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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 42449/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza in data 22 settembre 2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, comma 1, n. 2 e 61 n. 11 cod. pen., commesso in danno della 'Tre P [OSCURATO:PERSONA]' in data anteriore e prossima al 19 ottobre 2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, posto che, contestata e ritenuta a carico dell'imputato la fattispecie continuata di furto pluriaggravato, di cui all'art. 625, comma 3, cod. pen., punito con pena detentiva da tre a dieci anni, il termine massimo di prescrizione ex art. 161 cod. pen. (pari ad anni dodici e mesi sei) per i singoli fatti di reato ascritti al ricorrente, consumatisi non prima del 18/03/2010 (quanto alla merce di cui all'ordine '[OSCURATO:PERSONA] 3' n. 2541) e del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (quanto alla merce di cui all'ordine 'Artelinea n. 1058), ha le seguenti scadenze: quanto al primo fatto, il 18/9/2022, quanto al secondo, il 22/10/2023, quindi ben dopo la pronuncia della sentenza di appello; donde, la manifesta infondatezza del corrispondente motivo di appello non obbligava la Corte territoriale a darvi risposta; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con la sentenza in data 22 settembre 2021, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625, comma 1, n. 2 e 61 n. 11 cod. pen., commesso in danno della 'Tre P [OSCURATO:PERSONA]' in data anteriore e prossima al 19 ottobre 2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, posto che, contestata e ritenuta a carico dell'imputato la fattispecie continuata di furto pluriaggravato, di cui all'art. 625, comma 3, cod. pen., punito con pena detentiva da tre a dieci anni, il termine massimo di prescrizione ex art. 161 cod. pen. (pari ad anni dodici e mesi sei) per i singoli fatti di reato ascritti al ricorrente, consumatisi non prima del 18/03/2010 (quanto alla merce di cui all'ordine '[OSCURATO:PERSONA] 3' n. 2541) e del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (quanto alla merce di cui all'ordine 'Artelinea n. 1058), ha le seguenti scadenze: quanto al primo fatto, il 18/9/2022, quanto al secondo, il 22/10/2023, quindi ben dopo la pronuncia della sentenza di appello; donde, la manifesta infondatezza del corrispondente motivo di appello non obbligava la Corte territoriale a darvi risposta; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42449/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris