CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34558/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 maggio 2026 il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], rigettava l'appello da quest'ultimo proposto avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 9 aprile 2026 che aveva rigettato la sua istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, avanzata ai sensidell'art. 299 cod. proc. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza ha presentato ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando quattro motivi che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione per omessa valutazione di documenti decisivi. Il Tribunale del riesame ha fondato il rigetto del gravame sull'assunto logico secondo cui l'istanza difensiva non poggiava su alcune elemento documentale idoneo, liquidando la posizione del radicamento all'estero dell'imputato alla stregua di una dichiarata, ma neppure documentata, volontà di recarsi all'estero. In realtà, fin dalla presentazione dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., sono stati depositati il permesso di soggiorno finlandese valido ed efficace fino al 18 agosto 2028 e la carta di identità finlandese recante scadenza di validità al 18 agosto 2028, documenti rilasciati dalle Autorità finlandesi al ricorrente. I citati documenti non attestano una mera volontà dell'imputato di trasferirsi all'estero, bensì provano lo stato oggettivo di un cittadino straniero che risiede legalmente e stabilmente nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, e andavano valutati ai fini della prognosi di pericolosità e sull'adeguatezza della misura coercitiva. 2.2. Con il secondo motivo prospetta violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 274, comma 1, lett. b) e c), e 275 cod. proc. pen. in riferimento all'insussistenza e inattualità del pericolo di reiterazione e di fuga. Il Tribunale dl riesame ha giustificato il mantenimento dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in Italia valorizzando la sussistenza di pressanti esigenze cautelari volte ad evitare il pericolo di reiterazione, senza tenere conto della riqualificazione giuridica dei fatti ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, della risalenza dei fatti al 2021, della circostanza che il ricorrente da circa tre anni ha trasferito il proprio centro di vita e di lavoro in Finlandia, recidendo in via definitiva ogni contatto logistico e sociale con i soggetti e con il contesto geografico (territorio casertano e campano) in cui si assume fosse operativa l'ipotizzata associazione. Parimenti insussistente il pericolo di fuga, possedendo il [OSCURATO:PERSONA] una stabile residenza in Finlandia, circostanza che lo rende rintracciabile e reperibile per qualsiasi esigenza processuale. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione al d. Igs. n. 36/2016 e alla decisione quadro 2009/829/GAI in relazione all'adempimento dell'obbligo di presentazione 2all'estero. Il Tribunale del riesame ha liquidato la richiesta subordinata di autorizzazione all'adempimento dell'obbligo di firma in Finlandia ritenendo la pretesa non accoglibile sul presupposto della necessità di mantenere l'imputato sotto controllo diretto della polizia nazionale, ignorando in tale modo le coordinate normative di riferimento, che prevedono il controllo da parte delle Autorità dello Stato di esecuzione della misura cautelare applicata all'estero. Affermare che la stabile residenza all'estero del ricorrente non possa giustificare una sostituzione delle modalità esecutive, se non tramite una mera deroga temporanea concessa dal giudice procedente configura una patente elusione delle disposizioni sul reciproco riconoscimento delle decisioni cautelari. 2.4. Con il quarto motivo prospetta violazione di legge ex art. 606, comma l, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU, all'art. 111 Cost. e all'art. 117 Cost. per imposizione di indigenza forzata. L'obbligo per [OSCURATO:PERSONA] di risiedere sul territorio nazionale italiano per adempiere quotidianamente all'obbligo di firma si traduce, nel caso concreto, nell'imposizione autoritativa di uno stato di assoluta indigenza, atteso che, in quanto cittadino extracomunitario, ma residente in Finlandia e titolare di permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità finlandesi per ragioni di lavoro, non può intraprendere attività lavorativa in Italia. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha trasmesso requisitoria scritta il Procuratore generale e conclusioni scritte il difensore del ricorrente, concludendo entrambi come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto ancora sussistente il rischio di reiterazione del reato in relazione alla fattispecie di reato contestata, che, sia pure nella forma meno grave, resta una fattispecie associativa, e ha escluso la sussistenza di elementi di novità, che non potrebbero rinvenirsi nel tempo trascorso dall'esecuzione della misura, né dalla volontà, solo dichiarata, da parte del ricorrente di recarsi all'estero. 3. Ciò detto, occorre premettere che fin dall'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. il ricorrente aveva prospettato la revoca della misura cautelare o la possibilità di eseguirla in Finlandia ai sensi del d. Igs. n. 36 del 2016. 3Sia il Giudice delle indagini preliminari nell'ordinanza di rigetto, che il Tribunale del riesame nell'ordinanza ex art. 310 cod. proc. pen., hanno, in primo luogo, del tutto trascurato questo secondo profilo. In particolare, il Tribunale del riesame, investito con specifico motivo di impugnazione, si è limitato sul punto ad affermare, sempre e solo ai fini della revoca della misura, l'insussistenza di elementi di novità, sintomatici di un mutamento in melius del profilo cautelare, non potendosi a tale fine valutare " la dichiarata, ma neppure documentata, volontà di recarsi all'estero, evenienza, questa, che potrebbe, semmai, giustificare l'istanza al giudice procedente per ottenere una deroga temporanea alla sottoposizione ai controlli e non già una revoca tout court della misura in essere". Il Tribunale, dunque, ha omesso di considerare il motivo con il quale il ricorrente segnalava la possibilità non di revocare, bensì di modificare le modalità esecutive della misura cautelare, disponendone l'esecuzione all'estero, in Finlandia. 4. Il d. Igs. n. 36 del 2016 consente l'esecuzione della misura cautelare non detentiva in uno Stato membro dell'Unione europea dove l'interessato ha la residenza oppure dove l'interessato vuole andare (in questo secondo caso occorre il consenso dello Stato di esecuzione), attribuendo i controlli alle Autorità dello Stato di esecuzione. In tema di reciproco riconoscimento tra gli Stati membri dell'Unione europea delle decisioni che impongono misure alternative alla detenzione cautelare, l'esecuzione della misura cautelare nello Stato di residenza dell'interessato dipende dalla decisione del giudice della cautela che impone una misura eseguibile anche in altro Stato membro dell'Unione europea e dalla volontà dell'interessato di acconsentire a siffatto tipo di esecuzione, e non dalla valutazione discrezionale del pubblico ministero il quale è tenuto a dare attuazione alla decisione del giudice, nelle forme previste dall'art. 5, d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36 (Sez. 4, n. 37739 del 15/09/2021, Rv. 281950-01). Trattandosi di misura cautelare personale non detentiva (in senso contrario all'applicazione della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, e del d. Lgs. n. 36 del 2016 che vi ha dato attuazione in Italia, con riguardo agli arresti domiciliari, si veda Sez. 6, n. 2764 del 19/12/2023, dep. 2024, Rv. 285709 01 e Sez. 3, n. 26010 del 29/04/2021, Rv. 281937 -01; contra Sez. 1, n. -8864 del 03/02/2022, Rv. 282756-01), la stessa può trovare applicazione in Finlandia, Stato membro dell'Unione europea, specie ove richiesta dal sottoposto alla misura che, nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta, ha regolare titolo per soggiornare nel predetto Paese europeo. 4Avendo omesso il Tribunale di motivare al riguardo, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc, pen., che provvederà anche a rivalutare la sussistenza delle esigenze cautelari. Invero, anche su questo preliminare aspetto, la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto ancora sussistenti le esigenze cautelari, appare carente, in considerazione degli elementi dedotti dal ricorrente, che aveva valorizzato la più favorevole riqualificazione giuridica del fatto nell'associazione finalizzata allo spaccio di lieve entità (riqualificazione che aveva già comportato la sostituzione della misura più grave, applicata il 11 novembre 2025, con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria avvenuta con ordinanza del 18 dicembre 2025); la circostanza che i fatti contestati risalivano al 2021 (e, dunque, non emergevano ulteriori fatti in grado di "riempire" il cd. tempo silente); il tempo trascorso dall'inizio della sottoposizione a misura cautelare (pari a circa sei mesi al momento della pronuncia del Tribunale della libertà); la sua volontà di tornare in Finlandia, dove risiede da anni, godendo di permesso di soggiorno fino al 2028, così da allontanarsi definitivamente dai luoghi di commissione del reato e riprendere la propria vita in quello Stato. P.Q.M. Annulla P.Q.M