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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10618/2026

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ontà del delegante rispetto ai requisiti formali dell’atto di procura (Cass. n. 52/2024).

La procura in oggetto era stata allegata alla richiesta di revisione e la volontà del ricorrente era già stata tacitamente manifestata in relazione a tutto il proseguo processuale: la medesima era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Roma, la cui ordinanza era stata annullata da questa Corte di cassazione, e dopo il conflitto di competenza risolto ancora con una sentenza della Cassazione, del 5 settembre 2024, si era pervenuti alla decisione oggi impugnata.

Quanto alla questione di merito, al rilevato conflitto di giudicati, si osserva come le circostanze di fatto che avevano condotto alla condanna del ricorrente per il duplice omicidio fossero inconciliabili con quanto accertato nella sentenza pronunciata dalla Corte di assise di Napoli il 15 giugno 2006 sul medesimo fatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Sentenza anch’essa divenuta definitiva.

Non vi era infatti certezza sulla presenza sul posto del [OSCURATO:PERSONA] e ciò si riverberava sia sulla responsabilità del medesimo in ordine al duplice omicidio sia sulla responsabilità del ricorrente, toccando l’attendibilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la principale fonte d’accusa del [OSCURATO:PERSONA].

Né si poteva affermare che la ricordata inconciliabilità di giudicati fosse stata risolta dalla Cassazione con la sentenza, del 2016, di rigetta del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rendendo definitiva la sua condanna.

La stessa Corte romana, nella sentenza oggi impugnata, aveva riconosciuto come la messa in discussione dell’attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe determinato analogo dubbio in ordine alla condanna del [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle “nuove prove” (che, ricordava la difesa, ben possono essere, oltre alle prove sopravvenute, anche quelle già in atti ma non valutate) appariva evidente come la Corte, nel dichiarare l’inammissibilità della richiesta, avesse travalicato i limiti del giudizio di manifesta infondatezza della fase rescissoria.

La Corte, infatti, si sarebbe dovuta limitare a verificare se le nuove dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] fossero astrattamente idonee a sovvertire il quadro probatorio pervenendo ad una pronuncia assolutoria del [OSCURATO:PERSONA].

Ed allora, si sarebbe dovuto considerare che [OSCURATO:PERSONA], la principale fonte d’accusa nel processo di cui si chiedeva la revisione, aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al solo omicidio D’Amico e che non era poi fuggito, così minando anche la credibilità del riconoscimento dello stesso ad opera degli agenti che avevano sorpreso tre soggetti in fuga su una moto.

Riconoscimento complessivo che non poteva affermarsi, come si era fatto, che fosse stato smentito anche in riferimento al coimputato [OSCURATO:PERSONA], in quanto questi, parimenti individuato, era stato assolto nel giudizio di rinvio, dal momento che tale esito decisorio era disceso da altri motivi ed in particolare dal fatto che, nei suoi confronti, non erano stati individuati riscontri esterni rispetto all’accusa del [OSCURATO:PERSONA].

Fra le sentenze di condanna del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] vi era contrasto anche su chi, fra i soggetti ipoteticamente coinvolti nel duplice omicidio fuggiti sulla moto, presentasse una ferita alla bocca ([OSCURATO:PERSONA] nella sentenza della sua condanna e [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza contro [OSCURATO:PERSONA]).

Sul punto, vi erano nuove prove (o prove già esistenti ma non valutate).

Queste consistevano nelle dichiarazioni degli operanti Garofalo e Vecchi, e del dott. [OSCURATO:PERSONA] sulla zoppia e sulle lesioni patite dal [OSCURATO:PERSONA] in contemporanea con il fatto omicidiario.

Prove che portavano ad escludere che egli potesse essere una delle persone inseguite dagli operanti dopo la fuga in moto dal teatro del duplice omicidio.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di assise nel processo [OSCURATO:PERSONA] in cui si era ritenuto che fosse [OSCURATO:PERSONA] la persona ferita al labbro e non [OSCURATO:PERSONA] (che invece non aveva problemi di deambulazione e presentava realmente una ferita al labbro). [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva ammesso la propria partecipazione al fatto, nulla aveva riferito circa la partecipazione allo stesso del [OSCURATO:PERSONA].

E, tuttavia, nel medesimo processo [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione, sulla scorta anche delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato come costituisse un dato certo il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse a bordo della moto in questione.

Risultano allora decisive le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (zio di [OSCURATO:PERSONA]) nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] (ed altri), sempre sul medesimo fatto omicidiario, nella parte in cui aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] non era fuggito dal rione immediatamente dopo.

Né aveva citato fra i compartecipi il [OSCURATO:PERSONA].

In questa occasione, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] era stato portato presso l’abitazione del suocero mentre gli altri due occupanti la moto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano fuggiti.

L’ipotesi che si era fatta nei processi era che, fra coloro che erano fuggiti in moto, vi fosse [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA].

Veniva offerta quale ulteriore prova nuova la produzione di immagini fotografiche dalle quali era possibile evincere la particolare somiglianza fra i due. [OSCURATO:PERSONA], poi, era calvo ed aveva gli occhi chiari, come descritto dagli agenti.

Presenza, quella di [OSCURATO:PERSONA], che minerebbe l’intera ricostruzione del [OSCURATO:PERSONA].

Si era poi accertato, negli altri processi, che le persone coinvolte nell’azione complessiva erano a bordo di tre moto e non di due, come riferito da [OSCURATO:PERSONA].

Con sei persone in tutto come riferito dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e non nove, come indicato sempre da [OSCURATO:PERSONA].

Quale nuovo elemento probatorio si offriva anche la missiva del [OSCURATO:PERSONA] al magistrato di sorveglianza del 2019, che consentiva una rilettura della sua precedente confessione.

Confessione che era stata ritenuta un fondamentale riscontro a quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] (confessione, tuttavia, che, fin da subito, escludeva [OSCURATO:PERSONA] da entrambi gli omicidi, smentendo e non riscontrando il racconto di [OSCURATO:PERSONA]).

Nella missiva del 2019, appunto, [OSCURATO:PERSONA] ribadiva la sua corresponsabilità in entrambi gli omicidi (con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Tripaldi) ma aggiungeva l’assoluta estraneità del [OSCURATO:PERSONA] ai fatti.

Un dato che la Corte aveva trascurato, dopo avere erroneamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse assunto la sola responsabilità dell’omicidio Manzo (come aveva invece riferito [OSCURATO:PERSONA]).

Così travisandone le dichiarazioni, anche nell’ottica del riscontro apportato a quelle del [OSCURATO:PERSONA].

A tutto ciò dovevano aggiungersi anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], non acquisite al processo [OSCURATO:PERSONA], in cui costoro riferivano dalla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad entrambi gli omicidi.

Un’ulteriore prova nuova era costituita dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel processo contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Solo nel processo [OSCURATO:PERSONA], si era ritenuto, sulla scorta di quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], che il commando si era mosso con tre moto e due motocicli e fosse composto da nove persone, e che questi si fossero divisi in due gruppi.

E, tuttavia, nel processo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] stesso aveva precisato che il gruppo era venuto a conoscenza della scorta armata solo ad azione iniziata così da doversi escludere che questo fosse stato già diviso in due gruppi proprio in considerazione della esistenza della medesima scorta.

Così che al [OSCURATO:PERSONA] non poteva attribuirsi il ruolo anomalo di guardaspalle, in appoggio del gruppo destinato ad eliminare l’uomo di scorta, D’Amico.

Né convinceva la considerazione che [OSCURATO:PERSONA] potesse non essere a conoscenza della intera organizzazione dell’agguato, posto che era sulle sue dichiarazioni che si era ritenuta la colpevolezza dell’odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso un colpo al capo di D’Amico dopo che questi era già stato attinto da altri colpi d’arma da fuoco e che per questo fosse stato rimproverato da [OSCURATO:PERSONA] (aveva così inutilmente “bruciato” una pistola).

Una versione, quella del [OSCURATO:PERSONA], non condivisa dal Tribunale per il riesame della misura di cautela emessa nel corso del processo [OSCURATO:PERSONA], alla luce degli accertamenti tecnici relativi ai bossoli rinvenuti.

La Corte di assise di appello aveva poi affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva sparato con una 7,65 ma lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nell’interrogatorio del 2014, aveva riferito che l’odierno ricorrente aveva una 9x21, pistola che aveva attinto il D’Amico non con un solo colpo ma con 12 (comunque la 7,65 l’aveva attinto con 4 proiettili).

La stessa Corte di assise di appello aveva riconosciuto l’elemento di distonia deducibile dal fatto che i bossoli rinvenuti nei pressi dell’auto del D’Amico di calibro 7.65 erano stati tre (e non uno soltanto).

Erano invece assenti i bossoli calibro 9x21.

Così che la ricostruzione dell’accaduto offerta da [OSCURATO:PERSONA] era smentita dalle circostanze di fatto accertate.

I nuovi elementi di prova smentivano anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giovanni Della Corte che si erano ritenute costituire un riscontro esterno al narrato del [OSCURATO:PERSONA].

Della Corte aveva riferito di avere appreso le circostanze del duplice omicidio dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo, in due diverse occasioni, all’interno di un’abitazione e in carcere, durante un corso scolastico.

Si era tuttavia provato che nel carcere di Secondigliano, nel corso della comune detenzione, né Della Corte né [OSCURATO:PERSONA] avevano seguito alcun corso.

Né erano stati ristretti nel medesimo reparto.

Quanto al primo abboccamento, i nuovi elementi di prova consistevano nel decreto di fermo del 2013 del Della Corte per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 2010.

Dal decreto di fermo si poteva dedurre che l’alleanza di Secondigliano ed il clan [OSCURATO:PERSONA] erano da anni in contrasto per il controllo del rione Sanità e l’[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che proprio [OSCURATO:PERSONA], per la famiglia [OSCURATO:PERSONA], ne era divenuto il referente, annoverando nel suo gruppo anche [OSCURATO:PERSONA].

Di contro, Della Corte era un partecipe del rivale clan [OSCURATO:PERSONA] ed era pertanto inattendibile che nel 2009 si fosse incontrato con [OSCURATO:PERSONA], uno dei referenti del clan rivale.

Tantomeno che fra i due vi fosse una confidenza tale da consentire di narrare un fatto omicidiario.

Vi era poi un articolo delle Cronache di Napoli del 2011, altro elemento nuovo, in cui era stata riportata l’intera dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] così da poter essere la stessa conosciuta da chiunque intendesse riprodurne gli elementi salienti.

3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso (sia in riferimento alla validità della procura speciale sia in ordine ai motivi di revocazione). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni, le medesime già evidenziate nel provvedimento impugnato.

1. Innanzitutto deve prendersi atto che la procura speciale rilasciata ai difensori al fine di presentare una richiesta di revisione non contiene, appunto, alcuna ulteriore specificazione (non risulta alcuna indicazione riferibile al giudicato odierno).

Non è pertanto possibile collegarla alla richiesta di revisione oggi in discussione.

Né è prevista sanatoria sostanziale di tale difetto di legittimazione, potendo soltanto provvedere, il condannato, a conferire una, nuova e specifica, procura speciale in base alla quale eventualmente avanzare una nuova richiesta di revisione, qualora, si intende, la medesima non sia stata rigettata già nel merito (come nella presente fattispecie, salve sempre ulteriori, rispetto a quelle oggetto della presente richiesta, emergenze).

La sentenza di legittimità citata come precedente giurisprudenziale nel ricorso (Sez. 3, n. 52 del 14/11/2023,dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non massimata) non ha rilievo alcuno posto che in essa ci si era limitati a considerare come gli effetti della procura speciale, in quel caso conferita per un preciso ed individuato procedimento, si estendessero, nonostante non fosse stato specificato, anche ai successivi gradi di impugnazione.

La richiesta è pertanto inammissibile per il difetto di procura speciale.

2. La richiesta è peraltro inammissibile anche nel “merito”.

Deve, innanzitutto, osservarsi come, nell’unico motivo del ricorso, si affastellino e si assommino una serie di dati, a cui si aggiungono complesse considerazioni, che non consentono neppure di agevolmente distinguere in cosa consista il lamentato “conflitto di giudicati” e quali siano, in concreto, le singole “prove nuove” che sarebbero atte a sovvertire il precedente giudicato.

E, ancor più, nel ricorso sostanzialmente ci si dimentica di affrontare il contenuto della sentenza di questa Corte di cassazione del 20/10/2016 (n. 42207 del 2017) che aveva reso, appunto, definitiva la condanna del [OSCURATO:PERSONA].

Sentenza che, invece, avrebbe dovuto essere sottoposta ad esame per verificare se i dati e gli argomenti oggi posti a fondamento della richiesta di revisione non fossero già stati in quella sede esaminati.

Così da impedirne, oggi, la riproposizione perché anch’essi coperti dal giudicato.

Ed allora, quanto al presunto conflitto di giudicati (si ritiene con il solo giudicato derivante dalla condanna definitiva, per gli stessi fatti di [OSCURATO:PERSONA]), non può che rilevarsi come nella sentenza di legittimità del 2016, proprio tale questione fosse già stata affrontata e, di conseguenza, risolta.

Si era, in quella sede, ritenuto che l’accertamento di fatto contenuto nella diversa sentenza non inficiasse il giudizio di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] e del suo racconto, dovendosi ritenere la sua narrazione maggiormente credibile posto che proveniva da una fonte diretta, diversamente da quanto accaduto nel processo [OSCURATO:PERSONA] in cui avevano deposto testi de relato.

A tacere poi, aggiungeva la sentenza, dei riscontri oggettivi ed individualizzanti il racconto del [OSCURATO:PERSONA] che erano stati parimenti valorizzati dai giudici del merito.

Si era anche affrontata (e risolta) la questione del riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] da parte di alcuni operanti.

Così che l’assunto conflitto con quel giudicato non costituisce una argomento nuovo, non vagliato nel giudizio di cui si chiede la revisione, né gli elementi di prova che lo rivelerebbero possono ora considerarsi “nuove prove” che possano condurre ad una riforma del giudizio.

3. Né, si aggiunge, possono dedursi elementi nuovi – sempre in tema di conflitto di giudicati - dalle considerazioni fatte in ordine al mutamento di compendi probatori relativi ad altri coimputati, sia per la diversità delle posizioni esaminate sia perché quanto assunto non aveva neppure determinato, a quanto è dato sapere, alcuna revisione di alcuna condanna degli stessi ([OSCURATO:PERSONA] compreso).

4. Quanto alle “nuove prove”, deve, innanzitutto, osservarsi come la messe di dichiarazioni citate - e le successive argomentazioni di accompagnamento - formino un coacervo in cui risultano indistinguibili i dati ed i fatti che possano dirsi essenziali alla ricostruzione dell’accaduto (ed in particolare del fatto, l’omicidio D’Amico, per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato definitivamente condannato) e quelli invece inessenziali nella verifica della complessiva vicenda.

5. E, peraltro, anche nel caso delle assunte “nuove prove” manca del tutto il confronto con la sentenza di legittimità di rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che, lo si è detto, concorre a formare il giudicato di cui si chiede la revisione.

Nella sentenza del 2016, infatti, erano state affrontate quasi tutte le questioni oggi nuovamente poste: - si era trattato delle motociclette usate e dei personaggi che, su di esse, si erano mossi; identificando i luoghi ove gli occupanti erano fuggiti o verso cui si erano allontanati; - si era osservato come due fossero diventate le squadre in azione, posto si era comunque saputo (anche se pochi minuti prima di passare all’azione, dalla confidenza di un operatore del nosocomio) della presenza di una scorta; - si era dato conto delle discrasie inerenti la presenza o meno di [OSCURATO:PERSONA]; - si era osservato come le intervenute condanne, per i medesimi fatti, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non contrastassero affatto con il narrato di [OSCURATO:PERSONA]; - si era fatto riferimento alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], detto doberman, nel frattempo deceduto, come possibile componente del gruppo di fuoco; - si erano ricordate le dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA] e si era espressamente affrontata la questione conseguente al fatto che questi aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] vi era rimasto estraneo.

Nella sentenza di questa Corte, del 2016, erano state anche riportate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], parente del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che Aveva tuttavia confermato la circostanza riferita da [OSCURATO:PERSONA] circa il rimprovero mosso al [OSCURATO:PERSONA] di avere sprecato un’arma esplodendo un colpo contro D’Amico già deceduto.

Non si erano dimenticate le dichiarazioni di Giovanni Della Corte.

Si era anche esaminata la questione della compatibilità del racconto di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai bossoli rinvenuti sul posto.

6. Tutto ciò premesso, non si comprende l’utilità di nuovamente escutere i dichiaranti indicati nel ricorso – pur se questi hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni in successione di tempo – fino a che non si afferma (e nel ricorso non lo si afferma) che costoro abbiano, profondamente e sostanzialmente, modificato il loro racconto; circostanza, peraltro, che ne avrebbe posto in dubbio l’attendibilità.

Anche le acquisizioni dichiarative dotate del maggior tasso di “novità”, i contributi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere de relato, si appunterebbero sulla colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], la cui condanna è stata ritenuta (sempre da questa Corte nella sentenza del 2016) una sostanziale conferma del quadro probatorio che aveva determinato il giudicato di cui oggi si chiede la revisione.

7. In conclusione nulla viene offerto nella richiesta di revisione che non sia già stato preso in esame nella sentenza che costituiscono il giudicato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

Giudizio che legittimamente poteva esprimersi ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen. posto che, per un verso, si è appuntato sulla mancata verifica di quanto già coperto dal giudicato interno di cui si è chiesta la revisione, e, per altro verso, considerando che, quanto al giudizio sulle prove nuove, si è già avuto modo di precisare che: - in tema di revisione, la valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R. Rv. 288137 – 03); - in tema di revisione, la declaratoria d'inammissibilità della richiesta per essere le prove nuove palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna si sottrae a censure in sede di legittimità, nel caso in cui risulti fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210 – 01); - in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, Conti, Rv. 253437 – 01 in un caso in cui si era ritenuta corretta la decisione di inammissibilità della Corte di merito la quale aveva ritenuto che le dichiarazioni che scagionavano il condannato presentassero significative discordanze e che non fossero decisive sia alcune immagini fotografiche sia le osservazioni sullo stato dei luoghi; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029 – 01); - in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 – 01 ove si è ritenuto legittima la valutazione della Corte di appello di immediata inconferenza, rispetto all'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come "nuova", verificandone anche l'incapaci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontà del delegante rispetto ai requisiti formali dell’atto di procura (Cass. n. 52/2024). La procura in oggetto era stata allegata alla richiesta di revisione e la volontà del ricorrente era già stata tacitamente manifestata in relazione a tutto il proseguo processuale: la medesima era stata dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Roma, la cui ordinanza era stata annullata da questa Corte di cassazione, e dopo il conflitto di competenza risolto ancora con una sentenza della Cassazione, del 5 settembre 2024, si era pervenuti alla decisione oggi impugnata. Quanto alla questione di merito, al rilevato conflitto di giudicati, si osserva come le circostanze di fatto che avevano condotto alla condanna del ricorrente per il duplice omicidio fossero inconciliabili con quanto accertato nella sentenza pronunciata dalla Corte di assise di Napoli il 15 giugno 2006 sul medesimo fatto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Sentenza anch’essa divenuta definitiva. Non vi era infatti certezza sulla presenza sul posto del [OSCURATO:PERSONA] e ciò si riverberava sia sulla responsabilità del medesimo in ordine al duplice omicidio sia sulla responsabilità del ricorrente, toccando l’attendibilità del coimputato [OSCURATO:PERSONA], la principale fonte d’accusa del [OSCURATO:PERSONA]. Né si poteva affermare che la ricordata inconciliabilità di giudicati fosse stata risolta dalla Cassazione con la sentenza, del 2016, di rigetta del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], rendendo definitiva la sua condanna. La stessa Corte romana, nella sentenza oggi impugnata, aveva riconosciuto come la messa in discussione dell’attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe determinato analogo dubbio in ordine alla condanna del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle “nuove prove” (che, ricordava la difesa, ben possono essere, oltre alle prove sopravvenute, anche quelle già in atti ma non valutate) appariva evidente come la Corte, nel dichiarare l’inammissibilità della richiesta, avesse travalicato i limiti del giudizio di manifesta infondatezza della fase rescissoria. La Corte, infatti, si sarebbe dovuta limitare a verificare se le nuove dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] fossero astrattamente idonee a sovvertire il quadro probatorio pervenendo ad una pronuncia assolutoria del [OSCURATO:PERSONA]. Ed allora, si sarebbe dovuto considerare che [OSCURATO:PERSONA], la principale fonte d’accusa nel processo di cui si chiedeva la revisione, aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato al solo omicidio D’Amico e che non era poi fuggito, così minando anche la credibilità del riconoscimento dello stesso ad opera degli agenti che avevano sorpreso tre soggetti in fuga su una moto. Riconoscimento complessivo che non poteva affermarsi, come si era fatto, che fosse stato smentito anche in riferimento al coimputato [OSCURATO:PERSONA], in quanto questi, parimenti individuato, era stato assolto nel giudizio di rinvio, dal momento che tale esito decisorio era disceso da altri motivi ed in particolare dal fatto che, nei suoi confronti, non erano stati individuati riscontri esterni rispetto all’accusa del [OSCURATO:PERSONA]. Fra le sentenze di condanna del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] vi era contrasto anche su chi, fra i soggetti ipoteticamente coinvolti nel duplice omicidio fuggiti sulla moto, presentasse una ferita alla bocca ([OSCURATO:PERSONA] nella sentenza della sua condanna e [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza contro [OSCURATO:PERSONA]). Sul punto, vi erano nuove prove (o prove già esistenti ma non valutate). Queste consistevano nelle dichiarazioni degli operanti Garofalo e Vecchi, e del dott. [OSCURATO:PERSONA] sulla zoppia e sulle lesioni patite dal [OSCURATO:PERSONA] in contemporanea con il fatto omicidiario. Prove che portavano ad escludere che egli potesse essere una delle persone inseguite dagli operanti dopo la fuga in moto dal teatro del duplice omicidio. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di assise nel processo [OSCURATO:PERSONA] in cui si era ritenuto che fosse [OSCURATO:PERSONA] la persona ferita al labbro e non [OSCURATO:PERSONA] (che invece non aveva problemi di deambulazione e presentava realmente una ferita al labbro). [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che pure aveva ammesso la propria partecipazione al fatto, nulla aveva riferito circa la partecipazione allo stesso del [OSCURATO:PERSONA]. E, tuttavia, nel medesimo processo [OSCURATO:PERSONA], la Corte di cassazione, sulla scorta anche delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato come costituisse un dato certo il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse a bordo della moto in questione. Risultano allora decisive le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (zio di [OSCURATO:PERSONA]) nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] (ed altri), sempre sul medesimo fatto omicidiario, nella parte in cui aveva affermato che [OSCURATO:PERSONA] non era fuggito dal rione immediatamente dopo. Né aveva citato fra i compartecipi il [OSCURATO:PERSONA]. In questa occasione, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] era stato portato presso l’abitazione del suocero mentre gli altri due occupanti la moto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano fuggiti. L’ipotesi che si era fatta nei processi era che, fra coloro che erano fuggiti in moto, vi fosse [OSCURATO:PERSONA] e non [OSCURATO:PERSONA]. Veniva offerta quale ulteriore prova nuova la produzione di immagini fotografiche dalle quali era possibile evincere la particolare somiglianza fra i due. [OSCURATO:PERSONA], poi, era calvo ed aveva gli occhi chiari, come descritto dagli agenti. Presenza, quella di [OSCURATO:PERSONA], che minerebbe l’intera ricostruzione del [OSCURATO:PERSONA]. Si era poi accertato, negli altri processi, che le persone coinvolte nell’azione complessiva erano a bordo di tre moto e non di due, come riferito da [OSCURATO:PERSONA]. Con sei persone in tutto come riferito dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e non nove, come indicato sempre da [OSCURATO:PERSONA]. Quale nuovo elemento probatorio si offriva anche la missiva del [OSCURATO:PERSONA] al magistrato di sorveglianza del 2019, che consentiva una rilettura della sua precedente confessione. Confessione che era stata ritenuta un fondamentale riscontro a quanto affermato dal [OSCURATO:PERSONA] (confessione, tuttavia, che, fin da subito, escludeva [OSCURATO:PERSONA] da entrambi gli omicidi, smentendo e non riscontrando il racconto di [OSCURATO:PERSONA]). Nella missiva del 2019, appunto, [OSCURATO:PERSONA] ribadiva la sua corresponsabilità in entrambi gli omicidi (con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Tripaldi) ma aggiungeva l’assoluta estraneità del [OSCURATO:PERSONA] ai fatti. Un dato che la Corte aveva trascurato, dopo avere erroneamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse assunto la sola responsabilità dell’omicidio Manzo (come aveva invece riferito [OSCURATO:PERSONA]). Così travisandone le dichiarazioni, anche nell’ottica del riscontro apportato a quelle del [OSCURATO:PERSONA]. A tutto ciò dovevano aggiungersi anche le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], non acquisite al processo [OSCURATO:PERSONA], in cui costoro riferivano dalla partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad entrambi gli omicidi. Un’ulteriore prova nuova era costituita dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel processo contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Solo nel processo [OSCURATO:PERSONA], si era ritenuto, sulla scorta di quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], che il commando si era mosso con tre moto e due motocicli e fosse composto da nove persone, e che questi si fossero divisi in due gruppi. E, tuttavia, nel processo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] stesso aveva precisato che il gruppo era venuto a conoscenza della scorta armata solo ad azione iniziata così da doversi escludere che questo fosse stato già diviso in due gruppi proprio in considerazione della esistenza della medesima scorta. Così che al [OSCURATO:PERSONA] non poteva attribuirsi il ruolo anomalo di guardaspalle, in appoggio del gruppo destinato ad eliminare l’uomo di scorta, D’Amico. Né convinceva la considerazione che [OSCURATO:PERSONA] potesse non essere a conoscenza della intera organizzazione dell’agguato, posto che era sulle sue dichiarazioni che si era ritenuta la colpevolezza dell’odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso un colpo al capo di D’Amico dopo che questi era già stato attinto da altri colpi d’arma da fuoco e che per questo fosse stato rimproverato da [OSCURATO:PERSONA] (aveva così inutilmente “bruciato” una pistola). Una versione, quella del [OSCURATO:PERSONA], non condivisa dal Tribunale per il riesame della misura di cautela emessa nel corso del processo [OSCURATO:PERSONA], alla luce degli accertamenti tecnici relativi ai bossoli rinvenuti. La Corte di assise di appello aveva poi affermato che [OSCURATO:PERSONA] aveva sparato con una 7,65 ma lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nell’interrogatorio del 2014, aveva riferito che l’odierno ricorrente aveva una 9x21, pistola che aveva attinto il D’Amico non con un solo colpo ma con 12 (comunque la 7,65 l’aveva attinto con 4 proiettili). La stessa Corte di assise di appello aveva riconosciuto l’elemento di distonia deducibile dal fatto che i bossoli rinvenuti nei pressi dell’auto del D’Amico di calibro 7.65 erano stati tre (e non uno soltanto). Erano invece assenti i bossoli calibro 9x21. Così che la ricostruzione dell’accaduto offerta da [OSCURATO:PERSONA] era smentita dalle circostanze di fatto accertate. I nuovi elementi di prova smentivano anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giovanni Della Corte che si erano ritenute costituire un riscontro esterno al narrato del [OSCURATO:PERSONA]. Della Corte aveva riferito di avere appreso le circostanze del duplice omicidio dal [OSCURATO:PERSONA] medesimo, in due diverse occasioni, all’interno di un’abitazione e in carcere, durante un corso scolastico. Si era tuttavia provato che nel carcere di Secondigliano, nel corso della comune detenzione, né Della Corte né [OSCURATO:PERSONA] avevano seguito alcun corso. Né erano stati ristretti nel medesimo reparto. Quanto al primo abboccamento, i nuovi elementi di prova consistevano nel decreto di fermo del 2013 del Della Corte per l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] del 2010. Dal decreto di fermo si poteva dedurre che l’alleanza di Secondigliano ed il clan [OSCURATO:PERSONA] erano da anni in contrasto per il controllo del rione Sanità e l’[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che proprio [OSCURATO:PERSONA], per la famiglia [OSCURATO:PERSONA], ne era divenuto il referente, annoverando nel suo gruppo anche [OSCURATO:PERSONA]. Di contro, Della Corte era un partecipe del rivale clan [OSCURATO:PERSONA] ed era pertanto inattendibile che nel 2009 si fosse incontrato con [OSCURATO:PERSONA], uno dei referenti del clan rivale. Tantomeno che fra i due vi fosse una confidenza tale da consentire di narrare un fatto omicidiario. Vi era poi un articolo delle Cronache di Napoli del 2011, altro elemento nuovo, in cui era stata riportata l’intera dichiarazione del [OSCURATO:PERSONA] così da poter essere la stessa conosciuta da chiunque intendesse riprodurne gli elementi salienti. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato memoria con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso (sia in riferimento alla validità della procura speciale sia in ordine ai motivi di revocazione). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni, le medesime già evidenziate nel provvedimento impugnato. 1. Innanzitutto deve prendersi atto che la procura speciale rilasciata ai difensori al fine di presentare una richiesta di revisione non contiene, appunto, alcuna ulteriore specificazione (non risulta alcuna indicazione riferibile al giudicato odierno). Non è pertanto possibile collegarla alla richiesta di revisione oggi in discussione. Né è prevista sanatoria sostanziale di tale difetto di legittimazione, potendo soltanto provvedere, il condannato, a conferire una, nuova e specifica, procura speciale in base alla quale eventualmente avanzare una nuova richiesta di revisione, qualora, si intende, la medesima non sia stata rigettata già nel merito (come nella presente fattispecie, salve sempre ulteriori, rispetto a quelle oggetto della presente richiesta, emergenze). La sentenza di legittimità citata come precedente giurisprudenziale nel ricorso (Sez. 3, n. 52 del 14/11/2023,dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non massimata) non ha rilievo alcuno posto che in essa ci si era limitati a considerare come gli effetti della procura speciale, in quel caso conferita per un preciso ed individuato procedimento, si estendessero, nonostante non fosse stato specificato, anche ai successivi gradi di impugnazione. La richiesta è pertanto inammissibile per il difetto di procura speciale. 2. La richiesta è peraltro inammissibile anche nel “merito”. Deve, innanzitutto, osservarsi come, nell’unico motivo del ricorso, si affastellino e si assommino una serie di dati, a cui si aggiungono complesse considerazioni, che non consentono neppure di agevolmente distinguere in cosa consista il lamentato “conflitto di giudicati” e quali siano, in concreto, le singole “prove nuove” che sarebbero atte a sovvertire il precedente giudicato. E, ancor più, nel ricorso sostanzialmente ci si dimentica di affrontare il contenuto della sentenza di questa Corte di cassazione del 20/10/2016 (n. 42207 del 2017) che aveva reso, appunto, definitiva la condanna del [OSCURATO:PERSONA]. Sentenza che, invece, avrebbe dovuto essere sottoposta ad esame per verificare se i dati e gli argomenti oggi posti a fondamento della richiesta di revisione non fossero già stati in quella sede esaminati. Così da impedirne, oggi, la riproposizione perché anch’essi coperti dal giudicato. Ed allora, quanto al presunto conflitto di giudicati (si ritiene con il solo giudicato derivante dalla condanna definitiva, per gli stessi fatti di [OSCURATO:PERSONA]), non può che rilevarsi come nella sentenza di legittimità del 2016, proprio tale questione fosse già stata affrontata e, di conseguenza, risolta. Si era, in quella sede, ritenuto che l’accertamento di fatto contenuto nella diversa sentenza non inficiasse il giudizio di attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] e del suo racconto, dovendosi ritenere la sua narrazione maggiormente credibile posto che proveniva da una fonte diretta, diversamente da quanto accaduto nel processo [OSCURATO:PERSONA] in cui avevano deposto testi de relato. A tacere poi, aggiungeva la sentenza, dei riscontri oggettivi ed individualizzanti il racconto del [OSCURATO:PERSONA] che erano stati parimenti valorizzati dai giudici del merito. Si era anche affrontata (e risolta) la questione del riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] da parte di alcuni operanti. Così che l’assunto conflitto con quel giudicato non costituisce una argomento nuovo, non vagliato nel giudizio di cui si chiede la revisione, né gli elementi di prova che lo rivelerebbero possono ora considerarsi “nuove prove” che possano condurre ad una riforma del giudizio. 3. Né, si aggiunge, possono dedursi elementi nuovi – sempre in tema di conflitto di giudicati - dalle considerazioni fatte in ordine al mutamento di compendi probatori relativi ad altri coimputati, sia per la diversità delle posizioni esaminate sia perché quanto assunto non aveva neppure determinato, a quanto è dato sapere, alcuna revisione di alcuna condanna degli stessi ([OSCURATO:PERSONA] compreso). 4. Quanto alle “nuove prove”, deve, innanzitutto, osservarsi come la messe di dichiarazioni citate - e le successive argomentazioni di accompagnamento - formino un coacervo in cui risultano indistinguibili i dati ed i fatti che possano dirsi essenziali alla ricostruzione dell’accaduto (ed in particolare del fatto, l’omicidio D’Amico, per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato definitivamente condannato) e quelli invece inessenziali nella verifica della complessiva vicenda. 5. E, peraltro, anche nel caso delle assunte “nuove prove” manca del tutto il confronto con la sentenza di legittimità di rigetto del ricorso del [OSCURATO:PERSONA], che, lo si è detto, concorre a formare il giudicato di cui si chiede la revisione. Nella sentenza del 2016, infatti, erano state affrontate quasi tutte le questioni oggi nuovamente poste: - si era trattato delle motociclette usate e dei personaggi che, su di esse, si erano mossi; identificando i luoghi ove gli occupanti erano fuggiti o verso cui si erano allontanati; - si era osservato come due fossero diventate le squadre in azione, posto si era comunque saputo (anche se pochi minuti prima di passare all’azione, dalla confidenza di un operatore del nosocomio) della presenza di una scorta; - si era dato conto delle discrasie inerenti la presenza o meno di [OSCURATO:PERSONA]; - si era osservato come le intervenute condanne, per i medesimi fatti, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] non contrastassero affatto con il narrato di [OSCURATO:PERSONA]; - si era fatto riferimento alla presenza di [OSCURATO:PERSONA], detto doberman, nel frattempo deceduto, come possibile componente del gruppo di fuoco; - si erano ricordate le dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA] e si era espressamente affrontata la questione conseguente al fatto che questi aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] vi era rimasto estraneo. Nella sentenza di questa Corte, del 2016, erano state anche riportate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], parente del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che Aveva tuttavia confermato la circostanza riferita da [OSCURATO:PERSONA] circa il rimprovero mosso al [OSCURATO:PERSONA] di avere sprecato un’arma esplodendo un colpo contro D’Amico già deceduto. Non si erano dimenticate le dichiarazioni di Giovanni Della Corte. Si era anche esaminata la questione della compatibilità del racconto di [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai bossoli rinvenuti sul posto. 6. Tutto ciò premesso, non si comprende l’utilità di nuovamente escutere i dichiaranti indicati nel ricorso – pur se questi hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni in successione di tempo – fino a che non si afferma (e nel ricorso non lo si afferma) che costoro abbiano, profondamente e sostanzialmente, modificato il loro racconto; circostanza, peraltro, che ne avrebbe posto in dubbio l’attendibilità. Anche le acquisizioni dichiarative dotate del maggior tasso di “novità”, i contributi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere de relato, si appunterebbero sulla colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], la cui condanna è stata ritenuta (sempre da questa Corte nella sentenza del 2016) una sostanziale conferma del quadro probatorio che aveva determinato il giudicato di cui oggi si chiede la revisione. 7. In conclusione nulla viene offerto nella richiesta di revisione che non sia già stato preso in esame nella sentenza che costituiscono il giudicato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Giudizio che legittimamente poteva esprimersi ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen. posto che, per un verso, si è appuntato sulla mancata verifica di quanto già coperto dal giudicato interno di cui si è chiesta la revisione, e, per altro verso, considerando che, quanto al giudizio sulle prove nuove, si è già avuto modo di precisare che: - in tema di revisione, la valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R. Rv. 288137 – 03); - in tema di revisione, la declaratoria d'inammissibilità della richiesta per essere le prove nuove palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna si sottrae a censure in sede di legittimità, nel caso in cui risulti fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 4, n. 41398 del 24/09/2024, Rigano, Rv. 287210 – 01); - in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell'asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 1, n. 34928 del 27/06/2012, Conti, Rv. 253437 – 01 in un caso in cui si era ritenuta corretta la decisione di inammissibilità della Corte di merito la quale aveva ritenuto che le dichiarazioni che scagionavano il condannato presentassero significative discordanze e che non fossero decisive sia alcune immagini fotografiche sia le osservazioni sullo stato dei luoghi; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029 – 01); - in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell'impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 – 01 ove si è ritenuto legittima la valutazione della Corte di appello di immediata inconferenza, rispetto all'impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come "nuova", verificandone anche l'incapaci
Sentenza Cassazione n. 10618/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris