CassazionedecretoSezione 7Decisione del 5 dicembre 2024
Cassazione n. 02553/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/10/2020 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOVARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative al vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto e alla violazione dell'art. 32 Cost., sono manifestamente infondate. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dal decreto impugnato. In esso, invero, si evidenzia che l'istanza presentata dal ricorrente appare manifestamente infondata ai sensi dell'art. 666 comma 2 cod. proc. pen, per difetto delle condizioni di legge dal momento che non ricorre ictu °cui/ la condizione dell'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla I. 26 luglio 1975, n. 354 e in particolare dell'art. 11, non sussistendo un diritto soggettivo del detenuto all'acquisto di sommità fiorite di timo per curarsi, peraltro con valenza solo fitoterapica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2024.