CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 12407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9632/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione , elettivamente domiciliato in Roma, piazza dell’[OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende , unitamente all'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , con sede in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in R oma, piazza B. Cairoli n.6, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli A vvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Monza n. 7738/2019 depositat o i l 11/2/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/2/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ammetteva al passivo della procedura, in parziale accoglimento della domanda di insinuazione presentata, il credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di cessionaria di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] soc. coop., per € 20.832,39 in prededuzione, per € 34.200.000, oltre interessi, con collocazione ipotecaria ordinaria di primo grado, per € 2.500.000, oltre interessi, con collocazione ipotecaria di secondo grado e per € 2.600 in chirografo. 2. Il Tribunale di Monza, in parziale accoglimento dell’opposizione presentata da [OSCURATO:SOCIETA]., accertava la natura fondiaria del credito vantato in relazione al finanziamento denominato linea A. 3. Per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 11 febbraio 2019, ha proposto ricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].. Considerato che: 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali difensori del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, hanno depositato in data 24 gennaio 2023 atto di rinuncia al ricorso da loro stessi sottoscritto, in virtù del mandato all’uopo conferito all’interno della procura speciale in calce al ricorso. Tale atto è stato ritualmente notificato alla controparte costituita. A detta rinuncia ha aderito la società controricorrente, con atto sottoscritto dai propri difensori, a tanto abilitati in virtù della procura speciale in calce al controricorso. Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione. Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese, ai sensi dell'art. 391, comma4, cod. proc. civ.. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]