Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 30770/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 114-8140024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il riccirs-o proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]"; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio di travisamento della prova, relativamente alla mancata considerazione di alcune dichiarazioni rese dai testi e ritenute decisive ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato per i reati di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen., desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata dove il giudice del merito ha correttamente motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi della condotta criminosa contestata sia a fronte delle dichiarazioni rese volontariamente dall'imputato sia dalle dichiarazioni rese dei testimoni escussi) complessivamente valutata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024.

Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D E PO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 114-8140024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il riccirs-o proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]"; ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il vizio di travisamento della prova, relativamente alla mancata considerazione di alcune dichiarazioni rese dai testi e ritenute decisive ai fini dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato per i reati di cui agli artt. 110 e 628 cod. pen., desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio; che dal ricorso non emergono i descritti connotati di decisività e rilevanza, risolvendosi le censure proposte nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata dove il giudice del merito ha correttamente motivato sulla sussistenza degli elementi costitutivi della condotta criminosa contestata sia a fronte delle dichiarazioni rese volontariamente dall'imputato sia dalle dichiarazioni rese dei testimoni escussi) complessivamente valutata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 giugno 2024. Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D E PO
Sentenza Cassazione n. 30770/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris