CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 ottobre 1970
Cassazione n. 49706/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: GUDDO Gabriele, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/10/1970, parte civile nel processo a carico di: BOVI' Mario, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/12/1958, avverso la sentenza del 24/06/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente; udito il difensore della parte civile ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato conclusioni scritte conformi a quelle del Pubblico ministero e nota spese, delle quali ha chiesto la liquidazione; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso della parte civile, per difetto di procura speciale, in subordine ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando nota spese, delle quali ha chiesto la liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza, che accertava la responsabilità per il fatto di truffa contestato, emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 24 marzo 2014, accoglieva l'impugnazione proposta dall'imputato e lo assolveva, perché il fatto non sussiste. Nel giudizio di primo grado l'imputato era stato prosciolto dal reato di ricettazione di monili in metallo prezioso atteso che, alla luce della istruttoria dibattimentale condotta, il primo giudice stimava non raggiunta la prova della sussistenza del fatto di ricettazione, così come contestato. Avverso tale pronuncia propone ricorso, ai soli effetti della responsabilità civile, la parte civile [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore e procuratore speciale, deducendo il seguente motivo: 2.1. Errata applicazione della legge penale, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla riconosciuta responsabilità dell'imputato (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), per avere la Corte travisato il contenuto delle prove assunte in primo grado, offrendo di queste una differente lettura, senza sostenere la decisione, che ribaltava il verdetto di primo grado, con la dovuta motivazione rafforzata. 3. Con i motivi di resistenza depositati in forma di memoria il 13 settembre 2023 e con le conclusioni rassegnate in udienza, il difensore dell'imputato eccepiva preliminarmente la inammissibilità dell'impugnazione, per difetto di legittimazione, atteso che la parte civile non ha rilasciato al difensore che ha sottoscritto il ricorso alcuna procura ad hoc per l'impugnazione in data successiva alla sentenza impugnata; l'unica procura è stata rilasciata al momento della costituzione in giudizio e facultizza il procuratore ad impugnare le decisioni emesse nel corso del giudizio. 3.1. Il ricorso sarebbe comunque inammissibile deducendo circostanze di mero fatto ed esprimendo doglianze di merito sul tema della decisione assunta in secondo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 1.1. L'impugnazione è stata proposta a mezzo del difensore nominato, cui è stata conferita espressa facoltà di proporre impugnazione avverso le decisioni assunte nel corso del giudizio. Né (prima della vigenza della riforma c.d. Cartabia D.Igs. 150/2022, in vigore dal 30 dicembre 2022) era prevista, a pena di inammissibilità, la procura speciale all'impugnazione conferita in epoca successiva alla decisione impugnata. Il precedente indicato dal resistente imputato (Sez. 2, n. 4947, del 15/1/2016) non afferma il principio, ma fa riferimento alla necessità che la procura contenga la specifica indicazione della facoltà conferita di proporre impugnazione. Gli altri precedenti indicati in memoria (n. 4234/2023; 17901/2020; 36057/2022) sono del tutto inconferenti rispetto al vizio processuale dedotto. La giurisprudenza di questa Corte costantemente afferma che il carattere speciale della procura attiene proprio alla precisa indicazione della conferita facoltà di proporre impugnazione, in caso di esito non soddisfacente della decisione; mentre nulla impone che tale procura sia rilasciata in epoca successiva alla decisione da impugnare (Sez. 4, n. 12877 del 13/2/2019, Rv. 275361; Sez. 4, n. 9220 del 26/1/1993, Rv. 195854). Il ricorso proposto dal procuratore speciale della parte civile è, dunque, ammissibile, avendo peraltro richiesto una diversa definizione della regiudicanda ai soli fini della condanna al danno risarcibile ed alle restituzioni. 1.2. Quanto ai dedotti vizi di motivazione per carenza di argomenti atti a manifestare con evidenza la non correttezza della decisone affermativa della responsabilità di primo grado, è opportuno ricordare che, con la nota sentenza Troise, le Sezioni unite hanno statuito il seguente principio di diritto: «Nell'ipotesi di riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna, il giudice di appello non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive ai fini della condanna di primo grado. Tuttavia, il giudice di appello (previa, ove occorra, rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.) è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata della sentenza assolutoria, dando una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata rispetto a quella del giudice di primo grado» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, imp. Troise, Rv. 272430). Le Sezioni unite hanno evidenziato «come, all'assenza di un obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa in caso di ribaltamento assolutorio, debba affiancarsi l'esigenza che il giudice d'appello strutturi la motivazione della decisione assolutoria in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte» ed hanno ribadito la risalente elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), secondo la quale «il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesanninando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire 3 4 una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte». Ritiene il Collegio che la Corte territoriale non si sia attenuta a detti principi, avendo sbrigativamente riconosciuto l'ovvia circostanza di fatto che le spese della comune iniziativa (attività di ristorazione) intrapresa dalle parti in forma societaria (di fatto) fossero coperte con assegni tratti sul conto corrente della parte civile, che era al corrente del fatto che fossero usati suoi moduli di assegno firmati in bianco per le spese del locale, mentre la provvista utile a ripianare il conto corrente era fornita in nero dall'imputato che gestiva le spese. Tuttavia, l'oggetto della contestazione era affatto diverso, giacché l'ipotesi fraudolenta consisteva nella condotta volta ad abusare dei titoli firmati in bianco per coprire le spese, non solo del locale ristorazione (in gestito in società) ma anche l'annesso albergo con [OSCURATO:SOCIETA] punto, la sentenza di primo grado aveva offerto specifica argomentazione, valorizzando la prova assunta nel corso del giudizio. La confutazione di tali argomenti è mancata in appello, così producendo il vizio specificamente dedotto dalla parte ricorrente. 2. Sulla base di quanto premesso, il ricorso va accolto con l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili. 3. Ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello in ordine alle statuizioni civili. 3.1. Il regolamento delle spese della fase di legittimità va demandato alla pronuncia che definirà il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. (nei termini: Cass., Sez. 5, n. 25469, del 23/4/2014, Rv. 262561-01; conf. n. 32440/2003, Rv. 226260). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Cos