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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 08614/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Trani, Sezione per il riesame, con ordinanza del 17 febbraio 2021 ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro probatorio della somma di euro 1.625(,00, emesso dal Pubblico ministero nel procedimento a suo carico, relativo ai reati di cui agi artt. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 e 697 cod. pen..

2. Avverso il provvedimento del Tribunale per il riesame propone rircorso [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con il quale denuncia il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza, essendosi il giudice del riesame limitato ad affermato la sussistenza della 'palese finalità probatoria del sequestro operato dal pubblico ministero, anche con riferimento alle somme di denaro rinvenute, per di più, suddivise in banconote di piccolo taglio, compatibili con l'attività di detenzione per lo spaccio di stupefacente', senza chiarire quale sia la specifica finalità probatoria che il sequestro della somma intende perseguire.

Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto.

2. Le Sezioni unite di questa Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale insorto, hanno recentemente affermato che "Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti" (Sez.

Unite, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc.

Botticelli ed altri, Rv. 273548).

Mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità "L'obbligo di motivazione nel caso di sequestro probatorio di somme di denaro consiste nell'indicazione della specifica finalità probatoria che giustifica il provvedimento, idonea a dimostrare il rapporto fra la somma di denaro e il reato e la sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti (cfr. Sez. 6, n. 23046 del 04/04/2017, Veizi, Rv. 270487; Sez. 2, n. 51200 del 29/10/2019, Shtylla, Rv. 278229).

3. Ora, il ricorrrente non dubita dell'astratta possibilità che il denaro possa costituire oggetto di sequestro probatorio, ma lamenta l'assenza di apparato argomentativo idoneo a rendere esplicita la specifica finalità probatoria.

4. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, ripercorsi gli atti di indagini, ricorda che la perquisizione ed il relativo sequestro sono scaturiti da un servizio di osservazione, nel corso del quale le forze dell'ordine notavano il pregiudicato [OSCURATO:PERSONA], agli arresti domiciliari, uscire dalla propria abitazione alle ore 4,10, per recarsi in un immobile in via Aurelia 23 nel quale entrava, uscendone dopo pochi minuti. [OSCURATO:PERSONA] saliva a bordo di un'auto condotta da [OSCURATO:PERSONA] dove, in sede di controllo, veniva trovato un involucro di cellophane contentente gr. 0,31 di cocaina.

DopoVeffettuato la perquisizione personale e veicolare gli operanti si recavano in via Aurelia 23, per procedere alla perquisizione dell'abitazione.

Gli occupanti dell'appartamento tardavano ad aprire la porta e dall'esterno le forze dell'ordine udivano lo sciacquone del water.

Indi, una volta all'interno dell'appartamento gli agenti vi trovavano undici involucri di cellophane sigillati con le medesime modalità di confezionamento di quello in possesso di [OSCURATO:PERSONA], nonché un ovetto di plastica, una scatola di mannite, un greender in plastica e la somma di euro 1625,00 di cui una parte (euro 125,00) divisa in banconote di piccolo taglio ed un'altra (euro 1500,00) avvolta in una pellicola sul tavolo della cucina.

Il tutto veniva sottoposto a sequestro.

5. Ripercorsa la giurisprudenza di legittimità relativa al controllo del giudice del riesame sulla legittimità del sequestro probatorio, il Tribunale afferma la sussistenza a carico dell'indagata del fumus commissi delícti del reato di di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, avuto riguardo al rinvenimento di materiale per il confezionamento della sostanza compatibile con l'involucro a mani di [OSCURATO:PERSONA] ed alla circostanza del ritardo nell'apertura della porta di ingresso dell'abitazione, accompagnata dalla presenza di banconote di piccolo taglio, che, secondo l'ordinanza impugnata, rende plausibile che l'indagata si sia disfatta dello stupefacente prima dell'ingresso degli agenti.

6. L'ordinanza impugnata, quindi, ravvisa l'idoneità della motivazione del provvedimento di sequestro a giustificare il nesso di pertinenzialità tra il denaro sequestrato e le condotte ascritte ad [OSCURATO:PERSONA], nonché l'evidenza della finalità probatoria del sequestro, in assenza di giustificazioni da parte di quest'ultima circa il possesso delle somme.

7. Il decreto del Pubblico ministero, oggetto dell'istanza di riesame, tuttavia, convalida il sequestro limitandosi ad affermare che 'la perquisizione ed il sequestro sono stati leigittinnamente operati, trattandosi di cose integranti il corpo del reato o comunque al medesimo pertinenti" e che 'la materiale acquisizione dei beni in sequestro è necessaria per provare in giudizio la condotta illecita di cui si tratta'.

8. Va, invero, ricordato che "Qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest'ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse" (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferrazzi in proc.

Bevilacqua, cit., Rv. 226712; cfr. anche: Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329; Sez. 5, n. 13917 del 23/03/2015, Barzillona, Rv. 263272; Sez. 3, n 37187 del 06/05/2014, Guarnieri e altri, Rv. 260241; Sez. 2, n. 26901 de124/05/2013, Rapità e altro, Rv. 256656).

9. Nell'ipotesi di specie, l'assenza di un apparato argomentativo del decreto di convalida del pubblico ministero, che l'ordinanza impugnata ritiene, infatti,di dover integrare, impongono l'applicazione del principio, secondo il quale "Nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti. (Nella specie, la Corte, nell'annullare il provvedimento di convalida del sequestro probatorio di una somma di denaro, costituente corpo di reato, in quanto privo di motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, ha osservato che il denaro rinvenuto nel corso di una perquisizione non è necessariamente profitto del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, accertato contestualmente al sequestro). (Sez. 4, Sentenza n. 54827 del 19/09/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271579; in precedenta Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C.

Ferrazzi in proc.

Bevilacqua, cit., Rv. 226713; Sez. 3, n. 20379 del 24/02/2004, Boscolo, Rv. 229036).

10. L'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro debbono, dunque, essere annullati senza rinvio limitatamente alla somma di denaro sequestrata, pari ,ra ad euro 1625,00, ad~..erzzoir,, la restituzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e il decreto di sequestro limitatamente alla somma di euro 1625,00, di cui dispone la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] deciso il 2 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Trani, Sezione per il riesame, con ordinanza del 17 febbraio 2021 ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro probatorio della somma di euro 1.625(,00, emesso dal Pubblico ministero nel procedimento a suo carico, relativo ai reati di cui agi artt. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 e 697 cod. pen.. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale per il riesame propone rircorso [OSCURATO:PERSONA] , a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con il quale denuncia il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza, essendosi il giudice del riesame limitato ad affermato la sussistenza della 'palese finalità probatoria del sequestro operato dal pubblico ministero, anche con riferimento alle somme di denaro rinvenute, per di più, suddivise in banconote di piccolo taglio, compatibili con l'attività di detenzione per lo spaccio di stupefacente', senza chiarire quale sia la specifica finalità probatoria che il sequestro della somma intende perseguire. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Le Sezioni unite di questa Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale insorto, hanno recentemente affermato che "Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti" (Sez. Unite, Sentenza n. 36072 del 19/04/2018, P.M. in proc. Botticelli ed altri, Rv. 273548). Mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità "L'obbligo di motivazione nel caso di sequestro probatorio di somme di denaro consiste nell'indicazione della specifica finalità probatoria che giustifica il provvedimento, idonea a dimostrare il rapporto fra la somma di denaro e il reato e la sua rilevanza ai fini dell'accertamento dei fatti (cfr. Sez. 6, n. 23046 del 04/04/2017, Veizi, Rv. 270487; Sez. 2, n. 51200 del 29/10/2019, Shtylla, Rv. 278229). 3. Ora, il ricorrrente non dubita dell'astratta possibilità che il denaro possa costituire oggetto di sequestro probatorio, ma lamenta l'assenza di apparato argomentativo idoneo a rendere esplicita la specifica finalità probatoria. 4. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame, ripercorsi gli atti di indagini, ricorda che la perquisizione ed il relativo sequestro sono scaturiti da un servizio di osservazione, nel corso del quale le forze dell'ordine notavano il pregiudicato [OSCURATO:PERSONA], agli arresti domiciliari, uscire dalla propria abitazione alle ore 4,10, per recarsi in un immobile in via Aurelia 23 nel quale entrava, uscendone dopo pochi minuti. [OSCURATO:PERSONA] saliva a bordo di un'auto condotta da [OSCURATO:PERSONA] dove, in sede di controllo, veniva trovato un involucro di cellophane contentente gr. 0,31 di cocaina. DopoVeffettuato la perquisizione personale e veicolare gli operanti si recavano in via Aurelia 23, per procedere alla perquisizione dell'abitazione. Gli occupanti dell'appartamento tardavano ad aprire la porta e dall'esterno le forze dell'ordine udivano lo sciacquone del water. Indi, una volta all'interno dell'appartamento gli agenti vi trovavano undici involucri di cellophane sigillati con le medesime modalità di confezionamento di quello in possesso di [OSCURATO:PERSONA], nonché un ovetto di plastica, una scatola di mannite, un greender in plastica e la somma di euro 1625,00 di cui una parte (euro 125,00) divisa in banconote di piccolo taglio ed un'altra (euro 1500,00) avvolta in una pellicola sul tavolo della cucina. Il tutto veniva sottoposto a sequestro. 5. Ripercorsa la giurisprudenza di legittimità relativa al controllo del giudice del riesame sulla legittimità del sequestro probatorio, il Tribunale afferma la sussistenza a carico dell'indagata del fumus commissi delícti del reato di di cui all'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990, avuto riguardo al rinvenimento di materiale per il confezionamento della sostanza compatibile con l'involucro a mani di [OSCURATO:PERSONA] ed alla circostanza del ritardo nell'apertura della porta di ingresso dell'abitazione, accompagnata dalla presenza di banconote di piccolo taglio, che, secondo l'ordinanza impugnata, rende plausibile che l'indagata si sia disfatta dello stupefacente prima dell'ingresso degli agenti. 6. L'ordinanza impugnata, quindi, ravvisa l'idoneità della motivazione del provvedimento di sequestro a giustificare il nesso di pertinenzialità tra il denaro sequestrato e le condotte ascritte ad [OSCURATO:PERSONA], nonché l'evidenza della finalità probatoria del sequestro, in assenza di giustificazioni da parte di quest'ultima circa il possesso delle somme. 7. Il decreto del Pubblico ministero, oggetto dell'istanza di riesame, tuttavia, convalida il sequestro limitandosi ad affermare che 'la perquisizione ed il sequestro sono stati leigittinnamente operati, trattandosi di cose integranti il corpo del reato o comunque al medesimo pertinenti" e che 'la materiale acquisizione dei beni in sequestro è necessaria per provare in giudizio la condotta illecita di cui si tratta'. 8. Va, invero, ricordato che "Qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura e abbia persistito nell'inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest'ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell'organo dell'accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse" (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferrazzi in proc. Bevilacqua, cit., Rv. 226712; cfr. anche: Sez. 3, n. 30993 del 05/04/2016, Casalboni, Rv. 267329; Sez. 5, n. 13917 del 23/03/2015, Barzillona, Rv. 263272; Sez. 3, n 37187 del 06/05/2014, Guarnieri e altri, Rv. 260241; Sez. 2, n. 26901 de124/05/2013, Rapità e altro, Rv. 256656). 9. Nell'ipotesi di specie, l'assenza di un apparato argomentativo del decreto di convalida del pubblico ministero, che l'ordinanza impugnata ritiene, infatti,di dover integrare, impongono l'applicazione del principio, secondo il quale "Nel caso di radicale mancanza della motivazione, in ordine alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti, del decreto di sequestro di cose qualificate come corpo di reato, che, sebbene non integrato sul punto dal pubblico ministero neppure all'udienza di riesame, sia stato confermato dall'ordinanza emessa all'esito di questa procedura, la Corte di cassazione deve pronunziare sentenza di annullamento senza rinvio di entrambi i provvedimenti. (Nella specie, la Corte, nell'annullare il provvedimento di convalida del sequestro probatorio di una somma di denaro, costituente corpo di reato, in quanto privo di motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, ha osservato che il denaro rinvenuto nel corso di una perquisizione non è necessariamente profitto del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, accertato contestualmente al sequestro). (Sez. 4, Sentenza n. 54827 del 19/09/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271579; in precedenta Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferrazzi in proc. Bevilacqua, cit., Rv. 226713; Sez. 3, n. 20379 del 24/02/2004, Boscolo, Rv. 229036). 10. L'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro debbono, dunque, essere annullati senza rinvio limitatamente alla somma di denaro sequestrata, pari ,ra ad euro 1625,00, ad~..erzzoir,, la restituzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e il decreto di sequestro limitatamente alla somma di euro 1625,00, di cui dispone la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] deciso il 2 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] est. [OSCURATO:PERSONA]