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CassazionesentenzaSezione F

Cassazione n. 36755/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Gli avv. delle parti civili di seguito indicati trasmettevano conclusioni e nota spese: avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 3.861,00, oltre accessori di legge.

L'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva anche la condanna ali [OSCURATO:PERSONA] di Portogruaro a mezzo del difensore depositava memoria con la quale insisteva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Trieste, procedendo con le forme del giudizio abbreviato, confermava la responsabilità del ricorrente per il reati di associazione a delinquere, truffa, raccolta abusiva del risparmio (art. 166 D.Igs n. 58 del 1998 ), esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 D.lgs n. 385 del 1993) , autoriciclaggio; reati tutti consumati in danno di oltre duemilacinquecento persone offese.

La Corte rideterminava il trattamento sanzionatorio, riconoscendo la continuazione tra tutti i reati contestati ed infliggeva al [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della diminuente per il rito, la pena finale di anni dieci di reclusione ed euro 20.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Gaiatto che deduceva:

2.1. violazione di legge (416 cod. pen) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della condanna per il reato associativo.

Si deduceva: (a) che la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui, da un lato, assegnava un valore dimostrativo centrale alla triade di associati "Gaiatto, Romani, Rade" e, dall'altro, riteneva plausibile anche l'inquadramento della Rade come vittima; (b) in secondo luogo che la durata limitata dell'attività illecita, non sarebbe compatibile con il riconoscimento dell'associazione, che per sussistere, deve essere progettata per avere una durata "indefinita" ed un perdurante programma criminale; la ontologica stabilità dell'associazione non sarebbe dunque compatibile con la contrazione temporale dell'attività illecita.

2.2. Violazione di legge (416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato associativo: non sarebbe sufficiente a dimostrare l'elemento soggettivo la comunicazione, ancorché quotidiana, tra il Gaiatto ed i correi; inoltre, al fine di dimostrare la sussistenza del dolo, la Corte di appello avrebbe illegittimamente valorizzato il numero delle persone coinvolte e quello dei reati commessi.

Si deduceva, infine, che l'intreccio dei rapporti tra persone non legate da vincoli parentali non è elemento idoneo ad integrare la prova dell'elemento soggettivo del reato associativo.

2.3. Violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte inquadrate nella fattispecie prevista dall'art. 640 cod. pen.: tenuto conto che al momento della stipula dei contratti i clienti sarebbero stati consapevoli del fatto che il Gaiatto operava senza autorizzazioni (dato che nell'aprile 2016 la Consob ed Altroconsumo avevano pubblicato l'inibitoria nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente), avrebbe dovuto escludersi che la conclusione dei contratti potesse essere frutto di condotte fraudolente; il fatto che le somme ricavate dalla raccolta fossero state, in parte, utilizzate per finalità estranee al pattuito potrebbe, al più, integrare una condotta di appropriazione indebita (come emergerebbe dalle indagini difensive allegate all'atto d'appello).

A ciò si aggiungerebbe che la violazione dell'articolo 166 TUF avrebbe potuto essere riconosciuta solo per le condotte perfezionate in Italia, attraverso un soggetto giuridico ivi operante, ma non con riferimento all'attività svolta in Slovenia e in Croazia, luoghi nei quali il ricorrente, indotto in errore dai suoi consulenti, riteneva di potere operare senza autorizzazioni;

2.4. violazione di legge (art. 166 TUF e 47 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato previsto dall'articolo 166 TUF: la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con quanto allegato dalla difesa in ordine alla insussistenza dell'elemento psicologico; infatti dalle indagini difensive e, segnatamente, dalle dichiarazioni rese da Komparic sarebbe emerso che il ricorrente avrebbe agito nella consapevolezza di avere ottenuto all'estero un'autorizzazione, invero inesistente, in ciò rassicurato sia da Bariggi, commercialista con peculiare esperienza nel mercato finanziario, sia dalla Perusko.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'articolo 112 cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 166 TUF.

Si deduceva: (a) in primo luogo che tutte le ipotesi di abusivismo finanziario singolarmente commesse costituirebbero dei reati istantanei "autonomi" imputabili ai singoli autori; (b) in secondo luogo, che il riconoscimento dell'aggravante in relazione ai reati-fine dell'associazione contestata costituirebbe una violazione del divieto di ne bis in idem, in quanto un medesimo elemento fattuale - il numero di persone coinvolte nella attività illecita - sarebbe stato posto alla base del riconoscimento sia della responsabilità per il reato associativo, che della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 112 cod. pen. 2.6.

Violazione di legge vizio dì motivazione in relazione riconoscimento della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2) cod. pen: in primo luogo si deduceva che la raccolta illecita del risparmio, e la associazione ad essa funzionale, costituirebbero una condizione necessaria" per la consumazione delle truffe, sicché, in relazione ai reati previsti dall'art. 416 cod. pen. e dall'art. 166 TUF non avrebbe potuto essere riconosciuta la aggravante teleologica.

In secondo logo si allegava che il riconoscimento del vincolo della continuazione non sarebbe compatibile con quello dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2) cod. pen., essendo illogico che il medesimo elemento, incidente sul profilo soggettivo, possa produrre contestualmente la contrazione della pena (correlata al riconoscimento della continuazione), ed il suo aggravamento (correlato al riconoscimento della circostanza prevista dall'articolo 61 numero 2 cod.pen.).

2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità per il reato previsto dall'articolo 132 TUB: l'attività di erogazione dei finanziamenti non sarebbe avvenuta in maniera sistematica e, dunque, non sarebbe stata orientata verso un pubblico indeterminato, ma solo verso una ristretta cerchia di soggetti; la condotta contestata sarebbe stata solo funzionale a garantire il buon finanziamento del sistema ideato dato che garantiva sicure entrate, ma non era orientato ad offrire finanziamenti ad un pubblico indeterminato.

2.8. Violazione di legge (art. 62 bis. cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: queste avrebbero dovuto essere riconosciute in ragione del fatto che il Gaiatto avrebbe reso dichiarazioni confermative sia della propria responsabilità, che di quella di altre persone; a ciò si aggiungerebbe che lo stesso sarebbe stato vittima di estorsione da parte di gruppi criminali facenti capo alla camorra e che tale circostanza lo avrebbe indotto a reperire del denaro anche con sistemi illeciti.

Tali emergenze, sarebbero state allegate con la memoria del 15 luglio 2020, ma non sarebbero state considerate dalla Corte di appello.

2.9. Violazione di legge il vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: la Corte avrebbe illegittimamente ritenuto che il reato più grave fosse quello previsto dal capo 6) (violazione dell'art. 166 TUF), invece che quello di autoriciclaggio.

Si deduceva, inoltre, che l'applicazione della continuazione, ed al limite del triplo) avrebbe dovuto fare riferimento alla pena base stabilita per il reato più grave e quindi non superare i complessivi anni dodici e mesi nove di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi quattro motivi di ricorso sono inammissibili in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).1.1.Nel dettaglio: contrariamente a quanto dedotto con il primo motivo di ricorso, la Corte d'appello offriva una esaustiva motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione: la Corte di merito precisava la motivazione già offerta su punto dal Tribunale e chiariva che l'associazione non doveva considerarsi limitata al nucleo "Gaiatto - [OSCURATO:PERSONA]", dato che la struttura inizialmente composta da questi tre associati si era progressivamente ampliata aggregando numerosi altri promotori, essenziali per diffondere sul territorio la rete di raccolta illecita del risparmio (pag. 123).

Anche l'ipotetico inquadramento della Rade come vittima veniva espressamente considerato dalla Corte e valutato come ininfluente ai fini del riconoscimento della sussistenza dell'associazione, tenuto conto della sicura sussistenza di un nucleo iniziale di associati, progressivamente esteso agli altri sodali (pagg. 123 e 124 della sentenza impugnata).

Quanto al tema, proposto anch'esso con il primo motivo, della "durata limitata" del consorzio illecito e della sua ipotetica incompatibilità con il riconoscimento della responsabilità per il reato associativo, il collegio ribadisce che, ai fini della configurabilità di una associazione a delinquere, è necessaria l'esistenza di un programma criminoso che preveda un numero indeterminato di delitti da commettere, ben potendo tuttavia l'associazione essere progettata per operare per un tempo determinato (Sez. 5, Sentenza n. 41720 del 13/09/2019, Magliacano, Rv. 277531; Sez. 6, Sentenza n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099 - 01).

E che ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso), non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale (Sez. 2, Sentenza n. 52005 del 24/11/2016, Panni, Rv. 268767 - 01).

Non esiste dunque, contrariamente a quanto dedotto, nessuna incompatibilità tra la durata limitata del vincolo 43 configurabilità del reato associativo.

1.2. E' inammissibile anche il secondo motivo, che contesta il percorso argomentativo posto a sostegno del riconoscimento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato associativo.

Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello motivava in modo accurato e persuasivo anche con riguardo alla componente soggettiva del reato, da un lato, evidenziando la piena consapevolezza del vincolo in capo ai componenti del nucleo centrale del organizzazione (Rade, Nicodemo, Drigo, Trevisan e Minighini): e, dall'altro, rilevando che anche la rete dei promotori era composta da persone pienamente consapevoli dell'esistenza della struttura, come si evinceva dal fatto che nessuno di loro era abilitato a raccogliere il risparmio, che gli stessi svolgevano consapevolmente una attività riferibile ad una società di diritto estero, e che era a loro nota anche la rete di persone e mezzi a cui gli stessi facevano quotidiano riferimento per gestire fraudolentemente l'attività di raccolta del risparmio (pag. 124 della sentenza impugnata).

Si trattava di un compendio probatorio che dimostra pienamente la sussistenza dell'elemento soggettivo, confermando e rafforzando le valutazioni del primo giudice, che aveva fatto riferimento agli elementi sopra indicati sia al fine di dimostrare la sussistenza dell'associazione, che al fine di provare la consapevolezza dei consociati di appartenere ad un gruppo organizzato dedito alla raccolta abusiva del risparmio

1.3. Anche le contestazioni, proposte con il terzo motivo, dirette a censurare la motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa, nel periodo successivo all'intervento della Consob (2016), si risolvono nella richiesta di rivalutare le prove, invero accuratamente analizzate dai giudici di entrambi i gradi di merito che hanno tracciato un percorso argomentativo, solido, privo di illogicità e resistente alle censure avanzate dal ricorrente.

Segnatamente: la Corte di appello, confermando le valutazioni del Tribunale, rilevava con il Gaiatto operasse tramite la "[OSCURATO:PERSONA]", società che, anche dopo il 2016, manteneva lo stesso nome, pur avendo una nuova sede a Capodistria.

E che, anche dopo l'intervento della Consob, le modalità con le quali veniva posta in essere l'azione fraudolenta rimanevano identiche.

La Corte di appello riteneva che le prove raccolte avessero dimostrato univocamente che il Gaiatto aveva agito sempre utilizzando le medesime modalità fraudolente, sia rappresentando falsamente ai clienti che l'investimento avrebbe garantito la restituzione del capitale e di un guadagno minimo (del 10%), sia assumendosi l'impegno ad erogare capitale e guadagni entro un massimo di sei giorni dalla richiesta.

Si trattava di clausole menzognere, come confermavano - tra l'altro - le prove che avevano dimostrato che solo una piccola parte degli investimenti raccolti venivano riversati sulla piattaforma Forex, utilizzata solo per attrarre gli investitori, mentre il denaro veniva versato sui conti personali del Gaiatto (pagg. 130 e 131 della sentenza impugnata).

Rispetto a questa articolata condotta artificiosa, non rilevava il fatto che il denaro raccolto potesse essere canalizzato, o investito, da società straniere, né tantomeno che il ricorrente avesse rappresentato con convinzione - ipotetica - ai propri clienti che le società straniere non richiedevano alcuna abilitazione.

In sintesi: la Corte di appello rilevava una condotta tipicamente truffaldina in quanto il Gaiatto, consapevole di non poter svolgere alcuna attività lecita di raccolta di risparmio in Italia, si era servito del paravento delle società estere per rassicurare i clienti sulla possibilità di investire sulla piattaforma Forex, eludendo il divieto della Consob, continuando, anche dopo il 2016, a fornire consapevolmente false informazioni al fine di rassicurare i clienti sulla sicurezza dell'investimento.

1.4. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello forniva una esaustiva ed accurata motivazione in ordine la sussistenza dell'elemento soggettivo relativo al reato previsto dall'articolo 166 TUF.

Veniva infatti evidenziato come il ricorrente fosse perfettamente consapevole che non esistevano alternative all'autorizzazione della Consob per operare sulla piattaforma forex; e che, pertanto, l'attività di massiva - quanto indebita - raccolta del risparmio, unitamente alla creazione di società estere, utilizzate come paraventi formali per opporre alle (rare) richieste di chiarimento dei clienti un'apparenza di liceità, non ostavano alla rilevazione dell'elemento soggettivo, anche tenuto conto del fatto che le società estere servivano solo da "cassa" per i risparmi raccolti in Italia (pag. 134 della sentenza impugnata).

Anche in questo caso la motivazione offerta dalla Corte territoriale non si presta ad alcuna censura, essendo priva di vizi logici manifesti e decisivi, oltre che aderente alle emergenze processuali.

2. Le doglianze proposte con il quinto motivo di ricorso sono in parte infondate, in parte inammissibili.

2.1. Sono inammissibili le censure rivolte nei confronti del riconoscimento dell'aggravante prevista dell'art. 112 cod. pen. in relazione al reato di abusivismo finanziario nella parte in cui si allega che i reati-fine sarebbero stati consumati "singolarmente" dai vari associati: la doglianza - che involge la valutazione di profili di merito correlati alla ricostruzione del fatto - è stata proposta solo in questa sede, con insanabile interruzione della catena devolutiva.

Sul punto il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256631).

A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263271)

4.2. Il quinto motivo è, invece, infondato nella parte in cui denuncia la violazione del divieto del ne bis in idem in relazione al contestuale riconoscimento sia della responsabilità per il reato associativo, che di quella per la consumazione dei reati-fine, nella dimensione aggravata dal concorso di un numero di persone superiore a cinque.

Si deduceva che lo stesso elemento di fatto - ovvero il numero delle persone - sarebbe stato posto alla base sia dell'accertamento di responsabilità per il reato associativo, che del riconoscimento della sussistenza dell'elemento circostanziale previsto dall'art. 112 comma 1 cod. pen.

In via generale, il collegio ribadisce che per verificare l'idem factum, alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, è necessario che l'autorità giudiziaria confronti i fatti contestati «sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico»: solo la coincidenza di questi elementi consente di affermare che si procede per fatti identici (Corte cost n. 200 del 2016): si tratta di indicazioni che confermano quanto già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez.

U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01) Nel caso in esame, sebbene l'elemento di fatto che integra l'aggravante - ovvero il numero di persone superiore a cinque - coincida in parte con quello che concorre a determinare il reato associativo, tipicamente a concorso necessario, tale situazione non si traduce in una violazione del divieto di perseguire più volte lo stesso fatto: la molteplicità di persone, infatti, da un lato, struttura il reato associativo, a concorso necessario, e, dall'altro, innestandosi su una fattispecie che, nella sua dimensione tipica, è monosoggettiva, ne modifica sensibilmente la componente oggettiva, rendendolo più pericoloso ed allarmante.

Si tratta di una conclusione che trova conforto nella giurisprudenza che ha ritenuto l'aggravante in questione compatibile con i reati a concorso necessario diversi dall'associazione: è stato infatti affermato che la circostanza aggravante dell'essere stato, il reato, commesso da cinque o più persone (art. 112 comma secondo, n. 1 cod. pen.) trova applicazione unicamente in relazione ai reati che restano realizzati dalla partecipazione di due persone soltanto, e non anche ai reati a plurisoggettività "multipla", come l'associazione per delinquere nei quali il maggior numero di concorrenti è connaturale all'essenza della fattispecie (Sez. 5, Sentenza n. 38252 del 05/07/2004, Ren, Rv. 230236 - 01).

Del pari, con riguardo al reato di corruzione, si è affermato che la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., è applicabile ai reati a concorso necessario, fatta eccezione di quelle fattispecie che richiedono espressamente un maggior numero di concorrenti come elemento essenziale del reato, sicché la stessa trova applicazione nel reato di corruzione propria in atti giudiziari (sempre che concorrano non meno di quattro persone oltre quelle la cui partecipazione è necessaria e senza che rilevi, ai fini del computo numerico, il fatto che ad alcuni concorrenti sia attribuibile un apporto unitario perché appartenenti ad uno stesso centro di interessi: Sez. 6, Sentenza n. 33435 del 04/05/2006 Battistella, Rv. 234366 - 01).

Anche con riguardo al reato di violenza sessuale di gruppo, si è affermato che un numero di agenti maggiore di quello minimo richiesto dalla norma ben può costituire un quid pluris apprezzabile quale fattore circostanziale che manifesta un carattere di più intensa pericolosità ed è idoneo a determinare maggior allarme sociale (Sez. 3, Sentenza n. 6714 del 09/11/2017, dep. 2018, C., Rv. 272098).

Nel solco tracciato da tale condivisa giurisprudenza, il collegio ritiene che l'aggravante prevista dall'art. 112 comma 1 cod. pen. può essere riconosciuta in relazione ai reati a concorso necessario, ma non in relazione all'associazione per delinquere in quanto è la stessa fattispecie astratta che indica lo "speciale" numero di persone idoneo ad aggravare la condotta: l'art. 416 comma 5 cod. pen. prevede infatti l'aggravamento della pena «se il numero degli associati è di dieci o più» (art. 416 comma 5 cod. pen.).

La scelta di stabilire espressamente il numero di persone idoneo ad aggravare la condotta-base del reato associativo esclude, in applicazione del principio di specialità, che condotte inquadrabili nel reato previsto dall'art. 416 cod. pen. possano ritenersi aggravate ai sensi dell'art. 112 comma 1 cod. pen.

In sintesi, può essere affermato: (a) che l'aggravante prevista dall'art. 112 comma 1 cod. pen. non si applica al reato associativo in ragione del fatto che la soglia di aggravamento della pericolosità è stabilita dall'art. 416, comma 5 cod. pen., quando il numero degli associati è superiore a dieci, prescrizione che ha natura speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 112 comma 1 cod. pen. che prevede, in via generale, che il reato è aggravato quando il numero di persone è superiore a cinque; (b) che non si realizza una violazione del divieto di ne bis in idem quando l'aggravante comune prevista dall'art. 112 comma 1 cod. pen. è riconosciuta in relazione ai reati- fine dell'associazione: altro è, infatti, il ruolo del "numero di persone" con riguardo al reato associativo, che è necessariamente plurisoggettivo e prevede una aggravante speciale relativa al numero di persone superiore a dieci; altro è il ruolo del "numero di persone" nei reati monosoggettivi, o a concorso necessario, in relazione ai quali la condotta che risulta dall'innesto sulla fattispecie-base dell'elemento circostanziale del numero di persone superiore a cinque risulta di fatto "modificata", con un sensibile aggravio di pericolosità.

In linea con tale ricostruzione ermeneutica, la Corte d'appello riteneva legittimo il riconoscimento dell'aggravante rilevando la non sovrapponibilità del reato-fine aggravato dal concorso di cinque o più persone alla condotta di partecipazione alla associazione per delinquere, che peraltro, nel caso di specie, risultava aggravata dalla partecipazione di un numero di persone superiore a dieci (pag. 135 della sentenza impugnata).

3. E' infondato il sesto motivo di ricorso, con il quale si contestava la compatibilità dell'aggravante del nesso teleologico, sia con i reati in concorso formale, che con il contestuale riconoscimento del vincolo della continuazione.

3.1. In via preliminare il collegio rileva che è stato legittimamente riconosciuto il concorso formale tra le truffe ed il reato previsto dall'art. 166 TUF.

Sul punto si riafferma il reato di abusivismo finanziario, previsto dall'art. 166, comma 1, del D.Igs 24 febbraio 1998, n. 58, può concorrere con quello di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l'abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili, nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati; la truffa è invece reato istantaneo di danno, che, per la sua esistenza, richiede l'effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell'uso di artifizi o raggiri e di una preordinata volontà di gestire il risparmio altrui in modo infedele, e si consuma al momento della produzione dell'effettivo pregiudizio del raggirato e del conseguimento dell'ingiusto profitto dell'agente (Sez. 5 - , Sentenza n. 32514 del 16/10/2020, Chendi, Rv. 279873 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 22597 del 24/02/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252958 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 28157 del 03/02/2015, Lande, Rv. 264916).

Tanto premesso, con specifico riguardo al tema della legittima del riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico, si riafferma che la stessa è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro (Sez. 6 - , Sentenza n. 14168 del 22/01/2020, Z., Rv. 278844 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 29486 del 19/05/2009, Kotbani, Rv. 244434).

Per la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2) cod. pen. non è, infatti, necessario che si verifichi un collegamento tra condotte distinte, poste in essere in successione cronologica, dato che è sufficiente che - pur in presenza di una medesima condotta idonea a ledere due beni giuridici - i relativi reati presentino un collegamento "funzionale", essendo identificabile un nesso di strumentalità tra gli stessi.

Nel caso di specie la condotta di raccolta abusiva del risparmio è in rapporto strumentale con la truffa che, pur consumandosi all'atto della consegna del denaro, presuppone una specifica azione fraudolenta diretta ad ingannare i risparmiatori sulla destinazione delle somme investite.In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'aggravante del nesso teleologico in quanto la raccolta abusiva di risparmio era sicuramente funzionale alla realizzazione delle truffe (pag. 136 della sentenza impugnata).

3.2. Quanto alla compatibilità dell'aggravante con la continuazione si ribadisce che non sussiste incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione e l'aggravante del nesso teleologico, agendo il primo sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso ed essendo il secondo connotato dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro (Sez. 2, Sentenza n. 46638 del 09/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253901 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 48317 del 17/11/2004, [OSCURATO:PERSONA]. 230427).

L'aggravante teleologica ha natura soggettiva ed implica la specifica direzione della volontà verso la consumazione del reato collegato producendo un sensibile aggravamento della intensità del dolo (Sez. 5, Sentenza n. 11497 del 26/09/2000, Carbone, Rv. 217977); diversamente il vincolo della continuazione non ha natura "circostanziale", ma è riconoscibile in relazione alla rilevazione di un comune ed originario disegno criminoso, non valorizzato dal legislatore al fine di contenere la pena.

Per quanto risalente resta infatti valida l'affermazione secondo cui l'istituto della continuazione non dà luogo né ad una circostanza aggravante, né ad una attenuante, ma configura semplicemente una unità giuridica, in cui le singole infrazioni sono riannodate a quel prius psicologico, che costituisce il disegno criminoso, quale espressione dell'elemento subiettivo, che si distingue dalla comune nozione del dolo.

L'art 81, ultimo comma cod. pen., infatti, stabilisce che le diverse violazioni si considerano come un solo reato, e ciò per effetto della finzione giuridica che il legislatore, ispirato dal principio del favor rei, ha inteso creare in omaggio a particolari ragioni di equità, sancendo una eccezione all'istituto del concorso di reati (Sez.

U, Ordinanza n. 19 del 20/12/1969, dep 1970, Spizzichino, Rv. 114067 - 01). 4.È manifestamente infondato anche il settimo motivo che reitera la doglianza, già avanzata con la prima impugnazione, secondo cui mancherebbero gli elementi costitutivi del reato previsto dell'articolo 132 TUB, in relazione al fatto che i prestiti non sarebbero stati proposti ad un pubblico indeterminato.

Contrariamente a quanto dedotto, con motivazione aderente alle emergenze processuali, che esprime una valutazione di merito non rivisitabile in sede di legittimità, la Corte di appello rilevava che il fatto che le richieste provenissero, in alcuni casi, dalle stesse persone che avevano effettuato gli investimenti, non consentiva di ritenere il carattere "privato" dell'attività, sia per il numero delle persone coinvolte, sia per l'entità dei prestiti erogati, sia infine perché «con il consueto sistema del passa parola» il ricorrente si proponeva sulla piazza delle attività finanziarie quindi verso un pubblico indeterminato di sottoscrittori «come colui che poteva da una parte raccogliere risparmio investirli con la promessa di lucrosi rendimenti e dall'altra erogare e prestiti e condizioni parimenti appetibili»; si rilevava inoltre che molti di coloro che avevano richiesto il finanziamento non erano già clienti investitori del Gaiatto (pag. 137).

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianze difensive, che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità.

5. Il motivo che contesta la legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato.

Il collegio ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986) Nel caso in esame la Corte di appello rilevava come il ricorrente, piuttosto che fornire un proficuo contributo all'accertamento dei fatti, aveva tentato di ingannare persino l'autorità giudiziaria, fornendo nel corso dei suoi interrogatori indicazioni non veritiere protese a minimizzare i gravi fatti contestati.

Riteneva pertanto che le dichiarazioni del Gaiatto sì risolvessero in parziali e generiche ammissioni e che lo stesso, pur promettendo di collaborare con l'autorità giudiziaria, di fatto non aveva fornito alcun contributo concreto.

Tali elementi unitamente alle gravi modalità di consumazione delle condotte contestate ostavano alla concessione delle attenuanti atipiche, tenuto conto sia della gravità e persistenza dei reati contestati, sia della assenza di concreti segnali di resipiscenza (pag. 146 della sentenza impugnata).

Si tratta di una motivazione accurata, priva di vizi logici, aderente alle emergenze processuali e rispettosa delle linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità, che non si presta ad alcuna censura in questa sede.

6. Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo che contesta sia l'identificazione del reato in relazione al quale è stata determinata la pena base, sia i criteri utilizzati per effettuare l'aumento per la continuazione.

6.1. Con riguardo alla identificazione della violazione più grave della progressione criminosa unificata dal vincolo della continuazione, il collegio riafferma che la stessa va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice, in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez.

U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01).Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, veniva legittimamente identificato come più grave il reato di cui al capo 6), con il quale si contestavano condotte inquadrabili nell'art. 166 TUF, tenuto conto che la relativa pena edittale doveva essere considerata nella dimensione circostanziale, ovvero comprensiva dell'aumento correlato al riconoscimento delle due aggravanti contestate e riconosciute.

6.2. Quanto alle contestazioni relative alla identificazione del massimo aumento correlato al riconoscimento della continuazione il collegio osserva, in primo luogo, che si tratta di contestazioni tardive, in quanto non proposte con la prima impugnazione nei confronti di un tetto calcolato dal Tribunale con le stesse modalità utilizzate dalla Corte di appello (pag. 57 della sentenza di primo grado).

Vale comunque la pena di precisare che il tetto massimo della pena infliggibile all'esito degli aumenti per la continuazione non può essere definito in relazione alla sanzione in concreto inflitta per il reato più grave al netto dell'aumento applicato per le circostanze: le circostanze - secondo la autorevole giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez.

U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01) sono infatti decisive per identificare la violazione da porre come "base" della pena per il reato continuato; in coerenza con tale scelta ermeneutica si ritiene che l'aumento e la diminuzione, "in concreto" applicate all'esito del riconoscimento delle circostanze riferite al reato più grave, debbano essere valutati anche per identificare la massima sanzione infliggibile con la continuazione, ovvero "il triplo" della pena inflitta per la violazione più grave.

Pertanto nessuna censura può essere rivolta nei confronti della sentenza impugnata che si è attenuta alle indicate linee ermeneutiche (pena base per il reato più grave: anni quattro di reclusione euro 10.000 di multa, aumentata di un anno per le due aggravanti riconosciute; anni cinque di reclusione ed euro diecimila di multa, moltiplicata per tre: anni quindici di reclusione ed euro 30.000 di multa, come indicato a pag. 149 della sentenza impugnata). 7.AI rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese processuali richieste Tenuto conto dei parametri di legge il [OSCURATO:PERSONA] è dunque condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parte civili di seguito elencate con riferimento ai rispettivi difensori, che si liquidano nella misura appresso specificata: in favore della parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivi euro 4.950,00, oltre accessori di legge;in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 4.210,00, oltre accessori di legge;in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 8.174,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 10.179,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivi euro 7.984,00,00, oltre accessori di legge;in favore della parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 4.210,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 7.710,00, oltre accessori di legge; in favore della parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 10.179,00, oltre accessori di legge; in favore della parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 10.179,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivi euro 6.310,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivi euro 4.950,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 4210,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 3.861,00, oltre accessori di legge.

La richiesta di condanna alla provvisionale presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è tardiva, e dunque, inammissibile.

Il collegio rileva infine che il Comune di Portoguaro ha presentato memoria senza richiesta di liquidazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parte civili di seguito elencate con riferimento ai rispettivi difensori, che si liquidano nella misura appresso specificata: in favore della parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivi euro 4.950,00, oltre accessori di legge;in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 4.210,00, oltre accessori di legge;in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 8.174,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 10.179,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivi euro 7.984,00,00, oltre accessori di legge;in favore della parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 4.210,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 7.710,00, oltre accessori di legge; in favore della parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 10.179,00, oltre accessori di legge; in favore della parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 10.179,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivi euro 6.310,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivi euro 4.950,00, oltre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Gli avv. delle parti civili di seguito indicati trasmettevano conclusioni e nota spese: avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 3.861,00, oltre accessori di legge. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva anche la condanna ali [OSCURATO:PERSONA] di Portogruaro a mezzo del difensore depositava memoria con la quale insisteva per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Trieste, procedendo con le forme del giudizio abbreviato, confermava la responsabilità del ricorrente per il reati di associazione a delinquere, truffa, raccolta abusiva del risparmio (art. 166 D.Igs n. 58 del 1998 ), esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 D.lgs n. 385 del 1993) , autoriciclaggio; reati tutti consumati in danno di oltre duemilacinquecento persone offese. La Corte rideterminava il trattamento sanzionatorio, riconoscendo la continuazione tra tutti i reati contestati ed infliggeva al [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della diminuente per il rito, la pena finale di anni dieci di reclusione ed euro 20.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del Gaiatto che deduceva: 2.1. violazione di legge (416 cod. pen) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della condanna per il reato associativo. Si deduceva: (a) che la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui, da un lato, assegnava un valore dimostrativo centrale alla triade di associati "Gaiatto, Romani, Rade" e, dall'altro, riteneva plausibile anche l'inquadramento della Rade come vittima; (b) in secondo luogo che la durata limitata dell'attività illecita, non sarebbe compatibile con il riconoscimento dell'associazione, che per sussistere, deve essere progettata per avere una durata "indefinita" ed un perdurante programma criminale; la ontologica stabilità dell'associazione non sarebbe dunque compatibile con la contrazione temporale dell'attività illecita. 2.2. Violazione di legge (416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato associativo: non sarebbe sufficiente a dimostrare l'elemento soggettivo la comunicazione, ancorché quotidiana, tra il Gaiatto ed i correi; inoltre, al fine di dimostrare la sussistenza del dolo, la Corte di appello avrebbe illegittimamente valorizzato il numero delle persone coinvolte e quello dei reati commessi. Si deduceva, infine, che l'intreccio dei rapporti tra persone non legate da vincoli parentali non è elemento idoneo ad integrare la prova dell'elemento soggettivo del reato associativo. 2.3. Violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte inquadrate nella fattispecie prevista dall'art. 640 cod. pen.: tenuto conto che al momento della stipula dei contratti i clienti sarebbero stati consapevoli del fatto che il Gaiatto operava senza autorizzazioni (dato che nell'aprile 2016 la Consob ed Altroconsumo avevano pubblicato l'inibitoria nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] e del ricorrente), avrebbe dovuto escludersi che la conclusione dei contratti potesse essere frutto di condotte fraudolente; il fatto che le somme ricavate dalla raccolta fossero state, in parte, utilizzate per finalità estranee al pattuito potrebbe, al più, integrare una condotta di appropriazione indebita (come emergerebbe dalle indagini difensive allegate all'atto d'appello). A ciò si aggiungerebbe che la violazione dell'articolo 166 TUF avrebbe potuto essere riconosciuta solo per le condotte perfezionate in Italia, attraverso un soggetto giuridico ivi operante, ma non con riferimento all'attività svolta in Slovenia e in Croazia, luoghi nei quali il ricorrente, indotto in errore dai suoi consulenti, riteneva di potere operare senza autorizzazioni; 2.4. violazione di legge (art. 166 TUF e 47 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato previsto dall'articolo 166 TUF: la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con quanto allegato dalla difesa in ordine alla insussistenza dell'elemento psicologico; infatti dalle indagini difensive e, segnatamente, dalle dichiarazioni rese da Komparic sarebbe emerso che il ricorrente avrebbe agito nella consapevolezza di avere ottenuto all'estero un'autorizzazione, invero inesistente, in ciò rassicurato sia da Bariggi, commercialista con peculiare esperienza nel mercato finanziario, sia dalla Perusko. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'articolo 112 cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 166 TUF. Si deduceva: (a) in primo luogo che tutte le ipotesi di abusivismo finanziario singolarmente commesse costituirebbero dei reati istantanei "autonomi" imputabili ai singoli autori; (b) in secondo luogo, che il riconoscimento dell'aggravante in relazione ai reati-fine dell'associazione contestata costituirebbe una violazione del divieto di ne bis in idem, in quanto un medesimo elemento fattuale - il numero di persone coinvolte nella attività illecita - sarebbe stato posto alla base del riconoscimento sia della responsabilità per il reato associativo, che della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 112 cod. pen. 2.6. Violazione di legge vizio dì motivazione in relazione riconoscimento della sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2) cod. pen: in primo luogo si deduceva che la raccolta illecita del risparmio, e la associazione ad essa funzionale, costituirebbero una condizione necessaria" per la consumazione delle truffe, sicché, in relazione ai reati previsti dall'art. 416 cod. pen. e dall'art. 166 TUF non avrebbe potuto essere riconosciuta la aggravante teleologica. In secondo logo si allegava che il riconoscimento del vincolo della continuazione non sarebbe compatibile con quello dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2) cod. pen., essendo illogico che il medesimo elemento, incidente sul profilo soggettivo, possa produrre contestualmente la contrazione della pena (correlata al riconoscimento della continuazione), ed il suo aggravamento (correlato al riconoscimento della circostanza prevista dall'articolo 61 numero 2 cod.pen.). 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla conferma della responsabilità per il reato previsto dall'articolo 132 TUB: l'attività di erogazione dei finanziamenti non sarebbe avvenuta in maniera sistematica e, dunque, non sarebbe stata orientata verso un pubblico indeterminato, ma solo verso una ristretta cerchia di soggetti; la condotta contestata sarebbe stata solo funzionale a garantire il buon finanziamento del sistema ideato dato che garantiva sicure entrate, ma non era orientato ad offrire finanziamenti ad un pubblico indeterminato. 2.8. Violazione di legge (art. 62 bis. cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: queste avrebbero dovuto essere riconosciute in ragione del fatto che il Gaiatto avrebbe reso dichiarazioni confermative sia della propria responsabilità, che di quella di altre persone; a ciò si aggiungerebbe che lo stesso sarebbe stato vittima di estorsione da parte di gruppi criminali facenti capo alla camorra e che tale circostanza lo avrebbe indotto a reperire del denaro anche con sistemi illeciti. Tali emergenze, sarebbero state allegate con la memoria del 15 luglio 2020, ma non sarebbero state considerate dalla Corte di appello. 2.9. Violazione di legge il vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: la Corte avrebbe illegittimamente ritenuto che il reato più grave fosse quello previsto dal capo 6) (violazione dell'art. 166 TUF), invece che quello di autoriciclaggio. Si deduceva, inoltre, che l'applicazione della continuazione, ed al limite del triplo) avrebbe dovuto fare riferimento alla pena base stabilita per il reato più grave e quindi non superare i complessivi anni dodici e mesi nove di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi quattro motivi di ricorso sono inammissibili in quanto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).1.1.Nel dettaglio: contrariamente a quanto dedotto con il primo motivo di ricorso, la Corte d'appello offriva una esaustiva motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione: la Corte di merito precisava la motivazione già offerta su punto dal Tribunale e chiariva che l'associazione non doveva considerarsi limitata al nucleo "Gaiatto - [OSCURATO:PERSONA]", dato che la struttura inizialmente composta da questi tre associati si era progressivamente ampliata aggregando numerosi altri promotori, essenziali per diffondere sul territorio la rete di raccolta illecita del risparmio (pag. 123). Anche l'ipotetico inquadramento della Rade come vittima veniva espressamente considerato dalla Corte e valutato come ininfluente ai fini del riconoscimento della sussistenza dell'associazione, tenuto conto della sicura sussistenza di un nucleo iniziale di associati, progressivamente esteso agli altri sodali (pagg. 123 e 124 della sentenza impugnata). Quanto al tema, proposto anch'esso con il primo motivo, della "durata limitata" del consorzio illecito e della sua ipotetica incompatibilità con il riconoscimento della responsabilità per il reato associativo, il collegio ribadisce che, ai fini della configurabilità di una associazione a delinquere, è necessaria l'esistenza di un programma criminoso che preveda un numero indeterminato di delitti da commettere, ben potendo tuttavia l'associazione essere progettata per operare per un tempo determinato (Sez. 5, Sentenza n. 41720 del 13/09/2019, Magliacano, Rv. 277531; Sez. 6, Sentenza n. 38524 del 11/07/2018, P., Rv. 274099 - 01). E che ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso), non è sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale (Sez. 2, Sentenza n. 52005 del 24/11/2016, Panni, Rv. 268767 - 01). Non esiste dunque, contrariamente a quanto dedotto, nessuna incompatibilità tra la durata limitata del vincolo 43 configurabilità del reato associativo. 1.2. E' inammissibile anche il secondo motivo, che contesta il percorso argomentativo posto a sostegno del riconoscimento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato associativo. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte d'appello motivava in modo accurato e persuasivo anche con riguardo alla componente soggettiva del reato, da un lato, evidenziando la piena consapevolezza del vincolo in capo ai componenti del nucleo centrale del organizzazione (Rade, Nicodemo, Drigo, Trevisan e Minighini): e, dall'altro, rilevando che anche la rete dei promotori era composta da persone pienamente consapevoli dell'esistenza della struttura, come si evinceva dal fatto che nessuno di loro era abilitato a raccogliere il risparmio, che gli stessi svolgevano consapevolmente una attività riferibile ad una società di diritto estero, e che era a loro nota anche la rete di persone e mezzi a cui gli stessi facevano quotidiano riferimento per gestire fraudolentemente l'attività di raccolta del risparmio (pag. 124 della sentenza impugnata). Si trattava di un compendio probatorio che dimostra pienamente la sussistenza dell'elemento soggettivo, confermando e rafforzando le valutazioni del primo giudice, che aveva fatto riferimento agli elementi sopra indicati sia al fine di dimostrare la sussistenza dell'associazione, che al fine di provare la consapevolezza dei consociati di appartenere ad un gruppo organizzato dedito alla raccolta abusiva del risparmio 1.3. Anche le contestazioni, proposte con il terzo motivo, dirette a censurare la motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa, nel periodo successivo all'intervento della Consob (2016), si risolvono nella richiesta di rivalutare le prove, invero accuratamente analizzate dai giudici di entrambi i gradi di merito che hanno tracciato un percorso argomentativo, solido, privo di illogicità e resistente alle censure avanzate dal ricorrente. Segnatamente: la Corte di appello, confermando le valutazioni del Tribunale, rilevava con il Gaiatto operasse tramite la "[OSCURATO:PERSONA]", società che, anche dopo il 2016, manteneva lo stesso nome, pur avendo una nuova sede a Capodistria. E che, anche dopo l'intervento della Consob, le modalità con le quali veniva posta in essere l'azione fraudolenta rimanevano identiche. La Corte di appello riteneva che le prove raccolte avessero dimostrato univocamente che il Gaiatto aveva agito sempre utilizzando le medesime modalità fraudolente, sia rappresentando falsamente ai clienti che l'investimento avrebbe garantito la restituzione del capitale e di un guadagno minimo (del 10%), sia assumendosi l'impegno ad erogare capitale e guadagni entro un massimo di sei giorni dalla richiesta. Si trattava di clausole menzognere, come confermavano - tra l'altro - le prove che avevano dimostrato che solo una piccola parte degli investimenti raccolti venivano riversati sulla piattaforma Forex, utilizzata solo per attrarre gli investitori, mentre il denaro veniva versato sui conti personali del Gaiatto (pagg. 130 e 131 della sentenza impugnata). Rispetto a questa articolata condotta artificiosa, non rilevava il fatto che il denaro raccolto potesse essere canalizzato, o investito, da società straniere, né tantomeno che il ricorrente avesse rappresentato con convinzione - ipotetica - ai propri clienti che le società straniere non richiedevano alcuna abilitazione. In sintesi: la Corte di appello rilevava una condotta tipicamente truffaldina in quanto il Gaiatto, consapevole di non poter svolgere alcuna attività lecita di raccolta di risparmio in Italia, si era servito del paravento delle società estere per rassicurare i clienti sulla possibilità di investire sulla piattaforma Forex, eludendo il divieto della Consob, continuando, anche dopo il 2016, a fornire consapevolmente false informazioni al fine di rassicurare i clienti sulla sicurezza dell'investimento. 1.4. Contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello forniva una esaustiva ed accurata motivazione in ordine la sussistenza dell'elemento soggettivo relativo al reato previsto dall'articolo 166 TUF. Veniva infatti evidenziato come il ricorrente fosse perfettamente consapevole che non esistevano alternative all'autorizzazione della Consob per operare sulla piattaforma forex; e che, pertanto, l'attività di massiva - quanto indebita - raccolta del risparmio, unitamente alla creazione di società estere, utilizzate come paraventi formali per opporre alle (rare) richieste di chiarimento dei clienti un'apparenza di liceità, non ostavano alla rilevazione dell'elemento soggettivo, anche tenuto conto del fatto che le società estere servivano solo da "cassa" per i risparmi raccolti in Italia (pag. 134 della sentenza impugnata). Anche in questo caso la motivazione offerta dalla Corte territoriale non si presta ad alcuna censura, essendo priva di vizi logici manifesti e decisivi, oltre che aderente alle emergenze processuali. 2. Le doglianze proposte con il quinto motivo di ricorso sono in parte infondate, in parte inammissibili. 2.1. Sono inammissibili le censure rivolte nei confronti del riconoscimento dell'aggravante prevista dell'art. 112 cod. pen. in relazione al reato di abusivismo finanziario nella parte in cui si allega che i reati-fine sarebbero stati consumati "singolarmente" dai vari associati: la doglianza - che involge la valutazione di profili di merito correlati alla ricostruzione del fatto - è stata proposta solo in questa sede, con insanabile interruzione della catena devolutiva. Sul punto il collegio ribadisce che la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256631). A ciò si aggiunge che non sono deducibili per la prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito (Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015; [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263271) 4.2. Il quinto motivo è, invece, infondato nella parte in cui denuncia la violazione del divieto del ne bis in idem in relazione al contestuale riconoscimento sia della responsabilità per il reato associativo, che di quella per la consumazione dei reati-fine, nella dimensione aggravata dal concorso di un numero di persone superiore a cinque. Si deduceva che lo stesso elemento di fatto - ovvero il numero delle persone - sarebbe stato posto alla base sia dell'accertamento di responsabilità per il reato associativo, che del riconoscimento della sussistenza dell'elemento circostanziale previsto dall'art. 112 comma 1 cod. pen. In via generale, il collegio ribadisce che per verificare l'idem factum, alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, è necessario che l'autorità giudiziaria confronti i fatti contestati «sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico»: solo la coincidenza di questi elementi consente di affermare che si procede per fatti identici (Corte cost n. 200 del 2016): si tratta di indicazioni che confermano quanto già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799 - 01) Nel caso in esame, sebbene l'elemento di fatto che integra l'aggravante - ovvero il numero di persone superiore a cinque - coincida in parte con quello che concorre a determinare il reato associativo, tipicamente a concorso necessario, tale situazione non si traduce in una violazione del divieto di perseguire più volte lo stesso fatto: la molteplicità di persone, infatti, da un lato, struttura il reato associativo, a concorso necessario, e, dall'altro, innestandosi su una fattispecie che, nella sua dimensione tipica, è monosoggettiva, ne modifica sensibilmente la componente oggettiva, rendendolo più pericoloso ed allarmante. Si tratta di una conclusione che trova conforto nella giurisprudenza che ha ritenuto l'aggravante in questione compatibile con i reati a concorso necessario diversi dall'associazione: è stato infatti affermato che la circostanza aggravante dell'essere stato, il reato, commesso da cinque o più persone (art. 112 comma secondo, n. 1 cod. pen.) trova applicazione unicamente in relazione ai reati che restano realizzati dalla partecipazione di due persone soltanto, e non anche ai reati a plurisoggettività "multipla", come l'associazione per delinquere nei quali il maggior numero di concorrenti è connaturale all'essenza della fattispecie (Sez. 5, Sentenza n. 38252 del 05/07/2004, Ren, Rv. 230236 - 01). Del pari, con riguardo al reato di corruzione, si è affermato che la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., è applicabile ai reati a concorso necessario, fatta eccezione di quelle fattispecie che richiedono espressamente un maggior numero di concorrenti come elemento essenziale del reato, sicché la stessa trova applicazione nel reato di corruzione propria in atti giudiziari (sempre che concorrano non meno di quattro persone oltre quelle la cui partecipazione è necessaria e senza che rilevi, ai fini del computo numerico, il fatto che ad alcuni concorrenti sia attribuibile un apporto unitario perché appartenenti ad uno stesso centro di interessi: Sez. 6, Sentenza n. 33435 del 04/05/2006 Battistella, Rv. 234366 - 01). Anche con riguardo al reato di violenza sessuale di gruppo, si è affermato che un numero di agenti maggiore di quello minimo richiesto dalla norma ben può costituire un quid pluris apprezzabile quale fattore circostanziale che manifesta un carattere di più intensa pericolosità ed è idoneo a determinare maggior allarme sociale (Sez. 3, Sentenza n. 6714 del 09/11/2017, dep. 2018, C., Rv. 272098). Nel solco tracciato da tale condivisa giurisprudenza, il collegio ritiene che l'aggravante prevista dall'art. 112 comma 1 cod. pen. può essere riconosciuta in relazione ai reati a concorso necessario, ma non in relazione all'associazione per delinquere in quanto è la stessa fattispecie astratta che indica lo "speciale" numero di persone idoneo ad aggravare la condotta: l'art. 416 comma 5 cod. pen. prevede infatti l'aggravamento della pena «se il numero degli associati è di dieci o più» (art. 416 comma 5 cod. pen.). La scelta di stabilire espressamente il numero di persone idoneo ad aggravare la condotta-base del reato associativo esclude, in applicazione del principio di specialità, che condotte inquadrabili nel reato previsto dall'art. 416 cod. pen. possano ritenersi aggravate ai sensi dell'art. 112 comma 1 cod. pen. In sintesi, può essere affermato: (a) che l'aggravante prevista dall'art. 112 comma 1 cod. pen. non si applica al reato associativo in ragione del fatto che la soglia di aggravamento della pericolosità è stabilita dall'art. 416, comma 5 cod. pen., quando il numero degli associati è superiore a dieci, prescrizione che ha natura speciale rispetto a quella contenuta nell'art. 112 comma 1 cod. pen. che prevede, in via generale, che il reato è aggravato quando il numero di persone è superiore a cinque; (b) che non si realizza una violazione del divieto di ne bis in idem quando l'aggravante comune prevista dall'art. 112 comma 1 cod. pen. è riconosciuta in relazione ai reati- fine dell'associazione: altro è, infatti, il ruolo del "numero di persone" con riguardo al reato associativo, che è necessariamente plurisoggettivo e prevede una aggravante speciale relativa al numero di persone superiore a dieci; altro è il ruolo del "numero di persone" nei reati monosoggettivi, o a concorso necessario, in relazione ai quali la condotta che risulta dall'innesto sulla fattispecie-base dell'elemento circostanziale del numero di persone superiore a cinque risulta di fatto "modificata", con un sensibile aggravio di pericolosità. In linea con tale ricostruzione ermeneutica, la Corte d'appello riteneva legittimo il riconoscimento dell'aggravante rilevando la non sovrapponibilità del reato-fine aggravato dal concorso di cinque o più persone alla condotta di partecipazione alla associazione per delinquere, che peraltro, nel caso di specie, risultava aggravata dalla partecipazione di un numero di persone superiore a dieci (pag. 135 della sentenza impugnata). 3. E' infondato il sesto motivo di ricorso, con il quale si contestava la compatibilità dell'aggravante del nesso teleologico, sia con i reati in concorso formale, che con il contestuale riconoscimento del vincolo della continuazione. 3.1. In via preliminare il collegio rileva che è stato legittimamente riconosciuto il concorso formale tra le truffe ed il reato previsto dall'art. 166 TUF. Sul punto si riafferma il reato di abusivismo finanziario, previsto dall'art. 166, comma 1, del D.Igs 24 febbraio 1998, n. 58, può concorrere con quello di truffa, stante la sostanziale differenza esistente tra le due fattispecie, in quanto l'abusivismo è reato di pericolo, inteso a tutelare l'interesse degli investitori a trattare soltanto con soggetti affidabili, nonché l'interesse del mercato mobiliare, nel suo complesso e nei suoi singoli operatori, ad escludere la concorrenza di intermediari non abilitati; la truffa è invece reato istantaneo di danno, che, per la sua esistenza, richiede l'effettiva lesione del patrimonio del cliente, per effetto di una condotta consistente nell'uso di artifizi o raggiri e di una preordinata volontà di gestire il risparmio altrui in modo infedele, e si consuma al momento della produzione dell'effettivo pregiudizio del raggirato e del conseguimento dell'ingiusto profitto dell'agente (Sez. 5 - , Sentenza n. 32514 del 16/10/2020, Chendi, Rv. 279873 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 22597 del 24/02/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252958 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 28157 del 03/02/2015, Lande, Rv. 264916). Tanto premesso, con specifico riguardo al tema della legittima del riconoscimento dell'aggravante del nesso teleologico, si riafferma che la stessa è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro (Sez. 6 - , Sentenza n. 14168 del 22/01/2020, Z., Rv. 278844 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 29486 del 19/05/2009, Kotbani, Rv. 244434). Per la configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 2) cod. pen. non è, infatti, necessario che si verifichi un collegamento tra condotte distinte, poste in essere in successione cronologica, dato che è sufficiente che - pur in presenza di una medesima condotta idonea a ledere due beni giuridici - i relativi reati presentino un collegamento "funzionale", essendo identificabile un nesso di strumentalità tra gli stessi. Nel caso di specie la condotta di raccolta abusiva del risparmio è in rapporto strumentale con la truffa che, pur consumandosi all'atto della consegna del denaro, presuppone una specifica azione fraudolenta diretta ad ingannare i risparmiatori sulla destinazione delle somme investite.In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'aggravante del nesso teleologico in quanto la raccolta abusiva di risparmio era sicuramente funzionale alla realizzazione delle truffe (pag. 136 della sentenza impugnata). 3.2. Quanto alla compatibilità dell'aggravante con la continuazione si ribadisce che non sussiste incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione e l'aggravante del nesso teleologico, agendo il primo sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso ed essendo il secondo connotato dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro (Sez. 2, Sentenza n. 46638 del 09/11/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253901 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 48317 del 17/11/2004, [OSCURATO:PERSONA]. 230427). L'aggravante teleologica ha natura soggettiva ed implica la specifica direzione della volontà verso la consumazione del reato collegato producendo un sensibile aggravamento della intensità del dolo (Sez. 5, Sentenza n. 11497 del 26/09/2000, Carbone, Rv. 217977); diversamente il vincolo della continuazione non ha natura "circostanziale", ma è riconoscibile in relazione alla rilevazione di un comune ed originario disegno criminoso, non valorizzato dal legislatore al fine di contenere la pena. Per quanto risalente resta infatti valida l'affermazione secondo cui l'istituto della continuazione non dà luogo né ad una circostanza aggravante, né ad una attenuante, ma configura semplicemente una unità giuridica, in cui le singole infrazioni sono riannodate a quel prius psicologico, che costituisce il disegno criminoso, quale espressione dell'elemento subiettivo, che si distingue dalla comune nozione del dolo. L'art 81, ultimo comma cod. pen., infatti, stabilisce che le diverse violazioni si considerano come un solo reato, e ciò per effetto della finzione giuridica che il legislatore, ispirato dal principio del favor rei, ha inteso creare in omaggio a particolari ragioni di equità, sancendo una eccezione all'istituto del concorso di reati (Sez. U, Ordinanza n. 19 del 20/12/1969, dep 1970, Spizzichino, Rv. 114067 - 01). 4.È manifestamente infondato anche il settimo motivo che reitera la doglianza, già avanzata con la prima impugnazione, secondo cui mancherebbero gli elementi costitutivi del reato previsto dell'articolo 132 TUB, in relazione al fatto che i prestiti non sarebbero stati proposti ad un pubblico indeterminato. Contrariamente a quanto dedotto, con motivazione aderente alle emergenze processuali, che esprime una valutazione di merito non rivisitabile in sede di legittimità, la Corte di appello rilevava che il fatto che le richieste provenissero, in alcuni casi, dalle stesse persone che avevano effettuato gli investimenti, non consentiva di ritenere il carattere "privato" dell'attività, sia per il numero delle persone coinvolte, sia per l'entità dei prestiti erogati, sia infine perché «con il consueto sistema del passa parola» il ricorrente si proponeva sulla piazza delle attività finanziarie quindi verso un pubblico indeterminato di sottoscrittori «come colui che poteva da una parte raccogliere risparmio investirli con la promessa di lucrosi rendimenti e dall'altra erogare e prestiti e condizioni parimenti appetibili»; si rilevava inoltre che molti di coloro che avevano richiesto il finanziamento non erano già clienti investitori del Gaiatto (pag. 137). Si tratta di una motivazione priva di vizi logici coerente con le emergenze processuali, che non risulta incisa dalle doglianze difensive, che si limitano a riproporre quelle già avanzate con l'atto di appello e ad invocare una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità. 5. Il motivo che contesta la legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato. Il collegio ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986) Nel caso in esame la Corte di appello rilevava come il ricorrente, piuttosto che fornire un proficuo contributo all'accertamento dei fatti, aveva tentato di ingannare persino l'autorità giudiziaria, fornendo nel corso dei suoi interrogatori indicazioni non veritiere protese a minimizzare i gravi fatti contestati. Riteneva pertanto che le dichiarazioni del Gaiatto sì risolvessero in parziali e generiche ammissioni e che lo stesso, pur promettendo di collaborare con l'autorità giudiziaria, di fatto non aveva fornito alcun contributo concreto. Tali elementi unitamente alle gravi modalità di consumazione delle condotte contestate ostavano alla concessione delle attenuanti atipiche, tenuto conto sia della gravità e persistenza dei reati contestati, sia della assenza di concreti segnali di resipiscenza (pag. 146 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione accurata, priva di vizi logici, aderente alle emergenze processuali e rispettosa delle linee ermeneutiche tracciate dalla Corte di legittimità, che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 6. Manifestamente infondato è, infine, l'ultimo motivo che contesta sia l'identificazione del reato in relazione al quale è stata determinata la pena base, sia i criteri utilizzati per effettuare l'aumento per la continuazione. 6.1. Con riguardo alla identificazione della violazione più grave della progressione criminosa unificata dal vincolo della continuazione, il collegio riafferma che la stessa va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice, in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez. U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01).Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, veniva legittimamente identificato come più grave il reato di cui al capo 6), con il quale si contestavano condotte inquadrabili nell'art. 166 TUF, tenuto conto che la relativa pena edittale doveva essere considerata nella dimensione circostanziale, ovvero comprensiva dell'aumento correlato al riconoscimento delle due aggravanti contestate e riconosciute. 6.2. Quanto alle contestazioni relative alla identificazione del massimo aumento correlato al riconoscimento della continuazione il collegio osserva, in primo luogo, che si tratta di contestazioni tardive, in quanto non proposte con la prima impugnazione nei confronti di un tetto calcolato dal Tribunale con le stesse modalità utilizzate dalla Corte di appello (pag. 57 della sentenza di primo grado). Vale comunque la pena di precisare che il tetto massimo della pena infliggibile all'esito degli aumenti per la continuazione non può essere definito in relazione alla sanzione in concreto inflitta per il reato più grave al netto dell'aumento applicato per le circostanze: le circostanze - secondo la autorevole giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347 - 01) sono infatti decisive per identificare la violazione da porre come "base" della pena per il reato continuato; in coerenza con tale scelta ermeneutica si ritiene che l'aumento e la diminuzione, "in concreto" applicate all'esito del riconoscimento delle circostanze riferite al reato più grave, debbano essere valutati anche per identificare la massima sanzione infliggibile con la continuazione, ovvero "il triplo" della pena inflitta per la violazione più grave. Pertanto nessuna censura può essere rivolta nei confronti della sentenza impugnata che si è attenuta alle indicate linee ermeneutiche (pena base per il reato più grave: anni quattro di reclusione euro 10.000 di multa, aumentata di un anno per le due aggravanti riconosciute; anni cinque di reclusione ed euro diecimila di multa, moltiplicata per tre: anni quindici di reclusione ed euro 30.000 di multa, come indicato a pag. 149 della sentenza impugnata). 7.AI rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese processuali richieste Tenuto conto dei parametri di legge il [OSCURATO:PERSONA] è dunque condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parte civili di seguito elencate con riferimento ai rispettivi difensori, che si liquidano nella misura appresso specificata: in favore della parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivi euro 4.950,00, oltre accessori di legge;in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 4.210,00, oltre accessori di legge;in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 8.174,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 10.179,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivi euro 7.984,00,00, oltre accessori di legge;in favore della parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 4.210,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 7.710,00, oltre accessori di legge; in favore della parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 10.179,00, oltre accessori di legge; in favore della parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 10.179,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivi euro 6.310,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivi euro 4.950,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 4210,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 3.861,00, oltre accessori di legge. La richiesta di condanna alla provvisionale presentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] è tardiva, e dunque, inammissibile. Il collegio rileva infine che il Comune di Portoguaro ha presentato memoria senza richiesta di liquidazione delle spese. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parte civili di seguito elencate con riferimento ai rispettivi difensori, che si liquidano nella misura appresso specificata: in favore della parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivi euro 4.950,00, oltre accessori di legge;in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 4.210,00, oltre accessori di legge;in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 8.174,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 10.179,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivi euro 7.984,00,00, oltre accessori di legge;in favore della parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 5.000,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 4.210,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 7.710,00, oltre accessori di legge; in favore della parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 10.179,00, oltre accessori di legge; in favore della parte civile assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] complessivi euro 10.179,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivi euro 6.310,00, oltre accessori di legge; in favore delle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], complessivi euro 4.950,00, oltre