CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 19585/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte di appello di Palermo il 15 novembre 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Palermo ha parzialmente respinto la richiesta presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura coercitiva della custodia in carcere nella Casa circondariale di Catanzaro, di dichiarare la incompatibilità delle condizioni di salute del predetto con il regime penitenziario. Avverso la detta ordinanza ha proposto ricorso l'indagato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Con nota trasmessa il 31 gennaio 2022, il difensore dell'indagato ha comunicato di volere rinunciare al ricorso presentato in quanto nelle more del giudizio al suo assistito sono stati concessi gli arresti domiòiliari, stante l'accertata incompatibilità delle sue condizioni di salute con il trattamento penitenziario. Alla nota è stata allegata copia del provvedimento emesso dalla Corte di appello di Palermo il 28 gennaio 2022. Alla stregua di tale comunicazione si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Sez. 4 - , Sentenza n. 45618 del 11/11/2021 Cc. (dep. 13/12/2021 ) Rv. 282549 - 01) P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 24/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] n t