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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024

Cassazione n. 01603/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso non spende motivi in diritto ma si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio alla luce del quale il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di attribuire al condannato, e non ad altri detenuti, la introduzione nel carcere dei telefoni cellulari e dello stupefacente che hanno determinato la revoca della misura alternativa della semilibertà, mentre l'argomento sulla rilevanza della violazione nel percorso trattamentale seguito dal condannato è soltanto accennato, ma non sviluppato mediante una critica argomentata al percorso logico della ordinanza impugnata sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al. pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo del ricorso non spende motivi in diritto ma si risolve in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio alla luce del quale il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto di attribuire al condannato, e non ad altri detenuti, la introduzione nel carcere dei telefoni cellulari e dello stupefacente che hanno determinato la revoca della misura alternativa della semilibertà, mentre l'argomento sulla rilevanza della violazione nel percorso trattamentale seguito dal condannato è soltanto accennato, ma non sviluppato mediante una critica argomentata al percorso logico della ordinanza impugnata sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al. pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presidente
Sentenza Cassazione n. 01603/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris