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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15222/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];36582/25 Ritenuto che con sentenza del 18 marzo 2025 la Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 21 maggio 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto al capo X) perché estinto per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso in Cavallino-Treporti in data 29 settembre 2025 (capo Y), in anni due di reclusione e ridotto la confisca a euro 74.382,00; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi di impugnazione con i quali si lamenta: - ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. erronea applicazione degli artt. 2 d.lgs. 74 del 2000, 43 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.; - erronea applicazione degli artt. 62-bis, 133 cod. pen., 20-bis e 58

I. 24 novembre 1981 n. 689; che il ricorrente ha presentato memoria con la quale si è riportato alle argomentazioni svolte nel ricorso e ha chiesto declaratoria di prescrizione del reato; considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente considerato, ai fini dell'affermazione della consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'inesistenza dell'attività di commercio, che la documentazione prodotta dalla difesa a sostegno dell'esistenza delle operazione oggetto delle fatture andava letta alla luce della deposizione del teste della Guardia di Finanza, secondo cui era stata creata una narrazione documentale alternativa a quella reale che non corrispondeva ai reali movimenti, che il teste ha chiarito che la ricostruzione dei reali movimenti è stata possibile mediante l'ausilio del telepass degli automezzi che venivano utilizzati per i trasporti e che i tempi di percorrenza non consentivano di accreditare l'ipotesi dei viaggi reali che avrebbero richiesto un tempo di oltre cinque ore a fronte dell'ora e mezza impegnata.

La Corte territoriale ha anche ritenuto non sostenibile l'assunto difensivo secondo cui la società non avrebbe avuto bisogno di uno spazio di collocamento della merce per il tempo necessario al disbrigo delle pratiche amministrative, trattandosi di operazioni distinte di acquisto e rivendita; che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti36582/25 apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato essendo stati richiamati, per la rideterminazione del trattamento, i precedenti penali dell'imputato in ordine ai quali il ricorrente si è limitato a evidenziare, genericamente, la loro lontananza nel tempo senza fornire ulteriori elementi.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, deve rilevarsi che nonostante il richiamo dell'art. 62 -bis cod. pen. nel motivo di ricorso non sono state, poi, espresse specifiche argomentazioni in merito a tale profilo sicché la doglianza è inammissibile.

L'ulteriore censura relativa al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è aspecifica, posto che il ricorrente, a fronte delle argomentazioni della Corte territoriale, ha operato generico richiamo a un impegno del [OSCURATO:PERSONA] nel campo socio-assistenziale; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile (con conseguente irrilevanza del decorso del termine di prescrizione) e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.MtaN C 2 PR 2026 ,Jfie%

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];36582/25 Ritenuto che con sentenza del 18 marzo 2025 la Corte di appello di Trieste, in riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 21 maggio 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto al capo X) perché estinto per intervenuta prescrizione e ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso in Cavallino-Treporti in data 29 settembre 2025 (capo Y), in anni due di reclusione e ridotto la confisca a euro 74.382,00; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando due motivi di impugnazione con i quali si lamenta: - ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. erronea applicazione degli artt. 2 d.lgs. 74 del 2000, 43 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.; - erronea applicazione degli artt. 62-bis, 133 cod. pen., 20-bis e 58 I. 24 novembre 1981 n. 689; che il ricorrente ha presentato memoria con la quale si è riportato alle argomentazioni svolte nel ricorso e ha chiesto declaratoria di prescrizione del reato; considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità, poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente considerato, ai fini dell'affermazione della consapevolezza da parte del [OSCURATO:PERSONA] dell'inesistenza dell'attività di commercio, che la documentazione prodotta dalla difesa a sostegno dell'esistenza delle operazione oggetto delle fatture andava letta alla luce della deposizione del teste della Guardia di Finanza, secondo cui era stata creata una narrazione documentale alternativa a quella reale che non corrispondeva ai reali movimenti, che il teste ha chiarito che la ricostruzione dei reali movimenti è stata possibile mediante l'ausilio del telepass degli automezzi che venivano utilizzati per i trasporti e che i tempi di percorrenza non consentivano di accreditare l'ipotesi dei viaggi reali che avrebbero richiesto un tempo di oltre cinque ore a fronte dell'ora e mezza impegnata. La Corte territoriale ha anche ritenuto non sostenibile l'assunto difensivo secondo cui la società non avrebbe avuto bisogno di uno spazio di collocamento della merce per il tempo necessario al disbrigo delle pratiche amministrative, trattandosi di operazioni distinte di acquisto e rivendita; che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti36582/25 apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato essendo stati richiamati, per la rideterminazione del trattamento, i precedenti penali dell'imputato in ordine ai quali il ricorrente si è limitato a evidenziare, genericamente, la loro lontananza nel tempo senza fornire ulteriori elementi. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, deve rilevarsi che nonostante il richiamo dell'art. 62 -bis cod. pen. nel motivo di ricorso non sono state, poi, espresse specifiche argomentazioni in merito a tale profilo sicché la doglianza è inammissibile. L'ulteriore censura relativa al mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è aspecifica, posto che il ricorrente, a fronte delle argomentazioni della Corte territoriale, ha operato generico richiamo a un impegno del [OSCURATO:PERSONA] nel campo socio-assistenziale; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile (con conseguente irrilevanza del decorso del termine di prescrizione) e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.MtaN C 2 PR 2026 ,Jfie%
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