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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28932/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17807/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi d a ll’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] -resistenti - [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -resistente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2133/2024, depositata il 19 luglio2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:regolamento di competenza lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che chiede l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Genova, depositata il 19 luglio 2024, che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Imperia, a decidere sulle domande della predetta [OSCURATO:SOCIETA]. di condanna della [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del saldo di un conto corrente e al residuo di un contratto di finanziamento conclusi dalla predetta [OSCURATO:SOCIETA]. e garantiti da fideiussione prestata dagli altri soggetti coinvolti nel giudizio, revocando contestualmente il decreto ingiuntivo emesso in favore della [OSCURATO:SOCIETA].; - la sentenza impugnata, dopo aver riunito le distinte opposizione proposte avverso il medesimo decreto ingiuntivo, ha accolto l’eccezione di incompetenza sollevata ex art. 66 bis cod. cons. dagli opponenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che questi, nel prestare la loro garanzia per le obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avessero agito quali consumatori, avuto riguardo alla loro « trascurabile » partecipazione al capitale di tale società, al fatto che non avevano mai ricoperto cariche in essa e al fatto che ciascuno di loro svolgeva un’attività professionale rispetto alle quali non era dato ravvisare alcun collegamento con quello della debitrice principale; -il ricorso è affidato a tre motivi; -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositano unica memoria difensiva ; - [OSCURATO:PERSONA] deposita, altresì, memoria difensiva comprensiva di ricorso incidentalecondizionato; -tutte le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per aver: declinato in modo errato l’onere probatorio, rivolgendolo alla creditrice anziché al garante ; ritenuto che una partecipazione sociale nella misura del 20% fosse « trascurabile » ; omesso di considerare che una quota di pari misura era detenuta anche [OSCURATO:PERSONA], il quale tuttavia non ebbe a garantire la società e ciò deporrebbe nel senso della sussistenza del dedotto interesse professionale in capo agli opponenti; equivocato il senso dell’attività professionale dei due opponenti, che si sostanzia proprio nell’assunzione professionale di partecipazioni sociali che, al fine del loro corretto dispiegarsi, vengono attivamente garantite ; la documentazione prodotta in giudizio darebbe conto delle numerose cariche amministrative e partecipazioni sociali assunte dai due garanti; aver ritenuto necessario che l’attività professionale si svolga «all’interno» della società garantita ; aver omesso di considerare la circostanza secondo cui gli opponenti erano soggetti interessati all’andamento della [OSCURATO:SOCIETA].; - con il secondo motivo deduce l’erroneità della sentenza impugnata per aver riconosciuto la qualità di consumatori degli opponenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pur in presenza di una ulteriore garanzia a tutela del credito costituita da una lettera di patronage fortedagli stessi rilasciata; - con l’ultimo motivo si duole del fatto che la sentenza d el Tribunale , dopo aver dichiarato la competenza del Tribunale di Imperia a decidere la controversia con i garanti, ha ritenuto che tale competenza attraesse anche le due ulteriori e differenti opposizioni proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] ragione di connessione; -con riferimento ai primi due motivi deve ribadirsi che n el contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale ( come affermato da C orte Giust.

UE, 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, causa C-534/15, Dumitras); - deve, pertanto , ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, in quanto in questa evenienza la prestazione della fideiussione non costituisce atto espressivo di tale attività, né è strettamente funzionale al suo svolgimento (così, Cass., Sez.

Un., 27 febbraio 2023, n. 5868; vedi anche Cass. 10 luglio 2025, n. 18834; Cass. 23 dicembre 2020, n.27618; Cass. 16 gennaio 2020, n. 742 ) ; -la menzionata giurisprudenza unionale ha chiarito che nel valutare se unapersona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale abbia agito o meno nell ’ ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società assumono rilevanza l’assunzione di ruoli di amministrazione in quest’ultima o la titolarità di unapartecipazione non trascurabile al suo capitale sociale; -orbene, ritiene questo Collegio che la titolari tà degli opponenti Massa e Gazzano di partecipazioni sociali nella [OSCURATO:SOCIETA]., nella misura del 20% ciascuno e la sottoscrizione da parte loro di una lettera di patronage«forte» in favore dell’ente creditore quale ulteriore garanzia a sostegno dell’adempimento della società debitrice costituiscano, unitariamente valutati, elementi sintomaticidel fatto che la prestazione della fideiussione costituisca un’attività strumentale rispetto alla gestione dell’attività sociale; -si evidenzia, in primo luogo, che la partecipazione al capitale di una società di capitali nella misura del 20% non può, di per sé, essere considerata trascurabile e, dunque, costituisce un elemento che va preso in considerazione nella valutazione in oggetto; - in secondo luogo, si rappresenta che la letter a di patronage è uno strumento che si colloca nell'ambito delle garanzie atipiche ed è utilizzato prevalentemente nel contesto delle relazioni tra imprese e banche, in particolare tra società capogruppo e società controllate; - il loro contenuto può avere a oggetto l’impegno di comunicare determinate informa zioni ovvero, come nel caso in esame, di controllare e di adoperarsi in modo che il patrocinato adempia le proprie obbligazioni rafforzando,così, la convinzione del creditore, cui la lettera di patronageè rivolata, sull’affidabilità del debitore(cfr. Cass.9 dicembre 2019, n. 32026; Cass.3 aprile 2001, n. 4888); -in questi ultimi casi, il patronnant esercita tale controllo e si adopera in tal senso mediante la propria posizione di influenza, generalmente derivante dalla partecipazione al capitale del patrocinato(cfr., altresì, Cass. 27 settembre 1995, n.10235); - da ciò può evincersi che il rilascio di una lettera di patronage , soprattutto ove qualificabile quale «forte», presuppone e al tempo stesso rivela la capacità del patronnantdi incidere sulla gestione della società patrocinata; -tale considerazione, rafforzata dalla partecipazione al capitale sociale nella misura, non trascurabile, del 20%, induce a ritenere che il rilascio da parte dei soci Massa e Gazzano della fideiussione dedotta in giudizio costituisca espressione di un’attività professionale, in quanto strettamente funzionale agli scopi sociali perseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA].; - la fondatezza delle doglianze articolate con i primi due motivi determina l’assorbimento di quella articolata con il terzo motivo, in quanto avente a oggetto la medesima statuizione; -con l’uni co motivo cui è affidato il ricorso incidentale condizionato si denuncia che il foro competente, ai sensi degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., sarebbe comunque quello di Imperia, quale luogo di residenza delle persone fisiche e sede della società; - evidenzia, in proposito, che non può trovare applicazione il f oro convenzionale di Genova, previsto nell’originario contratto concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto l’odierna ricorrente era mera cessionaria del credito controverso e non cessionaria dell’intero rapporto contrattuale; -il motivo è in ammissibile ; - l a proposizione di un ricorso incidentale non è consentita nel procedimento per regolamento di competenza, che l'art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ. consente, alle parti cui è notificato il ricorso per regolamento, solo la facoltà di depositare scritture difensive e documenti(cfr. Cass. 20 agosto 2018, n. 20826; Cass. 29 settembre 2005, n. 19132; Cass. 29 novembre 2004, n. 22365); - per le suesposte considerazioni il ricorso per regolamento di competenza va accolto, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile; - la sentenza impugnata va , dunque, cassata e va dichiarata la competenzadel Tribunale di Genova ; -le spese del regolamento sono rimesse al giudice del merito; P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza e dichiara il ricorso incidentale inammissibile ; cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Genova; rimette al giudizio di merito la regolazione delle spese del regolamento di competenza.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidental e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17807/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi d a ll’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] -resistenti - [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] -resistente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2133/2024, depositata il 19 luglio2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:regolamento di competenza lette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che chiede l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]: -la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]., propone ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Genova, depositata il 19 luglio 2024, che ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Imperia, a decidere sulle domande della predetta [OSCURATO:SOCIETA]. di condanna della [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento del saldo di un conto corrente e al residuo di un contratto di finanziamento conclusi dalla predetta [OSCURATO:SOCIETA]. e garantiti da fideiussione prestata dagli altri soggetti coinvolti nel giudizio, revocando contestualmente il decreto ingiuntivo emesso in favore della [OSCURATO:SOCIETA].; - la sentenza impugnata, dopo aver riunito le distinte opposizione proposte avverso il medesimo decreto ingiuntivo, ha accolto l’eccezione di incompetenza sollevata ex art. 66 bis cod. cons. dagli opponenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che questi, nel prestare la loro garanzia per le obbligazioni assunte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avessero agito quali consumatori, avuto riguardo alla loro « trascurabile » partecipazione al capitale di tale società, al fatto che non avevano mai ricoperto cariche in essa e al fatto che ciascuno di loro svolgeva un’attività professionale rispetto alle quali non era dato ravvisare alcun collegamento con quello della debitrice principale; -il ricorso è affidato a tre motivi; -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositano unica memoria difensiva ; - [OSCURATO:PERSONA] deposita, altresì, memoria difensiva comprensiva di ricorso incidentalecondizionato; -tutte le parti costituite depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrente denuncia l’erroneità della sentenza impugnata per aver: declinato in modo errato l’onere probatorio, rivolgendolo alla creditrice anziché al garante ; ritenuto che una partecipazione sociale nella misura del 20% fosse « trascurabile » ; omesso di considerare che una quota di pari misura era detenuta anche [OSCURATO:PERSONA], il quale tuttavia non ebbe a garantire la società e ciò deporrebbe nel senso della sussistenza del dedotto interesse professionale in capo agli opponenti; equivocato il senso dell’attività professionale dei due opponenti, che si sostanzia proprio nell’assunzione professionale di partecipazioni sociali che, al fine del loro corretto dispiegarsi, vengono attivamente garantite ; la documentazione prodotta in giudizio darebbe conto delle numerose cariche amministrative e partecipazioni sociali assunte dai due garanti; aver ritenuto necessario che l’attività professionale si svolga «all’interno» della società garantita ; aver omesso di considerare la circostanza secondo cui gli opponenti erano soggetti interessati all’andamento della [OSCURATO:SOCIETA].; - con il secondo motivo deduce l’erroneità della sentenza impugnata per aver riconosciuto la qualità di consumatori degli opponenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pur in presenza di una ulteriore garanzia a tutela del credito costituita da una lettera di patronage fortedagli stessi rilasciata; - con l’ultimo motivo si duole del fatto che la sentenza d el Tribunale , dopo aver dichiarato la competenza del Tribunale di Imperia a decidere la controversia con i garanti, ha ritenuto che tale competenza attraesse anche le due ulteriori e differenti opposizioni proposte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] ragione di connessione; -con riferimento ai primi due motivi deve ribadirsi che n el contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale ( come affermato da C orte Giust. UE, 19 novembre 2015, causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, causa C-534/15, Dumitras); - deve, pertanto , ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, in quanto in questa evenienza la prestazione della fideiussione non costituisce atto espressivo di tale attività, né è strettamente funzionale al suo svolgimento (così, Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2023, n. 5868; vedi anche Cass. 10 luglio 2025, n. 18834; Cass. 23 dicembre 2020, n.27618; Cass. 16 gennaio 2020, n. 742 ) ; -la menzionata giurisprudenza unionale ha chiarito che nel valutare se unapersona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale abbia agito o meno nell ’ ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società assumono rilevanza l’assunzione di ruoli di amministrazione in quest’ultima o la titolarità di unapartecipazione non trascurabile al suo capitale sociale; -orbene, ritiene questo Collegio che la titolari tà degli opponenti Massa e Gazzano di partecipazioni sociali nella [OSCURATO:SOCIETA]., nella misura del 20% ciascuno e la sottoscrizione da parte loro di una lettera di patronage«forte» in favore dell’ente creditore quale ulteriore garanzia a sostegno dell’adempimento della società debitrice costituiscano, unitariamente valutati, elementi sintomaticidel fatto che la prestazione della fideiussione costituisca un’attività strumentale rispetto alla gestione dell’attività sociale; -si evidenzia, in primo luogo, che la partecipazione al capitale di una società di capitali nella misura del 20% non può, di per sé, essere considerata trascurabile e, dunque, costituisce un elemento che va preso in considerazione nella valutazione in oggetto; - in secondo luogo, si rappresenta che la letter a di patronage è uno strumento che si colloca nell'ambito delle garanzie atipiche ed è utilizzato prevalentemente nel contesto delle relazioni tra imprese e banche, in particolare tra società capogruppo e società controllate; - il loro contenuto può avere a oggetto l’impegno di comunicare determinate informa zioni ovvero, come nel caso in esame, di controllare e di adoperarsi in modo che il patrocinato adempia le proprie obbligazioni rafforzando,così, la convinzione del creditore, cui la lettera di patronageè rivolata, sull’affidabilità del debitore(cfr. Cass.9 dicembre 2019, n. 32026; Cass.3 aprile 2001, n. 4888); -in questi ultimi casi, il patronnant esercita tale controllo e si adopera in tal senso mediante la propria posizione di influenza, generalmente derivante dalla partecipazione al capitale del patrocinato(cfr., altresì, Cass. 27 settembre 1995, n.10235); - da ciò può evincersi che il rilascio di una lettera di patronage , soprattutto ove qualificabile quale «forte», presuppone e al tempo stesso rivela la capacità del patronnantdi incidere sulla gestione della società patrocinata; -tale considerazione, rafforzata dalla partecipazione al capitale sociale nella misura, non trascurabile, del 20%, induce a ritenere che il rilascio da parte dei soci Massa e Gazzano della fideiussione dedotta in giudizio costituisca espressione di un’attività professionale, in quanto strettamente funzionale agli scopi sociali perseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA].; - la fondatezza delle doglianze articolate con i primi due motivi determina l’assorbimento di quella articolata con il terzo motivo, in quanto avente a oggetto la medesima statuizione; -con l’uni co motivo cui è affidato il ricorso incidentale condizionato si denuncia che il foro competente, ai sensi degli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., sarebbe comunque quello di Imperia, quale luogo di residenza delle persone fisiche e sede della società; - evidenzia, in proposito, che non può trovare applicazione il f oro convenzionale di Genova, previsto nell’originario contratto concluso con la [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto l’odierna ricorrente era mera cessionaria del credito controverso e non cessionaria dell’intero rapporto contrattuale; -il motivo è in ammissibile ; - l a proposizione di un ricorso incidentale non è consentita nel procedimento per regolamento di competenza, che l'art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ. consente, alle parti cui è notificato il ricorso per regolamento, solo la facoltà di depositare scritture difensive e documenti(cfr. Cass. 20 agosto 2018, n. 20826; Cass. 29 settembre 2005, n. 19132; Cass. 29 novembre 2004, n. 22365); - per le suesposte considerazioni il ricorso per regolamento di competenza va accolto, mentre il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile; - la sentenza impugnata va , dunque, cassata e va dichiarata la competenzadel Tribunale di Genova ; -le spese del regolamento sono rimesse al giudice del merito; P.Q.M La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza e dichiara il ricorso incidentale inammissibile ; cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Genova; rimette al giudizio di merito la regolazione delle spese del regolamento di competenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidental e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev
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