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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 22205/2025

Testo disponibile della fonte

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25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7128 R.G.anno 202 3 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n.237/2023 depositat a il 19 gennaio 2023 del 19 gennaio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I–RG 7128/2023 camera di consiglio2.7.2025

1. ─ [OSCURATO:PERSONA] ha conve nuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deducendo di essere titolare di un buono postale fruttifero dell'importo di lire2.000.000 appartenente alla serie «P» ed emesso il 26 aprile 1986; ha rilevato di aver ricevuto alla scadenza una somma inferiore a quella che le sarebbe spettata avendo riguardo ai tassi di interesse riportati a tergo del titolo.

Ha quindi domandato che controparte fosse condannata al pagamento della somma di euro 3.999,70, pari alla differenza tra la somma liquidata e quella dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio eharesistito alla domanda attrice. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Arienzoha accolto la domanda e condannato la convenuta al pagamento dellapredetta somma di euro 3.999,70 .

2. ─ [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza del 19 gennaio 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il gravame.

Muovendo dall’arresto di Cass. Sez.

U. 15 giugno 2007, n. 13979, secondo cui nella disciplina dei buoni postali fruttiferi il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei titoli di volta in volta sottoscritti, il Giudice di appello ha ritenuto che qualsiasi variazione delle clausole contrattuali debba essere concordata tra le parti e comunque resa nota al risparmiatore: in conseguenza, secondo il Tribunale, a fronte di una unilaterale variazione dei tassi di interesse senza consenso e comunicazione in merito, si delinea una violazione degli obblighi contrattuali e devonoessere applicati i tassi di interesse convenuti. [OSCURATO:PERSONA] sammaritanoha precisato che sul buono postale oggetto di causa non era stata indicata, né al momento della sua emissione, né successivamente, la possibilità di una variazione dei tassi di interessee ha evidenziato che l'appellato non aveva mai sottoscritto una clausola che prevedesse l'eventualità di unatale variazione; inoltre, Sez.

I–RG 7128/2023 camera di consiglio2.7.2025 allo stessoChiappetta non era stata mai comunicata la modifica delle condizionidi rimborso.

Il Tribunale ha quindi precisato che la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] era lesiva del principio dell'affidamento rilevando come la buona fede svolga una funzione integrativa dell'obbligazione assunta dal debitore quale limite all'esercizio delle corrispondenti pretese.

3. ― Per la cassazione di tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato un'impugnazione articolata su di un unico motivo cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Vi sono memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― L a ricorrente oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e degli artt. 4, 5 e 6 d.m. 13 giugno 1986, oltre che dell’art. 1339 c.c..

In poche parole, [OSCURATO:PERSONA] contesta il percorso motivazionale del Tribunale, incentrato sul valore che assumerebbe la letteralità del titolo nel quadro della regolamentazione dell’obbligazione avente ad oggetto i rendimenti dello stesso.

L’istante assume non essere dirimente l’apposizione del timbro recante le condizioni economiche, visto che il buono postale fruttifero e integratoex art. 1339 c.c. dal decreto ministeriale ad esso applicabile . 2.― Il ricorso è improcedibile.

Parte ricorrente ha dichiarato, col ricorso, che la sentenza impugnata le era stata notificata il 26 gennaio 2023, ma non ha depositato la relata di notificazione, né tale deposito è stato effettuato dalla parte controricorrente.

La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un «fatto processuale» ― la notificazione della sentenza ― idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di «autoresponsabilità» della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia Sez.

I–RG 7128/2023 camera di consiglio2.7.2025 della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. (Cass. Sez.

U. 6 luglio 2022, n. 21349).

L'improcedibilità del ricorso è poi rilevabile anche d'ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda, salvele ipotesi ― che qui non ricorrono ― della prod uzione della notifica da parte del controricorrente, della legge che, anche implicitamente, ricolleg hi la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività di comunicazione doverose della cancelleria di cui resti traccia nel fascicolo d'ufficio, e del perfezionamento della notificazione della sentenza, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione (Cass. 22 ottobre 2024, n. 27313).

3. ― Le spese di giudizio seguono la soc c ombenza e vanno distratte.

P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del difensore della parte controricorrente, antistatario,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore di parte convenuta; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso,se dovuto.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7128 R.G.anno 202 3 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n.237/2023 depositat a il 19 gennaio 2023 del 19 gennaio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2025dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 7128/2023 camera di consiglio2.7.2025 1. ─ [OSCURATO:PERSONA] ha conve nuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deducendo di essere titolare di un buono postale fruttifero dell'importo di lire2.000.000 appartenente alla serie «P» ed emesso il 26 aprile 1986; ha rilevato di aver ricevuto alla scadenza una somma inferiore a quella che le sarebbe spettata avendo riguardo ai tassi di interesse riportati a tergo del titolo. Ha quindi domandato che controparte fosse condannata al pagamento della somma di euro 3.999,70, pari alla differenza tra la somma liquidata e quella dovuta, oltre interessi e rivalutazione monetaria. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio eharesistito alla domanda attrice. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Arienzoha accolto la domanda e condannato la convenuta al pagamento dellapredetta somma di euro 3.999,70 . 2. ─ [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del 19 gennaio 2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il gravame. Muovendo dall’arresto di Cass. Sez. U. 15 giugno 2007, n. 13979, secondo cui nella disciplina dei buoni postali fruttiferi il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei titoli di volta in volta sottoscritti, il Giudice di appello ha ritenuto che qualsiasi variazione delle clausole contrattuali debba essere concordata tra le parti e comunque resa nota al risparmiatore: in conseguenza, secondo il Tribunale, a fronte di una unilaterale variazione dei tassi di interesse senza consenso e comunicazione in merito, si delinea una violazione degli obblighi contrattuali e devonoessere applicati i tassi di interesse convenuti. [OSCURATO:PERSONA] sammaritanoha precisato che sul buono postale oggetto di causa non era stata indicata, né al momento della sua emissione, né successivamente, la possibilità di una variazione dei tassi di interessee ha evidenziato che l'appellato non aveva mai sottoscritto una clausola che prevedesse l'eventualità di unatale variazione; inoltre, Sez. I–RG 7128/2023 camera di consiglio2.7.2025 allo stessoChiappetta non era stata mai comunicata la modifica delle condizionidi rimborso. Il Tribunale ha quindi precisato che la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] era lesiva del principio dell'affidamento rilevando come la buona fede svolga una funzione integrativa dell'obbligazione assunta dal debitore quale limite all'esercizio delle corrispondenti pretese. 3. ― Per la cassazione di tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato un'impugnazione articolata su di un unico motivo cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Vi sono memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― L a ricorrente oppone la violazione e falsa applicazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e degli artt. 4, 5 e 6 d.m. 13 giugno 1986, oltre che dell’art. 1339 c.c.. In poche parole, [OSCURATO:PERSONA] contesta il percorso motivazionale del Tribunale, incentrato sul valore che assumerebbe la letteralità del titolo nel quadro della regolamentazione dell’obbligazione avente ad oggetto i rendimenti dello stesso. L’istante assume non essere dirimente l’apposizione del timbro recante le condizioni economiche, visto che il buono postale fruttifero e integratoex art. 1339 c.c. dal decreto ministeriale ad esso applicabile . 2.― Il ricorso è improcedibile. Parte ricorrente ha dichiarato, col ricorso, che la sentenza impugnata le era stata notificata il 26 gennaio 2023, ma non ha depositato la relata di notificazione, né tale deposito è stato effettuato dalla parte controricorrente. La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un «fatto processuale» ― la notificazione della sentenza ― idoneo a far decorrere il termine «breve» di impugnazione e, quale manifestazione di «autoresponsabilità» della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia Sez. I–RG 7128/2023 camera di consiglio2.7.2025 della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c. (Cass. Sez. U. 6 luglio 2022, n. 21349). L'improcedibilità del ricorso è poi rilevabile anche d'ufficio, senza necessità di stimolare il contraddittorio, trattandosi di questione di rito relativa ai requisiti di procedibilità della domanda, salvele ipotesi ― che qui non ricorrono ― della prod uzione della notifica da parte del controricorrente, della legge che, anche implicitamente, ricolleg hi la decorrenza del termine per impugnare al compimento di attività di comunicazione doverose della cancelleria di cui resti traccia nel fascicolo d'ufficio, e del perfezionamento della notificazione della sentenza, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione (Cass. 22 ottobre 2024, n. 27313). 3. ― Le spese di giudizio seguono la soc c ombenza e vanno distratte. P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del difensore della parte controricorrente, antistatario,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore di parte convenuta; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso,se dovuto. Così d
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