Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 novembre 2022

Cassazione n. 36358/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.12412/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 809/2016 depositata il 29/04/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avanti il Tribunale di Palermo, esponendo di aver stipulato – il 16 maggio 1996 – un preliminare di compravendita riguardante un appartamento di Palermo, loc. [OSCURATO:PERSONA], e di avervi realizzato opere di completamento, per adibirlo ad uso residenziale.

Assumendo l’impossibilità di ottenere il definitivo, per fatto imputabile a controparte, priva del titolo di proprietà e di commerciabilità del bene, l’attrice sollecitava la declaratoria di nullità del negozio per impossibilità dell’oggetto, con la condanna della società convenuta alla restituzione della somma versata a titolo di acconto, oltre agli esborsi sostenuti per la realizzazione delle opere edilizie sull’immobile.

In via subordinata – qualora nel frattempo fosse stato rilasciato il certificato di destinazione urbanistica – instava per ottenere il trasferimento coattivo dell’immobile. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre a chiedere il rigetto delle domande avversarie, invocava l’autorizzazione a chiamare in causa il Comune di Palermo, la società Calcemento (già [OSCURATO:SOCIETA]) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per essere tenuta indenne da quanto eventualmente dovuto alla Roccella.

I tre soggetti chiamati si costituivano ritualmente in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] assumeva la responsabilità esclusiva del Comune di Palermo e, avendo acquistato il terreno (poi alienato alla convenuta) dalla [OSCURATO:PERSONA], chiedeva – in via subordinata rispetto all’accoglimento della domanda principale dell’attrice – la declaratoria di nullità del suddetto contratto nonché di essere garantita dalla stessa Bondì e dal Comune per i risarcimenti eventualmente dovuti. [OSCURATO:PERSONA] aderiva alle domande della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e comunque proponeva domanda di manleva nei confronti del Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. dalla quale aveva acquistato l’intero comprensorio di terreno su cui insisteva l’appezzamento conteso.

Il Comune di Palermo concludeva per la reiezione delle domande svolte nei suoi confronti.

In esito all’istruzione probatoria, il giudice adito dichiarava la nullità del preliminare 16 maggio 1996 fra attrice e società convenuta, che condannava alla restituzione dell’acconto versato, rigettando invece la domanda di rimborso delle spese affrontate dalla promissaria acquirente per il completamento del manufatto e per le spese condominiali nonché le ulteriori istanze.

Su gravame della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ed appello incidentale di Mario e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi della Roccella) nonché della [OSCURATO:SOCIETA] (medio tempore subentrata alla Calcemento), con sentenza n. 809, pubblicata il 29 aprile 2016, la Corte d’Appello di Palermo respingeva l’impugnazione, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

La Corte d’appello ribadiva la competenza territoriale del giudice adito, sostenendo che la clausola derogativa non potesse trovare applicazione, riferendosi detta previsione a controversie relative a pretese fondate sull’esecuzione e non sulla caducazione del contratto, reputava tardiva l’eccezione relativa alla mancanza della qualità di eredi in capo agli Indorante, riconfermava il valore di efficacia riflessa del giudicato formatosi in sede penale, anche ai fini della valutazione della buona fede e rigettava altresì le ragioni degli appellanti incidentali. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di sei motivi.

Resistono con controricorso Mario e [OSCURATO:PERSONA] nonché il Comune di Palermo e la [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima per aderire al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e svolgere due motivi di ricorso incidentale.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, assorbiti tutti gli altri.

In prossimità della pubblica udienza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memorie ex art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 nn. 2, 3 e 4 c.p.c., la ricorrente assume la violazione degli artt. 28 e 29 c.p.c. nonché la violazione degli artt. 31-36 c.p.c.

La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto derogata la competenza del Foro di Ravenna, avendo la stessa [OSCURATO:PERSONA] svolto una domanda di garanzia nei confronti del Comune di Palermo. 2) Attraverso la seconda censura, proposta anch’essa ai sensi dell’art. 360 nn. 2, 3 e 4c.p.c., la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 28, 29, 31 e 36 c.p.c. nonché degli artt. 1362 e ss. c.c., lamentando l’erroneità della statuizione relativa alla competenza territoriale anche con riguardo alla ritenuta limitata disciplina delle controversie sull’esecuzione e interpretazione degli accordi e non anche quelle sulla nullità.

Ed invece la contesa si sarebbe imperniata sul tema dell’eseguibilità o no del contratto, mentre tanto la lettera della clausola quanto l’intenzione delle parti sarebbero state nel senso di dare massima ampiezza possibile alla previsione. 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., per avere i giudici di secondo grado ritenuto tardivamente sollevata la questione sulla qualità di eredi degli Indorante, trascurando la considerazione che sia intendendolo un problema di titolarità attiva del rapporto controverso, sia intendendolo un problema di legitimatio ad causam,si sarebbe trattato di argomento rilevabile d’ufficio. 4) La quarta, complessa lagnanza, articolata su quattro profili, è volta a denunciare una serie di violazioni e false applicazioni di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

La Corte di merito avrebbe ritenuto vincolante lo svolgimento dei fatti accertato dal giudice penale, in assenza delle odierne parti in causa, illecite le concessioni rilasciate per non essere state soddisfatte le esigenze dell’agricoltura e per la mancanza di un piano di lottizzazione, irrilevanti le condotte della P.A. e privo di rilievo il tema della buona fede, con ciò violando l’art. 111 Cost., l’art. 6 CEDU, l’art. 2909 c.c., l’art. 39 comma 3° L.R.

Sicilia n. 19/72 e l’art. 12 preleggi. 5) La quinta censura attiene alla violazione e falsa applicazione dell’art. 18 commi 7° e 9° l. n. 47/1985 nonché alla violazione e falsa applicazione degli artt.12 preleggi, 3, 24, 111, 113, 41, 42, 97 e 98 Cost., 6 e 7 CEDU e prot.

N. 1 alla CEDU,ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.

La nullità dell’atto era stata affermata dalla Corte d’Appello ex art. 1418 c.c., pur senza che il Comune avesse ordinato la sospensione dei lavori, benché l’art. 18 cit. prevedesse un caso speciale di nullità degliatti sugli immobili, successivamente alla trascrizione del provvedimento comunale.

In altri termini, avrebbe dovuto essere applicata la disciplina speciale, con la conseguenza che tutti gli atti precedenti alla trascrizione avrebbero dovuto reputarsi validi. 6) L’ultimo rilievo concerne il regime delle spese, di cui la ricorrente invoca la modifica ai sensi dell’art. 91 c.p.c., in considerazione della fondatezza dei motivi esposti. 7) Vanno dunque affrontate le questioni preliminari riguardanti la competenza territoriale del giudice adito, come prospettate nel primo e nel secondo motivo.

Le due doglianze –che possono essere esaminate congiuntamente, originando da un identico presupposto –meritano accoglimento. 7.1) Va premesso che il controricorrente ha in proposito eccepito, anche accennando a “precedenti scritti difensivi”, che il richiamo finale in blocco delle condizioni generali di contratto avrebbe determinato la nullità, rilevabile d’ufficio, delle clausole vessatorie, mancando all’uopo l’attenzione del contraente debole in ordine all’onerosità delle clausole stesse. 7.2) Tale eccezione non può essere accolta.

Lo stesso assunto dei controricorrenti circa il rilievo da costoro dato nei precedenti gradi alla suddetta questione, fa intendere che i giudici di merito, occupandosi del contenuto della clausola, abbiano implicitamente rigettato l’eccezione.

E, in tema di clausole vessatorie, l'accertamento se la sottoscrizione apposta dal contraente integri o no il requisito della specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. rientra fra i compiti esclusivi del giudice di merito (Sez. 2, n. 8320 del 15 marzo 2022). 7.3) Per un verso, la Corte d’appello ha ribadito il convincimento del primo giudice che la chiamata in causa, a scopo di garanzia, del Comune di Palermo avesse radicato la competenza del Tribunale della stessa città, affermando in proposito “a seguito della chiamata in garanzia, da definirsi impropria, effettuata dalla società appellante nei confronti del Comune di Palermo, con riguardo alla quale era competente a decidere il Tribunale di detta circoscrizione, si è radicata la sua competenza a decidere anche sulle domande proposte dagli attori nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 33 c.p.c.”.

Tale ricostruzione non è condivisibile, giacché la lettera dell’art.32 c.p.c. consente lo spostamento di competenza solo allorquando la causa di garanzia ecceda i limiti di valore del giudice adito, ossia nell’ipotesi di processo originariamente incardinato avanti il Giudice di pace, rispetto al quale si può prospettare un’incompetenza per ragioni di valore.

La norma di cui all’art. 33 c.p.c. è stata richiamata impropriamente dalla sentenza impugnata, riferendosi alla differente fattispecie delle cause proposte contro più persone.

Come infatti è stato sottolineato da questa Suprema Corte, “in tema dicompetenza per territorio, con riferimento alla proposizione dell'azione di garanzia, poiché si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, e si configura invece la garanzia cosiddetta impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto, gli ordinari criteri dicompetenza territoriale, quali stabiliti dalla legge ocontrattualmente indicati dalle parti, non rimangono derogati dalla chiamata in causa del soggetto da cui il chiamante pretenda di essere garantito a titolo diverso (garanzia impropria) da quello dedotto in giudizio“ (Sez.

L., n. 8898 del 16 aprile 2014; Sez. 3, n. 1515 del 24 gennaio 2007). 7.4) Per altro verso, stabilisce l’art. 11 del contratto preliminare inter partes che “per tutte le questioni o divergenze che potessero insorgere sull’esecuzione e/o interpretazione degli accordi sopra stabiliti, nessuno escluso, le parti eleggono l’esclusiva competenza del [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna”.

Sul punto, la sentenza impugnata ha testualmente affermato: “detta previsione si riferisce alle controversie relative a pretese fondate sul contratto mentre, nel caso di specie, la pretesa degli attori era diretta, piuttosto, ad ottenerne la caducazione.

La determinazione della competenza, poi, va effettuata con esclusivo riferimento alla domanda principale di nullità, e non a quella avente carattere dichiaratamente subordinato, di esecuzione in forma specifica”.

Giova ricordare che la competenza per territorio si determina in base alla domanda principale e non già in base a quella riconvenzionale, come emerge dall'art. 36 cod. proc. civ., che stabilisce che il giudice della domanda principale decide anche sulla riconvenzionale.

Quest'ultima, infatti, può determinare uno spostamento di competenza solo quando ecceda per materia o per valore la competenza del giudice adito (Sez. 1, n. 2416 del 3 febbraio 2006).

E proprio sulla scorta della domanda principale di nullità del contratto, deve doverosamente considerarsi che la clausola derogatoria della competenza per territorio ivi inserita, riferita a tutte le controversie sorte nell'esecuzione del negozio, opera anche con riguardo alla controversia nella quale si voglia porre in discussione la validità stessa degli accordi, in quanto le operazioni relative agli effetti restitutori sono comunque afferenti allo sviluppo (in negativo) delle vicende contrattuali, dal momento che la richiesta restitutoria trova fondamento e causa in un’anomalia del rapporto, che trae, a sua volta, ragione dalla mancata (e controversa) esecuzione degli accordi inter partes.

Del resto, anche l’interpretazione complessiva della volontà delle parti (“nessuno escluso”), ai sensi dell’art. 1362 c.c., rende incongrua la limitazione della lettura della clausola alla versione accreditata dalla Corte d’appello (per un caso analogo cfr. Sez. 6-3, n. 4035 del 15 febbraio 2017). 8) Gli ulteriori motivi, riguardanti il merito della vicenda, restano necessariamente assorbiti. 9) [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto due motivi di ricorso incidentale. 9.1) Col primo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 17 l. n. 47/85, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

La Corte avrebbe applicato erroneamente il detto art. 17, irrilevante rispetto alla dichiarata nullità del contratto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. 9.2) Il secondo motivo attiene al regime delle spese.

Entrambi restano assorbiti dalla pronunzia sulla competenza.

In definitiva, vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso e dichiarati assorbiti i restanti del ricorso principale e di quello incidentale; la sentenza è cassata in relazione alle censure accolte e rinviata avanti il Tribunale di Ravenna, che provvederà altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.12412/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 809/2016 depositata il 29/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/11/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avanti il Tribunale di Palermo, esponendo di aver stipulato – il 16 maggio 1996 – un preliminare di compravendita riguardante un appartamento di Palermo, loc. [OSCURATO:PERSONA], e di avervi realizzato opere di completamento, per adibirlo ad uso residenziale. Assumendo l’impossibilità di ottenere il definitivo, per fatto imputabile a controparte, priva del titolo di proprietà e di commerciabilità del bene, l’attrice sollecitava la declaratoria di nullità del negozio per impossibilità dell’oggetto, con la condanna della società convenuta alla restituzione della somma versata a titolo di acconto, oltre agli esborsi sostenuti per la realizzazione delle opere edilizie sull’immobile. In via subordinata – qualora nel frattempo fosse stato rilasciato il certificato di destinazione urbanistica – instava per ottenere il trasferimento coattivo dell’immobile. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., oltre a chiedere il rigetto delle domande avversarie, invocava l’autorizzazione a chiamare in causa il Comune di Palermo, la società Calcemento (già [OSCURATO:SOCIETA]) e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per essere tenuta indenne da quanto eventualmente dovuto alla Roccella. I tre soggetti chiamati si costituivano ritualmente in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] assumeva la responsabilità esclusiva del Comune di Palermo e, avendo acquistato il terreno (poi alienato alla convenuta) dalla [OSCURATO:PERSONA], chiedeva – in via subordinata rispetto all’accoglimento della domanda principale dell’attrice – la declaratoria di nullità del suddetto contratto nonché di essere garantita dalla stessa Bondì e dal Comune per i risarcimenti eventualmente dovuti. [OSCURATO:PERSONA] aderiva alle domande della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] e comunque proponeva domanda di manleva nei confronti del Comune di [OSCURATO:SOCIETA]. dalla quale aveva acquistato l’intero comprensorio di terreno su cui insisteva l’appezzamento conteso. Il Comune di Palermo concludeva per la reiezione delle domande svolte nei suoi confronti. In esito all’istruzione probatoria, il giudice adito dichiarava la nullità del preliminare 16 maggio 1996 fra attrice e società convenuta, che condannava alla restituzione dell’acconto versato, rigettando invece la domanda di rimborso delle spese affrontate dalla promissaria acquirente per il completamento del manufatto e per le spese condominiali nonché le ulteriori istanze. Su gravame della s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] ed appello incidentale di Mario e [OSCURATO:PERSONA] (quali eredi della Roccella) nonché della [OSCURATO:SOCIETA] (medio tempore subentrata alla Calcemento), con sentenza n. 809, pubblicata il 29 aprile 2016, la Corte d’Appello di Palermo respingeva l’impugnazione, confermando integralmente la sentenza di primo grado. La Corte d’appello ribadiva la competenza territoriale del giudice adito, sostenendo che la clausola derogativa non potesse trovare applicazione, riferendosi detta previsione a controversie relative a pretese fondate sull’esecuzione e non sulla caducazione del contratto, reputava tardiva l’eccezione relativa alla mancanza della qualità di eredi in capo agli Indorante, riconfermava il valore di efficacia riflessa del giudicato formatosi in sede penale, anche ai fini della valutazione della buona fede e rigettava altresì le ragioni degli appellanti incidentali. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di sei motivi. Resistono con controricorso Mario e [OSCURATO:PERSONA] nonché il Comune di Palermo e la [OSCURATO:SOCIETA], quest’ultima per aderire al ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e svolgere due motivi di ricorso incidentale. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, assorbiti tutti gli altri. In prossimità della pubblica udienza, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memorie ex art.378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 nn. 2, 3 e 4 c.p.c., la ricorrente assume la violazione degli artt. 28 e 29 c.p.c. nonché la violazione degli artt. 31-36 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto derogata la competenza del Foro di Ravenna, avendo la stessa [OSCURATO:PERSONA] svolto una domanda di garanzia nei confronti del Comune di Palermo. 2) Attraverso la seconda censura, proposta anch’essa ai sensi dell’art. 360 nn. 2, 3 e 4c.p.c., la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt. 28, 29, 31 e 36 c.p.c. nonché degli artt. 1362 e ss. c.c., lamentando l’erroneità della statuizione relativa alla competenza territoriale anche con riguardo alla ritenuta limitata disciplina delle controversie sull’esecuzione e interpretazione degli accordi e non anche quelle sulla nullità. Ed invece la contesa si sarebbe imperniata sul tema dell’eseguibilità o no del contratto, mentre tanto la lettera della clausola quanto l’intenzione delle parti sarebbero state nel senso di dare massima ampiezza possibile alla previsione. 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., per avere i giudici di secondo grado ritenuto tardivamente sollevata la questione sulla qualità di eredi degli Indorante, trascurando la considerazione che sia intendendolo un problema di titolarità attiva del rapporto controverso, sia intendendolo un problema di legitimatio ad causam,si sarebbe trattato di argomento rilevabile d’ufficio. 4) La quarta, complessa lagnanza, articolata su quattro profili, è volta a denunciare una serie di violazioni e false applicazioni di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. La Corte di merito avrebbe ritenuto vincolante lo svolgimento dei fatti accertato dal giudice penale, in assenza delle odierne parti in causa, illecite le concessioni rilasciate per non essere state soddisfatte le esigenze dell’agricoltura e per la mancanza di un piano di lottizzazione, irrilevanti le condotte della P.A. e privo di rilievo il tema della buona fede, con ciò violando l’art. 111 Cost., l’art. 6 CEDU, l’art. 2909 c.c., l’art. 39 comma 3° L.R. Sicilia n. 19/72 e l’art. 12 preleggi. 5) La quinta censura attiene alla violazione e falsa applicazione dell’art. 18 commi 7° e 9° l. n. 47/1985 nonché alla violazione e falsa applicazione degli artt.12 preleggi, 3, 24, 111, 113, 41, 42, 97 e 98 Cost., 6 e 7 CEDU e prot. N. 1 alla CEDU,ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. La nullità dell’atto era stata affermata dalla Corte d’Appello ex art. 1418 c.c., pur senza che il Comune avesse ordinato la sospensione dei lavori, benché l’art. 18 cit. prevedesse un caso speciale di nullità degliatti sugli immobili, successivamente alla trascrizione del provvedimento comunale. In altri termini, avrebbe dovuto essere applicata la disciplina speciale, con la conseguenza che tutti gli atti precedenti alla trascrizione avrebbero dovuto reputarsi validi. 6) L’ultimo rilievo concerne il regime delle spese, di cui la ricorrente invoca la modifica ai sensi dell’art. 91 c.p.c., in considerazione della fondatezza dei motivi esposti. 7) Vanno dunque affrontate le questioni preliminari riguardanti la competenza territoriale del giudice adito, come prospettate nel primo e nel secondo motivo. Le due doglianze –che possono essere esaminate congiuntamente, originando da un identico presupposto –meritano accoglimento. 7.1) Va premesso che il controricorrente ha in proposito eccepito, anche accennando a “precedenti scritti difensivi”, che il richiamo finale in blocco delle condizioni generali di contratto avrebbe determinato la nullità, rilevabile d’ufficio, delle clausole vessatorie, mancando all’uopo l’attenzione del contraente debole in ordine all’onerosità delle clausole stesse. 7.2) Tale eccezione non può essere accolta. Lo stesso assunto dei controricorrenti circa il rilievo da costoro dato nei precedenti gradi alla suddetta questione, fa intendere che i giudici di merito, occupandosi del contenuto della clausola, abbiano implicitamente rigettato l’eccezione. E, in tema di clausole vessatorie, l'accertamento se la sottoscrizione apposta dal contraente integri o no il requisito della specifica approvazione per iscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. rientra fra i compiti esclusivi del giudice di merito (Sez. 2, n. 8320 del 15 marzo 2022). 7.3) Per un verso, la Corte d’appello ha ribadito il convincimento del primo giudice che la chiamata in causa, a scopo di garanzia, del Comune di Palermo avesse radicato la competenza del Tribunale della stessa città, affermando in proposito “a seguito della chiamata in garanzia, da definirsi impropria, effettuata dalla società appellante nei confronti del Comune di Palermo, con riguardo alla quale era competente a decidere il Tribunale di detta circoscrizione, si è radicata la sua competenza a decidere anche sulle domande proposte dagli attori nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 33 c.p.c.”. Tale ricostruzione non è condivisibile, giacché la lettera dell’art.32 c.p.c. consente lo spostamento di competenza solo allorquando la causa di garanzia ecceda i limiti di valore del giudice adito, ossia nell’ipotesi di processo originariamente incardinato avanti il Giudice di pace, rispetto al quale si può prospettare un’incompetenza per ragioni di valore. La norma di cui all’art. 33 c.p.c. è stata richiamata impropriamente dalla sentenza impugnata, riferendosi alla differente fattispecie delle cause proposte contro più persone. Come infatti è stato sottolineato da questa Suprema Corte, “in tema dicompetenza per territorio, con riferimento alla proposizione dell'azione di garanzia, poiché si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, e si configura invece la garanzia cosiddetta impropria quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto, gli ordinari criteri dicompetenza territoriale, quali stabiliti dalla legge ocontrattualmente indicati dalle parti, non rimangono derogati dalla chiamata in causa del soggetto da cui il chiamante pretenda di essere garantito a titolo diverso (garanzia impropria) da quello dedotto in giudizio“ (Sez. L., n. 8898 del 16 aprile 2014; Sez. 3, n. 1515 del 24 gennaio 2007). 7.4) Per altro verso, stabilisce l’art. 11 del contratto preliminare inter partes che “per tutte le questioni o divergenze che potessero insorgere sull’esecuzione e/o interpretazione degli accordi sopra stabiliti, nessuno escluso, le parti eleggono l’esclusiva competenza del [OSCURATO:PERSONA] di Ravenna”. Sul punto, la sentenza impugnata ha testualmente affermato: “detta previsione si riferisce alle controversie relative a pretese fondate sul contratto mentre, nel caso di specie, la pretesa degli attori era diretta, piuttosto, ad ottenerne la caducazione. La determinazione della competenza, poi, va effettuata con esclusivo riferimento alla domanda principale di nullità, e non a quella avente carattere dichiaratamente subordinato, di esecuzione in forma specifica”. Giova ricordare che la competenza per territorio si determina in base alla domanda principale e non già in base a quella riconvenzionale, come emerge dall'art. 36 cod. proc. civ., che stabilisce che il giudice della domanda principale decide anche sulla riconvenzionale. Quest'ultima, infatti, può determinare uno spostamento di competenza solo quando ecceda per materia o per valore la competenza del giudice adito (Sez. 1, n. 2416 del 3 febbraio 2006). E proprio sulla scorta della domanda principale di nullità del contratto, deve doverosamente considerarsi che la clausola derogatoria della competenza per territorio ivi inserita, riferita a tutte le controversie sorte nell'esecuzione del negozio, opera anche con riguardo alla controversia nella quale si voglia porre in discussione la validità stessa degli accordi, in quanto le operazioni relative agli effetti restitutori sono comunque afferenti allo sviluppo (in negativo) delle vicende contrattuali, dal momento che la richiesta restitutoria trova fondamento e causa in un’anomalia del rapporto, che trae, a sua volta, ragione dalla mancata (e controversa) esecuzione degli accordi inter partes. Del resto, anche l’interpretazione complessiva della volontà delle parti (“nessuno escluso”), ai sensi dell’art. 1362 c.c., rende incongrua la limitazione della lettura della clausola alla versione accreditata dalla Corte d’appello (per un caso analogo cfr. Sez. 6-3, n. 4035 del 15 febbraio 2017). 8) Gli ulteriori motivi, riguardanti il merito della vicenda, restano necessariamente assorbiti. 9) [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto due motivi di ricorso incidentale. 9.1) Col primo, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 17 l. n. 47/85, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. La Corte avrebbe applicato erroneamente il detto art. 17, irrilevante rispetto alla dichiarata nullità del contratto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. 9.2) Il secondo motivo attiene al regime delle spese. Entrambi restano assorbiti dalla pronunzia sulla competenza. In definitiva, vanno accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso e dichiarati assorbiti i restanti del ricorso principale e di quello incidentale; la sentenza è cassata in relazione alle censure accolte e rinviata avanti il Tribunale di Ravenna, che provvederà altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale; dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale;
Sentenza Cassazione n. 36358/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris