CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22803/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 27/10/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione della diminuentedel concorso anomalo, con rinvio alla Corte di appello di Roma e di rigettare nel resto il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 27/10/2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza delGiudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri del 19/05/2025, resa all’esito di ritoabbreviato, di condanna dell’imputato per i reati di cui agli artt. 110, 628, comma 2 e 3 n. 1,cod. pen. (capo A); artt. 110 e 337 cod. pen. (capo B); artt. 110, 648, 61 n. 2 cod. pen. (capoC); con l’aggravante della recidiva specifica.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato,affidandolo a tre motivi.2.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; si lamenta carenza di motivazione per omessoesame dello specifico motivo di gravame teso all’applicazione della diminuente di cui all’art. 116,comma 2, cod. pen. e vizio di violazione di legge penale con riferimento alla condanna delricorrente per tutti i reati contestati, osservando che egli non ha commesso gli atti di violenzacontestati ai capi A) e B), dovendo quindi ricondurre la sua condotta al reato di furto in abitazioneaggravato, e che comunque, avendo il decidente riconosciuto la sua responsabilità qualeconcorrente anomalo ai sensi dell’art. 116 cod. pen., avrebbe dovuto essere applicata ladiminuzione di pena prevista dal secondo comma di tale articolo; si lamenta altresì il vizio dicarenza di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione,assumendo in particolare il difetto di consapevolezza della provenienza furtiva dell’autovettura.2.2. Con il secondo motivo, si deducono vizio di violazione di legge quanto all’applicazione dellarecidiva per tutti i reati contestati e vizio di carenza di motivazione in relazione alla richiesta diconcessione delle attenuanti generiche, osservando che il ricorrente è stato condannato soltantoper un risalente episodio di furto e che quindi mancherebbero i presupposti per applicare larecidiva specifica.2.3. Con il terzo motivo, si deduce vizio di carenza di motivazione quanto alla richiesta delladifesa di autorizzare la modifica della misura cautelare applicata al ricorrente medianteprolungamento dell’orario lavorativo e vizio di “contraddittorietà e incomprensibilità deldispositivo”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.1. Il primo motivo (rubricato A1 e A2) è inammissibile, in quanto manifestamente infondato conriguardo ai denunciati vizi di legge e di motivazione relativamente alla condanna del ricorrenteper tutti i reati contestati. La Corte di merito, sul punto, ha evidenziato (p.3 sentenzaimpugnata), da un lato, che la condotta violenta posta in essere dai coimputati nei confrontidegli operanti - qualificatisi immediatamente come carabinieri - subito dopo la consumazione delfurto, ha determinato il progredire dell’azione delittuosa in rapina impropria e al contempo harealizzato il reato di resistenza, e, dall’altro, che l’azione offensiva così posta in essere costituiscesviluppo logico e prevedibile del delitto di furto, non potendo considerarsi conseguenza di fattorieccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente allacondotta criminosa di base: viene a tale fine valorizzata, in particolare, la presenza del coltellotra gli arnesi riposti nell’autovettura utilizzata per la fuga e condotta dallo stesso ricorrente (p.3 sentenza impugnata) - nella disponibilità del quale venivano rinvenuti anche numerosi oggettipreziosi risultati essere stati appena sottratti (p.1 sentenza impugnata) - presupponendo ilcomune accordo all’eventuale utilizzo dell’arma a fini offensivi nel caso, certamente noninfrequente né imprevedibili, in cui si ponga la necessità di fronteggiare ostacoli durante l’azionepredatoria. Correttamente, quindi, la Corte di appello, con ragionamento logico e immune dacensure, ha ritenuto che l’apporto del ricorrente non possa configurare il reato di furto aggravato,rientrando invece perfettamente nell’ipotesi di concorso anomalo di cui all’art. 116 cod. pen.:posto che il più grave reato di rapina impropria e la resistenza a pubblico ufficiale noncostituiscono fatti imprevedibili rispetto al delitto di furto, sono stati evidenziati (pp. 3-4 sentenzaimpugnata) gli elementi indicativi della pianificazione del furto poi trasmodato in rapinaimpropria, con modalità tali che rendevano comunque prevedibile l’intervento della polizia,secondo una valutazione ex ante (cfr., in termini, Sez. 2, n. 29641 del 30/05/2019, Rhimi, Rv.276734-01; Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Lia, Rv. 265479-01; Sez. 2, n. 49486 del14/11/2014 [OSCURATO:PERSONA]. 261003-01).1.2. Il motivo è, invece, fondato con riferimento alla mancata applicazione della diminuzione dipena prevista dall’art. 116 comma 2, cod. pen., per la riconosciuta ipotesi di concorso anomalo.Effettivamente, su tale aspetto la sentenza impugnata è silente e va conseguentementeannullata sul punto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio sulladeterminazione della pena.1.3. Infine, il primo motivo è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, con riferimentoalla censura di carenza di motivazione sulla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione(rubricato A2), sotto il profilo, in particolare, del difetto di consapevolezza della provenienzafurtiva dell’autovettura utilizzata per l’esecuzione de reato, condotta dallo stesso ricorrente, eche i giudici di merito hanno ricostruito con valutazione non illogica e non apparente dellerisultanze processuali, esente dai vizi denunciati, rispetto alla quale la difesa sollecita, in realtà,una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, non consentita in sededi legittimità.2. Il secondo motivo (rubricato con la lettera B), nella parte in cui si censura l’applicazione dellarecidiva per tutti i reati, è inammissibile in quanto non consentito per non essere stato propostoin sede di appello: è infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quellosecondo il quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione pretese violazioni dilegge sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché nondevolute alla sua cognizione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez.2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 – 01), ai sensi di quanto previstodall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il mancato rilievo di tali aspetti nel merito, esclude,all’evidenza, anche qualsiasi onere argomentativo.2.1. Del pari inammissibile è il motivo sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Ladecisione al riguardo è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto,è insindacabile in cassazione, anche considerato l’ulteriore principio secondo il quale non ènecessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuantigeneriche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle partio rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi ocomunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2,n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.248244). Nella specie sono state valorizzate le modalità del fatto, rivelatrici di particolareprofessionalità ed elevato grado organizzazione (p. 4 sentenza impugnata).3. Inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il terzo motivo di ricorso (rubricato conla lettera C), relativo all’omessa motivazione sulla richiesta difensiva, avanzata nel corsodell’udienza di discussione, di autorizzazione ad un prolungamento dell’orario lavorativo delricorrente: si tratta di richiesta di modifica di misura cautelare sulla quale, ai sensi dell’art. 299,comma 3, cod. proc. pen. il giudice deve provvedere con ordinanza entro cinque giorni daldeposito della richiesta. Ed invero, la Corte di merito, che ha riservato la decisione, non haevidentemente affrontato nella motivazione della sentenza la disamina del profilo dedotto, che4. Per quanto esposto, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla determinazione della pena e va disposto il rinvio per nuovo giudizio sul puntoad altra sezione della Corte di appello di Roma, mentre il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla determinazionedella pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Roma.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]