridici inrelazione a tutti i rapporti che ad esso fanno capo e non sono ancora esauriti(…). La conferma del programma di acquisizione del comprensorio segue,malgrado la intervenuta scadenza di durata del consorzio e anzi proprio in virtùdi questa, la stipula di un nuovo contratto consortile nel corso dell’assemblea- 5 -Numero registro generale 13040/2022Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 25750/2026Data pubblicazione 23/09/2026straordinaria del 19 febbraio 2003, deliberata e sottoscritta col consensounanime dei consorziati presenti (ritualmente convocati anche i tre assenti,compresa la società appellante). Anche ove si volesse ritenere ambivalente ilcontenuto del verbale assembleare del 19-02-2003 (il cui ordine del giorno siriferiva alla “modifica dello statuto” anziché alla sottoscrizione di un nuovostatuto nonché alla “proroga scadenza consorzio” anziché alla definizione di unnuovo termine di durata, pur ammessa la intervenuta scadenza del consorzioal 31-12-1999), la prorogatio dei poteri degli amministratori, l’inerzia di IMAS.r.l. nel sollecitare la nomina dei liquidatori, la mancata prova dell’esistenza dial contrario, dell’interesse dei consorziati a concludere la trattativa avviata conil Comune di Belluno dopo la pronuncia della sentenza n. 1334/2004 nonché laricorrenza di tutti i presupposti di validità - si come indicati dall’originariocontratto consortile - della delibera straordinaria di approvazione del nuovostatuto in data 19 febbraio 2003, la motivazione della esclusione delconsorziato/odierno appellante ai sensi dell’art. 5 dello statuto, nonespressamente contestata da [OSCURATO:SOCIETA]. con la citazione pur notificata (23-02-2007) nei sei mesi (ai sensi degli artt. 23 e 24, III co., C.c.) dalla comunicazionedella decisione, giustificano il rigetto della riproposta domanda di declaratoriadi inesistenza, nullità e/o annullabilità delle delibere assembleari assunte - perquanto rileva in questa causa - quantomeno a far data dal 19-02-2003, quandoil Consorzio si è formalmente ricostituito con il consenso unanime dei consorziatipresenti».In definitiva, la Corte territoriale ha ritenuto la validità delle deliberazioniassunte alle date del 1 dicembre 2006 e del 26 gennaio 2007 in ragione dellamancata impugnazione della deliberazione, assunta in data 19 febbraio 2003,con la quale il Consorzio era stato «ricostituito».2. — Così ricostruita la motivazione della decisione impugnata, con ilprimo motivo di ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 384, secondo comma, c.p.c.,lamentando che la Corte d’appello, in sede di rinvio, avrebbe ecceduto i limitisegnati dal giudizio rescindente. In particolare, sostiene che, una volta stabilito- 6 -Numero registro generale 13040/2022Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 25750/2026Data pubblicazione 23/09/2026il principio della prevalenza dello statuto e accertata la mancata proroga deltermine di durata del Consorzio, il giudice del rinvio avrebbe dovuto limitarsi aprendere atto dell’avvenuto scioglimento dell’ente alla data del 31 dicembre1999, senza procedere a ulteriori accertamenti in fatto. Secondo laprospettazione attorea, infatti, la pronuncia della Corte di cassazione aveva giàescluso la configurabilità di una prosecuzione tacita del Consorzio, sì che ogniindagine in ordine alla successiva «ricostituzione» dello stesso mediantedeliberazioni assembleari adottate nel 2003 risulterebbe preclusa, in quantocoperta da giudicato implicito interno. La Corte territoriale, invece, avrebbeimpropriamente valorizzato la deliberazione del 19 febbraio 2003,interpretandola come atto costitutivo di un nuovo Consorzio, nonostantel’assenza dell’unanimità dei consorziati e la mancata previo scioglimento eliquidazione del precedente ente.Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 1363 e 1341 c.c., assumendo chela Corte d’appello, anche a voler ritenere ammissibile l’indagine sullacostituzione di un nuovo consorzio, avrebbe comunque erratonell’interpretazione dello statuto e delle deliberazioni assembleari rilevanti. Inparticolare, la [OSCURATO:SOCIETA]. sostiene che il giudice del rinvio non avrebbe rispettatoil principio – già affermato dalla Corte di cassazione – della prevalenza dellavolontà dei consorziati così come espressa nello statuto, ritenendo invece, inmodo contraddittorio, che l’assemblea del 19 febbraio 2003 avesse dato luogoalla stipulazione di un nuovo contratto consortile.Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 20, 21, 23, 1136, 1137, 1421, 1422e 1423 c.c.Il motivo di ricorso sviluppa la critica alla sentenza impugnata nella partein cui ha ritenuto valide le deliberazioni assembleari adottate dal Consorzio dopoil 31 dicembre 1999, pur avendo accertato lo scioglimento dell’ente a tale data.Secondo la ricorrente, lo scioglimento dell’ente, determinato dal decorsodel termine, opera di diritto e comporta l’apertura della fase di liquidazione, conmutamento dello scopo dell’ente, limitato alla liquidazione delle attività, e- 7 -Numero registro generale 13040/2022Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 25750/2026Data pubblicazione 23/09/2026insorgenza, in capo ai consorziati, del diritto alla liquidazione della quota. Intale fase, l’attività dell’ente deve essere funzionalmente limitata allaliquidazione del patrimonio, secondo le regole dettate dallo statuto e, inmancanza, dalla disciplina delle associazioni non riconosciute o dellacomunione: ne discende che tutte le deliberazioni assembleari successive al 1°gennaio 2000, non essendo strumentali alla liquidazione né adottate dall’organocompetente, devono ritenersi invalide.La ricorrente contesta inoltre la possibilità, affermata dalla Corte, diconfigurare una sorta di «riattivazione» o «ricostituzione» del consorzio, inassenza della necessaria deliberazione unanime dei consorziati e senza previaliquidazione del patrimonio.3. — Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato.Come già evidenziato, con la sentenza n. 25394 del 2019, questa Corteha cassato la decisione impugnata - che aveva rigettato tutte le domandeproposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].) e, quindi, anche quella diaccertamento dello scioglimento del consorzio - in conseguenza di una erroneaapplicazione di norme.In particolare, la Corte ha stabilito che i consorzi di urbanizzazione, qualiaggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o almiglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e lafornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dagliaccordi tra le parti espressi nello statuto e, solo sussidiariamente, dallanormativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione. Fatta talepremessa, la Corte ha ritenuto che, «nel ricostruire la disciplina applicabile alConsorzio di Levego, la sentenza impugnata non ha infatti assegnato allavolontà statutaria il ruolo predominante che questa è per contro chiamata asvolgere (…). Ritenendo di non potersi in ogni caso "trascurare" la disciplinadelle associazioni non riconosciute, la sentenza ha invero assegnato a taledisciplina una funzione maggiore e qualitativamente diversa da quella solosussidiaria che risponde all'orientamento di questa Corte. Dando valorepreminente alla “volontà più recente e dinamica, manifestata tacitamente”, poi,ha violato il principio della prevalenza della volontà dei consorziati così come- 8 -Numero registro generale 13040/2022Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 25750/2026Data pubblicazione 23/09/2026espressa dallo statuto, nella sua stesura originaria ovvero in quella derivata dasuccessive modifiche regolarmente assunte».La Corte di cassazione, dunque, lungi dall’entrare nel merito dellaeffettiva verificazione della causa di scioglimento consistente nella scadenzadella durata del consorzio, si è limitata ad affermare che la corte di merito avevaerrato nella individuazione delle norme - pattizie o legali - da applicare al casodi specie, omettendo di dare il giusto rilievo alle norme negoziali dei consorziati,così come cristallizzate nello statuto, e privilegiando la manifestazione tacita divolontà dei consorziati di mantenere in vita il Consorzio medesimo.Conseguentemente, al giudice del rinvio era devoluta la cognizionedell’intera domanda originariamente proposta e, quindi, la cognizione tanto inordine alla verifica dell’intervenuto scioglimento dell’ente quanto in ordine alledomande consequenziali di invalidità delle delibere del 1 dicembre 2006 e del26 gennaio 2007. Correttamente, dunque, la Corte di appello ha, proprio sullabase delle clausole statutarie, accertato - accogliendo sul punto la domandadella [OSCURATO:SOCIETA]. - il verificarsi dello scioglimento del Consorzio alla data del 31dicembre 1999.D’altra parte, appare evidente come nessun giudicato in ordineall’intervenuto scioglimento si può essere verificato non essendovi stata mai(prima dell’accertamento compiuto dalla sentenza oggi impugnata) alcunapronunzia in tal senso.4. — Il secondo ed il terzo mezzo - che possono essere esaminaticontestualmente per la loro intima connessione - sono parimenti infondati,ancorché la motivazione della sentenza impugnata debba essere corretta aisensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c.p.c.Come già evidenziato, la Corte di appello di Venezia ha accertato che ilConsorzio per gli insediamenti produttivi ed artigianali Levego si è sciolto alladata del 31 dicembre 1999, per decorso del termine fissato statutariamente.Tuttavia, sulla base dell’assunto che, anche dopo il proprio scioglimento, l’entepermane in vita e della circostanza che i consorziati non avevano chiesto l’avviodella fase di liquidazione, la Corte ha ritenuto che, con la deliberadell’assemblea straordinaria del 19 febbraio 2003 (mai oggetto di- 9 -Numero registro generale 13040/2022Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 25750/2026Data pubblicazione 23/09/2026impugnazione), fosse stata deliberata e sottoscritta - con il consenso unanimedei presenti, ancorché non con quello di tutti i partecipanti al consorzio - lastipula di un nuovo contratto consortile. Essendosi, quindi, formalmentericostituito il Consorzio, le deliberazioni successiva al febbraio 2003, nonrisultano invalide.Al contrario, secondo la ricorrente, la Corte di appello non ha consideratoadeguatamente la portata dello statuto e gli effetti dello scioglimento e, inparticolare, che, ai fini della revoca dello stato di scioglimento sarebbe statanecessaria la unanimità dei consorziati (e non già solo quella dei presentiall’assemblea del 19 febbraio 2003) e che, comunque, permanendo lo stato discioglimento, le successive delibere che non avevano ad oggetto finalitàliquidative sarebbero illegittime.Come accennato, la conclusione cui perviene la Corte di appello in ordinealla validità delle deliberazioni impugnate appare corretta (con conseguenterigetto del ricorso), ancorché il percorso argomentativo seguito debba esserecorretto come segue.Ebbene, ritiene questa Corte che, correttamente, il giudice del meritoabbia ritenuto essersi verificato lo scioglimento del Consorzio alla data del 31dicembre 1999, per scadenza della durata originariamente fissata nello Statutoconsortile. Infatti, secondo lo Statuto, la proroga della durata del Consorziodoveva essere deliberata dall’assemblea straordinaria dei soci - ovviamente, inepoca anteriore alla scadenza stessa - con decisione assunta alla presenza deidue terzi dei consorziati e con il voto favorevole di almeno dei due terzi deipresenti.Altrettanto condivisibile, come si vedrà anche infra, risulta il successivopassaggio della sentenza impugnata laddove ha evidenziato che il consorziovolontario di urbanizzazione permane in vita anche dopo il proprio scioglimento,ancorché il giudice del merito sia erroneamente giunto a tale conclusionemediante applicazione delle disposizioni in materia di comunione e diassociazioni non riconosciute.Inoltre, non risulta corretta la parte successiva della motivazione. Inparticolare, la Corte territoriale sembra adombrare che il consorzio, al pari delle- 10 -Numero registro generale 13040/2022Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 25750/2026Data pubblicazione 23/09/2026associazioni non riconosciute, permane in vita dopo lo scioglimento «fino aquando non interviene - ove prevista dal contratto consortile - la nomina deiliquidatori (spontanea ovvero richiesta dal giudice) e opera nel frattempotramite i precedenti titolari degli organi esponenziali già in carica alla data delloscioglimento, in regime di prorogatio e a prescindere dalle ragioni della mancatanomina dei liquidatori» (sentenza, pag. 5). Altrettanto erronea è laconsiderazione, in termini di «ricostituzione» del consorzio, della deliberazioneassunta in data 19 febbraio 2003.Va premesso che il Consorzio oggi controricorrente risulta essere unconsorzio con attività esterna costituito ai sensi dell’art. 2612 c.c. e, dunque,iscritto nel registro delle imprese.Ciò posto, lo scioglimento del consorzio è regolato dall’art. 2611 c.c.(applicabile tanto ai consorzi di mera disciplina quanto ai consorzi con attivitàesterna) solo con riguardo alle cause, non agli effetti. Considerato che il fondoconsortile ha natura di patrimonio autonomo e che permane un gruppoorganizzato con diritti ed obblighi che restano in capo sia al consorzio che aiconsorziati, l’avverarsi di una causa di scioglimento apre, comunque, come nellesocietà, una fase di liquidazione. Solo all’esito di tale fase, nella quale opera ildivieto di nuove operazioni, incompatibili con la liquidazione e la correlativarestrizione dell’attività consortile programmata, il consorzio può considerarsiestinto. In altre parole, con lo scioglimento, l’ente non perde immediatamentela propria soggettività giuridica, quale possibilità di imputare effetti giuridici edi svolgere determinate attività: la limitazione derivante dal verificarsi dellacausa di scioglimento consiste nella impossibilità di intraprendere nuoveiniziative e nuove operazioni essendo venuta meno la possibilità delperseguimento dello scopo (arg. da Cass. Sez. 5, 11/10/2025, n. 27235, inmot.).Ciò posto, occorre domandarsi quando può dirsi esaurita la fase diliquidazione e, sul punto, occorre operare una distinzione tra consorzi di meradisciplina e consorzi con attività esterna.Quanto ai primi, devono applicarsi i principi dettati dalla giurisprudenzadi legittimità con riferimento alle associazioni non riconosciute. Questa Corte- 11 -Numero registro generale 13040/2022Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 25750/2026Data pubblicazione 23/09/2026ha, infatti, affermato che lo scioglimento di un’associazione non riconosciuta,verificatosi nelle more del giudizio di primo grado, non ne determinal'automatica perdita della capacità di stare in giudizio permanendo in vital'associazione, quale centro di imputazione di effetti giuridici in relazione a tuttii rapporti ad essa facenti capo e non ancora esauriti (cd. principio di"ultrattività" dell'associazione disciolta) tramite i precedenti titolari degli organiesponenziali in carica alla data di scioglimento, operanti in regime di prorogatio(Cass. Sez. 5, 11/10/2025, n. 27235, Rv. 676831 - 01; Cass. Sez. 3,27/11/2018, n. 30606, Rv. 651853 - 01). In particolare, lo scioglimento diassociazione non riconosciuta che, al momento della relativa deliberazione, siaancora titolare di rapporti giuridici pendenti, non comporta l'estinzionedell'associazione, che resta in vita finché detti rapporti non siano definiti,dovendo procedere alla definizione gli organi ordinari dell'associazione - i qualirimangono in carica a quel fine, eventualmente anche in regime di prorogatio,conservando il diritto di agire giudizialmente per la tutela dei dirittidell'associazione - attraverso una procedura che non è soggetta, neppure in viaanalogica, alla regolamentazione prevista dagli artt. da 11 a 21 delledisposizioni di attuazione del codice civile per la procedura di liquidazione delleassociazioni riconosciute (Cass., sez. 2, 21 maggio 2018, n. 12528 in mot.;Cass., sez. trib., 23 gennaio 2007, n. 5746 in mot.; ma già, Cass. Sez. L.,07/07/1987, n. 5925, Rv. 454317 - 01).Questi principi devono, peraltro, ritenersi certamente applicabili anche aiconsorzi (non costituiti in forma societaria) perché analoghe sono le esigenzeche i rapporti giuridici in essere al momento del verificarsi di una causa discioglimento siano definiti in epoca antecedente alla “formale” estinzionedell’ente. D’altra parte, diversamente opinando e, cioè, ricollegando al (solo)verificarsi della causa di scioglimento anche l’estinzione dell’ente consorzio sidarebbe vita ad una inammissibile «sparizione» dell’ente medesimo.Tuttavia, questi principi trovano una declinazione parzialmente diversaper i consorzi, come il [OSCURATO:PERSONA], con attività esterna che sonocaratterizzati dall’essere soggetti alla pubblicità nel registro delle imprese.- 12 -Numero registro generale 13040/2022Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 25750/2026Data pubblicazione 23/09/2026Anche in questo tipo di consorzi, il verificarsi di una causa di scioglimentoapre soltanto la fase di liquidazione dell’ente e non fa venir meno la soggettivitàgiuridica così come non implica una decadenza automatica degli amministratori(che restano in carica fino alla nomina dei liquidatori) e non fa venire meno lecompetenze dell’assemblea dei consorziati.Ciò che differenzia i consorzi con attività esterna da quelli di meradisciplina attiene al momento che determina l’estinzione dell’ente che, in questotipo di consorzi, si ricollega (non già alla definizione di tutti i rapporti giuridici,ma) alla cancellazione del consorzio dal registro delle imprese. Infatti, sul puntovale la pena di evidenziare che questa Corte ha avuto modo, già in passato, diaffermare che, il principio secondo il quale, ai sensi dell'art. 2495 commasecondo, c.c. (nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003), lacancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivodell'estinzione irreversibile della società anche in presenza di ragioni di creditoinsoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti, trova applicazione anche neiconfronti dei consorzi con attività esterna ed anche con riferimento allecancellazioni intervenute in epoca anteriore all'entrata in vigore della norma(Cass. Sez. L., 18/09/2007, n. 19347, Rv. 599920 - 01 che ha dichiaratoinammissibile il ricorso proposto nei confronti di un consorzio cancellato dalregistro delle imprese, in quanto soggetto inesistente, riunendo non ordinabilela rinnovazione della notifica del ricorso, peraltro già effettuata senzaproduzione di avviso di ricevimento).Rispetto al precedente del 2007 ora menzionato, condivisibile nella partein cui ricollega l’estinzione dell’ente alla cancellazione dal registro delle imprese,deve tuttavia precisarsi che, come messo in luce dalla dottrina, è da escluderel’efficacia costitutiva della cancellazione. Infatti, nei consorzi con attivitàesterna, l’iscrizione dell’estratto nel registro delle imprese, prevista dal primocomma dell’art. 2612 c.c., ha efficacia esclusivamente dichiarativa ai sensidell’art. 2193 c.c. o, più precisamente, normativa, determinando l’iscrizione nelregistro di quell’estratto l’applicazione delle disposizioni di cui alla sezione II delCapo II dedicato ai consorzi senza però condizionare l’esistenza stessadell’ente.- 13 -Numero registro generale 13040/2022Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 25750/2026Data pubblicazione 23/09/2026Ma se l’iscrizione nel registro delle imprese del consorzio con attivitàesterna non assume efficacia costitutiva, per il parallelismo che sussiste traiscrizione e cancellazione, deve necessariamente concludersi che tale efficacianon possa essere intravista nella cancellazione dal registro del consorzio concomporta l’estinzione dell’ente consorzio (con attività esterna) ha efficaciadichiarativa, ma assume comunque conseguenze analoghe a quella dellesocietà di capitali.In definitiva, può affermarsi che, in tema di consorzi con attività esterna,il verificarsi di una causa di scioglimento apre la fase di liquidazione, ma nondetermina il venire meno della soggettività giuridica dell’ente e le competenzedei propri organi, ricollegandosi l’estinzione del consorzio, anche in presenza dicredito insoddisfatti e di rapporti di altro tipo non definiti, alla cancellazione,con efficacia dichiarativa, dell’ente dal registro delle imprese.4. — Parimenti non corretta è la qualificazione, offerta nella decisioneimpugnata, della deliberazione assunta in data 19 febbraio 2003 come «stipuladi un nuovo contratto consortile (…) deliberata e sottoscritta col consensounanime dei consorziati presenti (ritualmente convocati anche i tre assenti,compresa la società appellante)».Nel caso di specie, non si è avuta alcuna «ricostituzione» del Consorzioche avrebbe richiesto la unanimità di tutti i consorziati e non solo dei presenti,ma, più semplicemente, l’assunzione di una deliberazione di proroga, previarevoca implicita dello stato di liquidazione, della durata dell’ente.La circostanza che il consorzio permanga in vita e che possa operare -pur con la limitazione dello scopo liquidativo - attraverso i propri organi (finoalla sua estinzione determinata dalla cancellazione dal registro delle imprese),porta a ritenere che l’assemblea possa effettivamente assumeredeterminazioni, anche successivamente al verificarsi della causa discioglimento. E va da sé che, essendo legittimata a deliberare, l’assemblea deiconsorziati possa anche decidere di revocare lo stato di liquidazione e diprorogare il termine di durata del consorzio.- 14 -Numero registro generale 13040/2022Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 25750/2026Data pubblicazione 23/09/2026Ovviamente, una cosa è affermare che l’assemblea dei consorziati possadeliberare la revoca dello stato di liquidazione e la proroga del consorzio, altracosa è individuare se possa farlo a maggioranza sia pure qualificata oppure allaunanimità (non dei presenti, ma) dei consorziati medesimi.Nel caso di specie, lo Statuto del Consorzio prevedeva che «la prorogadella durata del Consorzio (…) dovranno essere deliberati dall’assembleastraordinaria dei soci», ma tale disposizione si riferiva, evidentemente, allaproroga disposta prima della data di scadenza dell’ente.Ciò posto, in assenza di una norma quale quella dell’art. 2487-ter c.c.che, per le società di capitali, consente la revoca dello stato di liquidazione conuna deliberazione assunta con le maggioranze richieste per le modificazionidell’atto costitutivo e dello statuto, appare evidente che, nel caso di specie, laproroga del consorzio dopo la sua scadenza andava assunta all’unanimità.Tuttavia, la mancanza della unanimità dei partecipanti al Consorzio si riverberain un vizio della deliberazione per violazione dei quorum costitutivi edeliberativi. Ne consegue che, al fine di rimuovere la delibera viziata quanto adetti quorum, era necessario che essa fosse tempestivamente impugnata.In questa prospettiva, occorre precisare che la deliberazione assuntadall’assemblea di un consorzio, ma stesso discorso vale per le società, ancorchéviziata, è immediatamente produttiva di effetti giuridici fino al momento in cui,a seguito dell’impugnazione della parte interessata (recte: legittimata), ilgiudice provvederà a sospenderne cautelativamente gli effetti oppure adichiararla nulla o ad annullarla. In assenza di tale impugnazione - e, quindi,una volta decorso il termine per l’introduzione del giudizio impugnatorio - sidetermina il consolidamento degli effetti giuridici prodotti dalla deliberazione:la deliberazione inoppugnabile assume, quindi, una efficacia non già piùprecaria, ma stabile.Tale conclusione si spiega in quanto, con riferimento alle deliberazioniassunte dall’assemblea di ogni tipologia di ente, sussistono esigenze di stabilitàdelle decisioni dell’organizzazione e di funzionalità e certezza dell’azionedell’ente stesso che impongono di ravvisare un termine entro il quale quelladecisione può essere impugnata dai soggetti, a vario titolo, legittimati. D’altra- 15 -Numero registro generale 13040/2022Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 25750/2026Data pubblicazione 23/09/2026parte, come pure osservato in dottrina, la conclusione rappresenta il pedant delgiudicato di invalidità: come l’accoglimento dell’impugnazione ritualmenteproposta preclude a chiunque la possibilità di affermare l’efficacia delladeliberazione, così l’impossibilità di proporre tale impugnazione rendestabilmente ed erga omnes efficace la deliberazione medesima. E a ciò nonresta che aggiungere che le deliberazioni non più impugnabili non possonoessere neppure successivamente disapplicate dal giudice, ancorché esse nonsiano prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo e non possono esseredisapplicate neppure dagli organi sociali, il che significa che gli amministratori,che non abbiano impugnato la deliberazione, hanno il dovere di eseguirla.5. — Tanto chiarito in punto di diritto e venendo al caso di specie, lascadenza del termine di durata, previsto dallo Statuto del [OSCURATO:PERSONA] alladata del 31 dicembre 1999, ha comportato lo scioglimento dell’ente, ma non lasua estinzione e la conseguente impossibilità di deliberare, anchesuccessivamente, in ordine alla propria organizzazione ed alla propria attività.Ciò comporta che l’assunzione della deliberazione di proroga del 19febbraio 2003 senza l’unanimità dei consorziati refluisce, evidentemente, in unvizio della deliberazione medesima che andava fatto valere dal consorziatointeressato per mezzo della relativa impugnazione. La mancata impugnazioneimplica, di necessità, il consolidamento degli effetti giuridici prodotti dalladeliberazione in argomento.Medesimo discorso vale con riguardo alla deduzione, svolta da partericorrente, concernente l’illegittimità della deliberazione del 19 febbraio 2003 edelle successive del 1 dicembre 2006 e del 26 gennaio 2007, in quanto assuntein contrasto con le finalità di liquidazione del consorzio cui, come visto, devonoindirizzare l’attività tutti gli organi sociali a seguito del verificarsi di una causadi scioglimento. Infatti, anche con riferimento a tale profilo, appare evidenteche la mancata finalità liquidativa costituisce un vizio del contenuto delladeliberazione del febbraio 2003 che doveva essere fatto valere medianteapposita impugnazione: in difetto, le determinazioni assunte in quella datadevono ritenersi inoppugnabili. Con riguardo, poi, alle successive delibere,appare evidente che non può, neppure in astratto, predicarsi un vizio del- 16 -Numero registro generale 13040/2022Numero sezionale 2622/2026Numero di raccolta generale 25750/2026Data pubblicazione 23/09/2026genere, in quanto lo stato di liquidazione, come più volte evidenziato, era statorimosso dalla proroga del consorzio adottata nel 2003.6. — In conclusione, il ricorso proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. non è fondato eva rigettato, in quanto, per le ragioni ora esposte che vanno a correggere lamotivazione della decisione impugnata, le deliberazioni assunte, alle date del 1dicembre 2006 e del 26 gennaio 2007, dall’assemblea del Consorzio per gliinsediamenti produttivi artigianali di Levego risultano efficaci, non essendostata impugnata la deliberazione, divenuta così inoppugnabile, del 19 febbraio2003 che aveva disposto la proroga del consorzio.Parte ricorrente deve essere condannata alla refusione, in favore di partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso;condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €.200,00 ed agli accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 giugno 2026Il PresidenteEnrico Scoditti- 17 -