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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16128/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14317/2022R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentanoe difendono, in virtù di procurasu foglio separato da intendersi in calce al ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore; tutti rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 7859/2021della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 25 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri indicati in epigrafe per la cassazionedellasentenza 25 novembre 2021, n.7859 della Corte d ’ appello di Roma, con cui è stat a rigettata l’impugnazioneda loro spiegata avverso la sentenza n. 16016 del 20 20 del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato prescritto l’azionatodiritto al risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive europee75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazionespettante per la frequenza del cors o di specializzazione medica seguito nel periodo compreso tra il 1982 eil 1985; hanno risposto con controricorso le amministrazioni statali intimate; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Considerato che: sono pervenute, a mezzo deposito telematico, in data 25 marzo 2025, dichiarazionidi rinuncia al ricorso sottoscritte dai ricorrenti e dai loro difensori; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, secondo comma, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione; le spese del medesimo giudizio possono essere compensate nella misura di un terzo; a norma dell’art.390, secondo comma, cod. proc. civ., in assenza dell’accettazione della controparte, i ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore dellaamministrazione statale controricorrente, dei residui due terzi, liquidati come in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa le relative spese nella misura di un terzo e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla amministrazione statale controricorrente i residui due terzi, che liquida in Euro1.700,00, oltre le spese prenotate a debito; Così deciso in Roma, nella Camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14317/2022R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 7, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li rappresentanoe difendono, in virtù di procurasu foglio separato da intendersi in calce al ricorso; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro tempore ; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore; tutti rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -controricorrenti- per la cassazione della sentenza n. 7859/2021della CORTE d’APPELLO di ROMA, depositata il 25 novembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri indicati in epigrafe per la cassazionedellasentenza 25 novembre 2021, n.7859 della Corte d ’ appello di Roma, con cui è stat a rigettata l’impugnazioneda loro spiegata avverso la sentenza n. 16016 del 20 20 del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato prescritto l’azionatodiritto al risarcimento del danno per la mancata attuazione delle direttive europee75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata remunerazionespettante per la frequenza del cors o di specializzazione medica seguito nel periodo compreso tra il 1982 eil 1985; hanno risposto con controricorso le amministrazioni statali intimate; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Considerato che: sono pervenute, a mezzo deposito telematico, in data 25 marzo 2025, dichiarazionidi rinuncia al ricorso sottoscritte dai ricorrenti e dai loro difensori; la rinuncia soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, secondo comma, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391cod. proc. civ., sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione; le spese del medesimo giudizio possono essere compensate nella misura di un terzo; a norma dell’art.390, secondo comma, cod. proc. civ., in assenza dell’accettazione della controparte, i ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento, in favore dellaamministrazione statale controricorrente, dei residui due terzi, liquidati come in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio di cassazione; compensa le relative spese nella misura di un terzo e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla amministrazione statale controricorrente i residui due terzi, che liquida in Euro1.700,00, oltre le spese prenotate a debito; Così deciso in Roma, nella Camera di consig
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