CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 maggio 2023
Cassazione n. 50318/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo avverso la ordinanza del 30/05/2023 del tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore dell'imputato che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 maggio 2023 il fr'ibunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suindicata ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi di impugnazione. 2. Deduce, con il primo, vizi ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. Si / i rappresenta che il termine per l'avanzata richiesta di condono del ricorrente sarebbe stato procrastinato in avanti con leggi successive a quella del 1985 n. 47, cui inerisce l'art. 31 citato in ordinanza. Si esclude, poi, che alla data del 31.12.1993 il solaio dell'opera abusiva di interesse non fosse stato completato, almeno nella porzione minimale afferente il condono. E si aggiunge che l'accertamento finale dei fatti di reato al 12.12.1994 avrebbe rilevanza ai fini penali ma non ai fini amministrativi del condono. L'ordinanza impugnata, quindi, non avrebbe considerato che entro i termini di ultimazione delle opere condonabili secondo le susseguenti discipline del 1985, 1994 e 2003 la copertura della struttura abusiva poteva ritenersi ultimata ai fini del rilascio della sanatoria di cui al provvedimento n. 10 del 8.7. 2019. 3. Con il secondo motivo deduce il vizio di illogicità della motivazione. Si ribadisce come la ultimazione della copertura al dicembre del 1994 non avrebbe efficacia sul procedimento in sanatoria avviato e completato con concessione in sanatoria del 8.7.2019. Da qui il contrasto con l'art. 2 comma 2 cod. proc. pen. in tema di questioni risolte in via incidentale dal giudice penale, prive di efficacia in ogni altro processo, atteso che altrimenti la motivazione adottata in sede penale sull'abuso assumerebbe rilievo in ultima analisi rispetto alla procedura di sanatoria. Si rileva altresì il contrasto con l'art. 34 comma 2 c.p.a. / [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. L'ordinanza impugnata esclude la legittimità dell'intervenuto provvedimento di sanatoria (così definito) sul rilievo per cui l'opera, invero da ultimarsi al rustico, ossia con struttura tamponata esternamente e solaio di copertura, alla data di ultimazione prevista dalla legge cui afferirebbe la domanda di sanatoria (ovvero di condono, essendo richiamato l'art. 31 della I. 47/85) non sarebbe stata così ultimata, mancando ancora di copertura, accertata solo nel dicembre 1994. Posto che ogni procedimento di condono non può che valutarsi rispetto alla disciplina cui afferisce la domanda, come correttamente considerato dal giudice, la quale appare allo stato degli atti quella di cui al cd. primo condono ex L. 47/85, senza che sia evocabile alcuna automatica estensione - non prevista - di altre distinte e diverse successive discipline, ancorchè afferenti in astratto al medesimo istituto del condono, le argomentazioni di cui ai motivi sopra sintetizzati non contrastano adeguatamente l'unitario e unico assunto del giudice: quello per cui la copertura integrante il "rustico" sarebbe stata realizzata solo nel 1994 e quindi fuori termine, e nel paventare una diversa e anteriore epoca di realizzazione della medesima copertura sono del tutto prive di ogni necessaria - in questo caso - allegazione dimostrativa di un tale assunto. A ulteriore conferma della autonomia delle domande inerenti le tre diverse discipline di condono ad oggi intervenute, è sufficiente rimarcare, il principio di tipicità degli atti e procedimenti amministrativi, che impone una correlazione tra domanda, relativa disciplina e decisione finale; a sostegno poi della esclusione, per la domanda in questione, della diversa disciplina del cd. terzo condono (L. 24 novembre 2003 n. 326), invero evocata dalla difesa per portare "in avanti" il termine ultimo di completamento al rustico previsto con la prima disciplina di condono del 1985, è utile, altresì, sottolineare, che l'art. 32,comnna 32 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella predetta legge 326/2003, stabilisce che "la domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, e' presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra 1'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35" : espressione questa, che, all'evidenza, sancisce una chiara autonoma connotazione - sia temporale che per requisiti - della domanda diretta ad ottenere il condono di cui alla predetta ultima disciplina del 2003. Nello stesso senso rileva, quanto alla autonomia della domanda funzionale al terzo condono e della applicazione solo alla stessa dei requisiti del "terzo condono" (tra cui il termine di realizzazione ultimo dell'opera abusiva, per quanto qui di interesse) e non certo ad altra anteriore/ pertinente invece ad altre discipline di condono (quale quella in questione), il comma 15 dell'art. 32 citato: che disciplina specificamente anche l'autonoma istanza di condono avanzata su area dello Stato: "La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilita' dello Stato alla cessione dell'area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato deve essere presentata, tra 1'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di índennita' per l'occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 aprile 2005, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell'immobile e del relativo frazionamento". Né è utile invocare il citato art. 32 comma 25 secondo cui" Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresi' applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi". Questa disposizione, invero, si limita a stabilire la disciplina applicabile per il nuovo condono (terzo) ivi contemplato, richiamando la disciplina ritenuta utile e già dettata per i precedenti due condoni (anche con progressive modificazioni), da considerarsi ovviamente nel quadro delle ulteriori peculiari condizioni fissate nello stesso art. 32 per la nuova disciplina. Circostanza che, di converso, lascia comprendere come rispetto ai due precedenti condoni ( del 1985 - con L. 47/85 - e del 1994 - con L. 23.12.1994 n. 724) rimangono inalterate e soprattutto immutate le previsioni tipicamente dettate per ciascuno di essi, a conferma della autonomia di ciascun condono, delle relative domande, dei requisiti e decisioni finali. In tal senso depone anche il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 32 citato, per cui : "1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore e' consentito, in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle opere esistenti non conformi alla disciplina vigente. 2. (....) 3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative regionali. Si tratta di disposizioni che lasciano chiaramente intendere anche esse il riferimento ad un nuovo autonomo istituto, quello del cd. "terzo condono", connotato di proprie " condizioni, i limiti e le nnodalital del rilascio". 1.1. Che del resto le domande riguardanti i diversi condoni abbiano una loro stretta autonomia in correlazione alla diversità delle discipline di riferimento, è ulteriormente evincibile da altre ulteriori previsioni dell'art. 32. Così rileva il comma 35 lett. A) secondo il quale, tra l'altro "La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato de/lavori relativo". Disposizione, quest'ultima, certamente incompatibile con la possibilità di far valere, per la domanda presentata per il primo condono, quale pare essere quella del caso di specie, la disciplina del 2003 quanto al termine di ultimazione del rustico, posto il rimando, quanto al contenuto della dichiarazione da presentare, al successivo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, legge ben successiva alla disciplina del primo condono ( dei 1985) ed ai relativi tempi di presentazione della domanda. 1.2. Di rilievo appare anche il comma 41 dell'art. 32, che fissando un incentivo per la definizione delle domande di condono, distingue espressamente tra le diverse istanze, siccome richiamate in stretta correlazione con le specifiche e distinte normative di riferimento: "Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente articolo, nonche' ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, e' devoluto al comune interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di applicazione del presente comma". 1.3. A ben vedere e più ampiamente, inoltre, tra le numerose condizioni o requisiti disposti con la disciplina del 2003 sul condono, in particolare con l'art. 32 citato, ve ne sono diversi ricollegati a normative successive al condono di cui alla L. 47/85 che, anche per queste ragioni, renderebbero ab imis inammissibile la valutazione nel quadro dei più recenti condoni, una domanda di condono presentata per la disciplina più volte citata del 1985, quale quella in esame. 1.4. Non da ultimo, va rimarcata la differenza, per così dire strutturale, delle diverse discipline di condono, quanto ai requisiti richiesti, che anche sotto tale aspetto esclude, in assenza di una esplicita previsione, la possibilità di estendere ad un tipo di domanda solo un requisito, nel caso di specie quello temporale, stabilito in altra successiva disciplina, fermi rimanendo gli altri originariamente previsti.2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Annmende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso