CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 marzo 2026
Cassazione n. 15126/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.Letta la memoria dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia della partecivile, pervenuta il 18.3.2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Palermo ha confermato lapronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che l’avevadichiarato colpevole del reato di cui all’art. 595, comma 3, cod. pen. condannandoloalla pena di euro 200 di multa.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, di seguito enunciatonei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., la violazionedell’art. 599 c.p. per il disconoscimento della causa di non punibilità dellaprovocazione sotto il profilo della insussistenza sia del fatto ingiusto che dello statod’ira.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – in assenza dirichiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile. Pecca di genericità, risolvendosi nella pedissequareiterazione di quanto già dedotto in appello ed oggetto di puntuale valutazione daparte della Corte di merito, in ipotesi di c.d. doppia conforme.L’unico motivo dedotto nel reiterare la questione della sussistenza della causadi non punibilità della provocazione, già motivatamente esclusa in primo e secondogrado, omette di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso lasentenza cui pertiene.In particolare, la sentenza del Tribunale, espressamente richiamata dallaCorte d’appello, aveva escluso sia il carattere dell’ingiustizia del prospettato fattorescatenante la reazione diffamatoria, sia lo stato d’ira, smentito tra l’altro daemoticon di fortissima ilarità che accompagnava il messaggio incriminato.La Corte di appello ha, a sua volta, evidenziato come il post in argomento si èconcretizzato in un post autonomo pubblicato sulla bacheca personale dell'imputatoin assenza di interlocuzione diretta e con contenuto oggettivamente lesivo dellareputazione. Difatti, dalla stessa narrazione resa dall'imputato in sededibattimentale – osserva la Corte di merito - emerge chiaramente come “la fraseoggetto di contestazione sia stata pubblicata a distanza di tempo rispetto al fattoritenuto provocatorio, peraltro appreso indirettamente tramite un terzo - tale SalvoD’Amico - il quale avrebbe riferito che la persona offesa era disposta a ritirare laquerela in cambio di una somma di denaro”. A tale episodio si sarebbe poi aggiuntauna seconda circostanza relativa alla gestione di una donazione alimentare pressol'associazione “la Cuccia di Pongo” che avrebbe ulteriormente esasperato l'imputato.Tuttavia – si osserva nella sentenza impugnata – è lo stesso imputato che, dopoavere ammesso di aver scritto il post incriminato in un momento di forte irritazione,dichiarandosi completamente innervosito, ad aver confermato che tale reazione nonera stata affatto immediata bensì maturata a distanza di tempo rispetto all'episodioriferito da D'Amico e, soprattutto, in assenza di qualsiasi contatto diretto con lapersona offesa.Indi la Corte di appello rimanda alla trascrizione dell'esame dibattimentale incui l'imputato introduce il momento della pubblicazione del post con l'espressione“dopo tutto questo discorso”, formula che rivela chiaramente, secondo lavalutazione del collegio di merito, una sequenza narrativa articolata etemporalmente dilatata incompatibile con il requisito dell'immediatezza richiestodall'art. 599 cod. pen.Tanto premesso, la Corte di merito conclude che “è evidente che nel caso dispecie non solo manchi la reazione immediata richiesta dalla disposizione normativaindicata ma difetti anche quel contatto diretto e contestuale con il fatto ingiustoaltrui che costituisce presupposto indefettibile dell'esimente. La condottadell'imputato, maturata a seguito di una comunicazione mediata e non in presenzadella persona offesa, si colloca al di fuori del perimetro applicativo dell'art. 599 cod.pen.”. Essa esclude, per altro verso, che nel caso di specie possa riconoscersil’esimente in parola sulla base di una reazione maturata nel tempo, frutto disedimentazioni emotive e di tensioni progressivamente accumulate, dal momentoche vanno comunque escluse dal raggio di tale esimente le reazioni tardive odilazionate che si innestano a distanza di tempo dall’ultimo fattore scatenante.Sicché appare privo di decisività, per la soluzione del caso concreto, il richiamoa Sez. 5, n. 20392, del 01/04/2025, n.m., secondo cui “ai fini dell'operare dellacausa di non punibilità della provocazione di cui all'art. 599 cod. pen., la contiguitàtemporale tra il fatto ingiusto e il conseguente stato d'ira può operare anche ovedeterminati accadimenti, di carattere oggettivo, rinnovino nell'autore della condottail sentimento di rabbia correlato al fatto ingiusto avvenuto precedentemente”. Talepronuncia non ha invero mancato di precisare in premessa che è altrettanto veroche la provocazione opera, tuttavia, quale esimente della condotta diffamatoria solose si realizza "subito dopo" al fatto ingiusto quale reazione rispetto a questo, sicché,pur nella elasticità con cui dev'essere interpretata in relazione a ciascunafattispecie, non può trascurarsi il nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d'ira(Sez. 5, n. 29384 del 06/06/2006, Pitti, Rv. 235005), dovendo sussistere, tral'insorgere della reazione ed il fatto ingiusto altrui, un'effettiva contiguità temporale(Sez. 5, n. 30502 del 16/05/2013, Quaretti, Rv. 257700).2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causadi inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate.Nulla per le spese di parte civile non oggetto di richiesta da parte del difensorecon la memoria pervenuta – peraltro tardivamente - in atti.In ogni caso non risultano esplicitate le ragioni poste a sostegno della richiestaconclusiva rassegnata genericamente nella memoria in atti (cfr. Sez. U del14.7.2022, Sacchettino, dep. il 12.1.2023, n. 877/2023, che in motivazione haaffermato che in relazione al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale nonpartecipato, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle speseprocessuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memoriescritte, un'attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propriinteressi di natura civile e risarcitoria fornendo un utile contributo alla decisione). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Nulla sulle spese di parte civile.Così deciso il 01/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]