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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 41838/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PISTRITU Florinel ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la decisione del Tribunale di Monza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di tentato furto di generi alimentari e lo aveva condannato alla pena di mesi uno giorni dieci di reclusione ed euro 40 di multa. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il man- cato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare te- nuità, in ragione del valore complessivo della merce sottratta (inferiore ad euro 40,00) e delle altre circostanze del caso concreto.

3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evidenziato che il va- lore della merce sottratta non era irrisorio e che, tenuto conto delle com- plessive modalità del fatto e dei precedenti specifici del reo, la pena non era ulteriormente riducibile.

Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che con- cessione della circostanza attenuante dei danno di speciale tenuità, presup- pone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la confi- gurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .

Frances i aria Cia '-n f -: ' -) O '.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PISTRITU Florinel ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la decisione del Tribunale di Monza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di tentato furto di generi alimentari e lo aveva condannato alla pena di mesi uno giorni dieci di reclusione ed euro 40 di multa. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il man- cato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare te- nuità, in ragione del valore complessivo della merce sottratta (inferiore ad euro 40,00) e delle altre circostanze del caso concreto. 3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evidenziato che il va- lore della merce sottratta non era irrisorio e che, tenuto conto delle com- plessive modalità del fatto e dei precedenti specifici del reo, la pena non era ulteriormente riducibile. Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che con- cessione della circostanza attenuante dei danno di speciale tenuità, presup- pone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la confi- gurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] . Frances i aria Cia '-n f -: ' -) O '.
Sentenza Cassazione n. 41838/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris