CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45303/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA] Ivaylo con proprio atto e difensore e SURGULADZE Mikheil e GIRGVILIANI Boria con unico atto e medesimo difensore hanno proposto ricorsi avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Napoli ha riformato la sentenza del Tribunale cittadino di condanna dei predetti furto aggravato in concorso, recependo l'accordo delle parti quanto all'imputato [OSCURATO:PERSONA] e confermando nei confronti dei due restanti imputati. 2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per causa che poteva essere dichiarata anche senza formalità ai sensi dell'art. 610 c. 5 bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, c. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 03 agosto 2017, trattandosi di ricorso proposto avverso sentenza che ha recepito l'acconcio delle parti in appello, così avendo l'imputato rinunciato alle questioni, anche rilevabili d'ufficio, in funzione dell'accordo sulla pena, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr. sez. 5, ordinanza n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha per l'appunto ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, ordinanza n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha e altro, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278006). Nella specie, parte ricorrente ha, per l'appunto, genericamente dedoto una violazione di legge per non avere i giudici territoriali verificato le condizioni per la applicabilità del disposto di cui all'art. 129, cod. proc. pen. 3. I ricorsi proposti dalla difesa degli altri due imputati, invece, sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere