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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 novembre 2023

Cassazione n. 17075/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), formulata da [OSCURATO:PERSONA] khalil Yasser, in relazione alla pena residua di undici mesi e ventotto giorni di reclusione, accogliendo quella subordinata di detenzione domiciliare.

A ragione della decisione il Tribunale richiamava la condanna in espiazione per il reato di cessione di sostanze stupefacenti, commesso nel 2016, e - dato atto che non risultavano né altri precedenti condanne, né carichi pendenti - in considerazione della «fase di cambiamento dell'attività lavorativa», come segnalata dallo stesso condannato, riteneva «non concendibile il più ampio beneficio dell'affidamento in prova», ma opportuno concedere una possibilità di reinserimento sociale, ammettendolo alla misura della detenzione domiciliare.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamenta, per un verso, il mancato adeguato vaglio delle allegazioni difensive e, per altro verso, l'omesso rinvio della udienza per consentire alla difesa di produrre ulteriore documentazione sopravvenuta in epoca immediatamente precedente alla data dell'udienza stessa.

2.2. Con il secondo motivo censura l'illogicità della motivazione del Tribunale che avrebbe omesso di svolgere la doverosa verifica degli elementi sulla scorta dei quali fondare un giudizio prognostico favorevole con riferimento alla più ampia misura dell'affidamento in prova, facendo discendere, in forza di un inaccettabile automatismo, il rigetto di tale misura dalla constatazione della fase di cambiamento dell'attività lavorativa, senza chiedere la relazione del condannato condotta in istituto e, più in generale, valutare tutte le informazioni utili per la decisione.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte pervenute il 2 novembre 2023, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente deve rilevarsi che il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la requisitoria in data 2 novembre 2023, oltre il termine del quindicesimo giorno Antecedente l'udienza camerale, previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di funzionalità e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza cui le parti non sono ammesse 4omparire, potendo tuttavia trasmettere memorie fino al quinto giorno anteeette, l'intervento della Pubblica accusa deve considerarsi tardivo e delle relative conclusioni non deve tenersi conto in questa sede.

2. Il ricorso è fondato.

La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo della misura dell'affidamento in prova evidenzia il lamentato profilo d'illogicità.

Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).

In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924).

In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n.31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602).

Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985).

In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402).

Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) - può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione.

In tal senso si deve ribadire (nell'alveo di una consolidata elaborazione, su cui cfr. Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029) che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse.

Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.

3. Degli esposti principi il giudice specializzato non ha fatto corretta applicazione, poiché ha affermato - in modo illogico - che vi fosse un nucleo minimo di prognosi favorevole, limitando però l'accesso alla misura meno ampia sulla scorta dell'unico dato della esistenza della condanna in espiazione e della «situazione lavorativa in fase di cambiamento», restando del tutto silente nella valutazione della personalità del condannato e trascurando di prendere in considerazione gli elementi, anche in punto di pregressa attività lavorativa, pur segnalati dalla difesa.

Si tratta di elementi certamente suscettibili di considerazione, in ipotesi anche al fine di escluderne il rilievo in concreto, nella formulazione del doveroso giudizio prognostico sottostante alle richieste misure alternative.

4. Per tali ragioni il provvedimento impugnato dev'essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma che, libero negli esiti, si atterrà a suindicati principi di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente al diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), formulata da [OSCURATO:PERSONA] khalil Yasser, in relazione alla pena residua di undici mesi e ventotto giorni di reclusione, accogliendo quella subordinata di detenzione domiciliare. A ragione della decisione il Tribunale richiamava la condanna in espiazione per il reato di cessione di sostanze stupefacenti, commesso nel 2016, e - dato atto che non risultavano né altri precedenti condanne, né carichi pendenti - in considerazione della «fase di cambiamento dell'attività lavorativa», come segnalata dallo stesso condannato, riteneva «non concendibile il più ampio beneficio dell'affidamento in prova», ma opportuno concedere una possibilità di reinserimento sociale, ammettendolo alla misura della detenzione domiciliare. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta, per un verso, il mancato adeguato vaglio delle allegazioni difensive e, per altro verso, l'omesso rinvio della udienza per consentire alla difesa di produrre ulteriore documentazione sopravvenuta in epoca immediatamente precedente alla data dell'udienza stessa. 2.2. Con il secondo motivo censura l'illogicità della motivazione del Tribunale che avrebbe omesso di svolgere la doverosa verifica degli elementi sulla scorta dei quali fondare un giudizio prognostico favorevole con riferimento alla più ampia misura dell'affidamento in prova, facendo discendere, in forza di un inaccettabile automatismo, il rigetto di tale misura dalla constatazione della fase di cambiamento dell'attività lavorativa, senza chiedere la relazione del condannato condotta in istituto e, più in generale, valutare tutte le informazioni utili per la decisione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte pervenute il 2 novembre 2023, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente deve rilevarsi che il Procuratore generale presso questa Corte ha depositato la requisitoria in data 2 novembre 2023, oltre il termine del quindicesimo giorno Antecedente l'udienza camerale, previsto dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Poiché il rispetto di tale termine è funzionale alle esigenze di funzionalità e adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista dell'udienza cui le parti non sono ammesse 4omparire, potendo tuttavia trasmettere memorie fino al quinto giorno anteeette, l'intervento della Pubblica accusa deve considerarsi tardivo e delle relative conclusioni non deve tenersi conto in questa sede. 2. Il ricorso è fondato. La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo della misura dell'affidamento in prova evidenzia il lamentato profilo d'illogicità. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, l'ordinamento ha inteso attuare una forma dell'esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell'osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all'esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377). In relazione alla peculiare finalità dell'affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell'osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924). In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, Danieli, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di P.S. (Sez. 1, n. 1970 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Caputi, Rv. 207998), il punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n.31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602). Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, Naretto, Rv. 258402). Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., in relazione all'art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere - pur non prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l'indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all'esigenza di accertare l'assenza di indicazioni negative ed anche l'evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, Incarbone, Rv. 264602) - può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell'iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione. In tal senso si deve ribadire (nell'alveo di una consolidata elaborazione, su cui cfr. Sez. 1, n. 27264 del 14/1/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264037; Sez. 1, n. 15064 del 6/3/2003, Chiara, Rv. 224029) che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l'emersione di elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse. Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello. 3. Degli esposti principi il giudice specializzato non ha fatto corretta applicazione, poiché ha affermato - in modo illogico - che vi fosse un nucleo minimo di prognosi favorevole, limitando però l'accesso alla misura meno ampia sulla scorta dell'unico dato della esistenza della condanna in espiazione e della «situazione lavorativa in fase di cambiamento», restando del tutto silente nella valutazione della personalità del condannato e trascurando di prendere in considerazione gli elementi, anche in punto di pregressa attività lavorativa, pur segnalati dalla difesa. Si tratta di elementi certamente suscettibili di considerazione, in ipotesi anche al fine di escluderne il rilievo in concreto, nella formulazione del doveroso giudizio prognostico sottostante alle richieste misure alternative. 4. Per tali ragioni il provvedimento impugnato dev'essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma che, libero negli esiti, si atterrà a suindicati principi di diritto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente al diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di s
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