Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2012

ECLI:EU:T:2012:245
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62010TJ0006_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] un lato, una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 10 novembre 2009, recante rigetto dell’offerta presentata dal consorzio di cui la ricorrente fa parte, nell’ambito della gara d’appalto EuropAid/127843/D/SER/KOS, relativa alla prestazione di servizi di supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo (GU 2009/S 4‑003683), nonché, dall’altro, una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 26 novembre 2009, che nega al consorzio l’accesso a taluni documenti relativi alla suddetta gara d’appalto.

[OSCURATO:PERSONA]

1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 10 novembre 2009, recante rigetto dell’offerta presentata dal consorzio di cui la ricorrente fa parte, nell’ambito della gara d’appalto EuropAid/127843/D/SER/KOS, relativa alla prestazione di servizi di supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo. 2) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 26 novembre 2009, riguardante l’accesso a taluni documenti relativi alla suddetta gara d’appalto, è annullata nella parte in cui ha rifiutato l’accesso, nella versione divulgata della relazione di valutazione, ai giudizi assegnati dal comitato di valutazione quali figuranti alle pagine 3‑5 di detta relazione. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) La domanda della ricorrente intesa all’assunzione di mezzi istruttori è respinta. 5) [OSCURATO:PERSONA] GEIE sopporterà le proprie spese relative al procedimento principale nonché tre quarti di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tale procedimento. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un quarto delle proprie spese relative al procedimento principale. 6) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a tutte le spese relative al procedimento sommario nella causa T‑6/10 R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62010TJ0006_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] un lato, una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 10 novembre 2009, recante rigetto dell’offerta presentata dal consorzio di cui la ricorrente fa parte, nell’ambito della gara d’appalto EuropAid/127843/D/SER/KOS, relativa alla prestazione di servizi di supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo (GU 2009/S 4‑003683), nonché, dall’altro, una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 26 novembre 2009, che nega al consorzio l’accesso a taluni documenti relativi alla suddetta gara d’appalto. [OSCURATO:PERSONA] 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea del 10 novembre 2009, recante rigetto dell’offerta presentata dal consorzio di cui la ricorrente fa parte, nell’ambito della gara d’appalto EuropAid/127843/D/SER/KOS, relativa alla prestazione di servizi di supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo. 2) La decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 26 novembre 2009, riguardante l’accesso a taluni documenti relativi alla suddetta gara d’appalto, è annullata nella parte in cui ha rifiutato l’accesso, nella versione divulgata della relazione di valutazione, ai giudizi assegnati dal comitato di valutazione quali figuranti alle pagine 3‑5 di detta relazione. 3) Il ricorso è respinto quanto al resto. 4) La domanda della ricorrente intesa all’assunzione di mezzi istruttori è respinta. 5) [OSCURATO:PERSONA] GEIE sopporterà le proprie spese relative al procedimento principale nonché tre quarti di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione a tale procedimento. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un quarto delle proprie spese relative al procedimento principale. 6) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a tutte le spese relative al procedimento sommario nella causa T‑6/10 R.
Sentenza Corte di giustizia UE/2012 — Fons Iuris — Fons Iuris