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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02182/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della prima decisione, ha assolto l'imputato dal reato di cui agli artt. 590- bis e 590-ter cod. pen. (capo a), confermandone la condanna per i reati di cui agli artt. 189, comma 7, d.lgs. 285/1992, 61, n. 2 cod. pen. (capo b) e 495 cod. pen. (capo c); considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce l'illogicità della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo c), avendo la Corte ritenuto sussistente il dolo, laddove, invece l'imputato si era solo allontanato perché impaurito per l'accaduto, non contiene compiute censure di legittimità poiché prospetta una ricostruzione alternativa del fatto, senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite del compendio degli elementi in atti e di una disamina parcellizzata di essi: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), finendo col negare in questa sede la prova del fatto e della sussistenza della responsabilità in concorso del ricorrente, già motivate in maniera congrua e logica dalla Corte distrettuale; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - avendo escluso la sussistenza di elementi favorevoli da valorizzare, chiarendo in maniera congrua e logica le ragioni per cui non ha intesto valorizzare la presentazione dell'imputato presso i Carabinieri (cfr. p. 7 della sentenza impugnata), e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede perorando un diverso apprezzamento; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che, in parziale riforma della prima decisione, ha assolto l'imputato dal reato di cui agli artt. 590- bis e 590-ter cod. pen. (capo a), confermandone la condanna per i reati di cui agli artt. 189, comma 7, d.lgs. 285/1992, 61, n. 2 cod. pen. (capo b) e 495 cod. pen. (capo c); considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce l'illogicità della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo c), avendo la Corte ritenuto sussistente il dolo, laddove, invece l'imputato si era solo allontanato perché impaurito per l'accaduto, non contiene compiute censure di legittimità poiché prospetta una ricostruzione alternativa del fatto, senza dedurre ritualmente il travisamento della prova (che non può essere denunciato per il tramite del compendio degli elementi in atti e di una disamina parcellizzata di essi: cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), finendo col negare in questa sede la prova del fatto e della sussistenza della responsabilità in concorso del ricorrente, già motivate in maniera congrua e logica dalla Corte distrettuale; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) - avendo escluso la sussistenza di elementi favorevoli da valorizzare, chiarendo in maniera congrua e logica le ragioni per cui non ha intesto valorizzare la presentazione dell'imputato presso i Carabinieri (cfr. p. 7 della sentenza impugnata), e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede perorando un diverso apprezzamento; ritenuto che, all'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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