Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2852/2008
ECLI:EU:T:2008:258
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 8 luglio 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio
(causa T‑221/05)
«Dumping – Importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Corea – Regolamento che chiude un riesame intermedio – Applicazione di un metodo diverso da quello utilizzato nell’inchiesta iniziale – Necessità di un mutamento delle circostanze – Adeguamento richiesto per tener conto dei costi del credito – Termini di pagamento – Onere della prova – Principio di buona amministrazione – Art. 2, n. 10, lett. b) e g), e art. 11, n. 9, del regolamento (CE) n. 384/96»
1.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Riesame – Modifica del metodo di calcolo dell’importo
dell’adeguamento per tener conto degli oneri all’importazione e delle imposte indirette (Regolamento del Consiglio n. 384/96,
artt. 2, n. 10, 11, n. 9, e 17) (v. punti 39, 41-42, 48-51, 55, 60)
2.
Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Richiesta di adeguamento fondata
sull’art. 2, n. 10, lett. g), del regolamento n. 384/96 – Onere della prova [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
art. 41; accordo relativo all’ applicazione dell’ art. VI dell’ accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, «codice
antidumping» del 1994, art. 2, n. 4; regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 2, n. 10, lett. g)] (v. punti 71-78, 82, 92,
98-101)
[OSCURATO:PERSONA] un lato, domanda di annullamento dell’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2005, n. 428, che istituisce un
dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese
e dell’[OSCURATO:PERSONA], che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle
importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea, e che chiude il procedimento antidumping
riguardante Taiwan (GU L 71, pag. 1) e, dall’altro, domanda ai sensi dell’art. 241 CE diretta a far dichiarare inapplicabili
le disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), nella parte in cui esse sostengono
le conclusioni contestate contenute nel regolamento n. 428/2005
Dispositivo
1)
L’art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 10 marzo 2005, n. 428, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni
di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell’[OSCURATO:PERSONA], che modifica il regolamento
(CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie
della Repubblica di Corea, e che chiude il procedimento antidumping riguardante Taiwan, è annullato, nella parte in cui il
dazio antidumping fissato per le esportazioni nella Comunità europea dei prodotti fabbricati e esportati dalla [OSCURATO:PERSONA].
eccede quello che sarebbe applicabile se si fosse proceduto ad un adeguamento del valore normale tenuto conto degli oneri
all’importazione e delle imposte indirette in applicazione del metodo «input» utilizzato nell’inchiesta iniziale.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
Il Consiglio sopporterà le proprie spese e il 70% di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
4)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese.