CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 38424/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 21/12/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza, in data 11/06/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma 2 n. 2 e comma 3, 648 cod. pen. Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione. In particolare, si deduceva che il testimone e la persona offesa avrebbero avuto solo indirettamente notizia del tentativo dell'imputato di vendere la bicicletta e, in ogni caso, mancando un codice identificativo, non sarebbe possibile affermare con certezza che si trattasse proprio di quella rubata alla vittima del reato contestato. Le doglianze sono inammissibili perché reiterano genericamente rilievi già ampiamente scrutinati dai giudici di merito e disattesi con il supporto di adeguata motivazionevehe, peraltro, si risolvono nella richiesta di nuova valutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). A ciò si aggiunge che, secondo la giurisprudenza della Cassazione è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). Invero, il giudice d'appello - a pag. 3 e 4 della sentenza impugnata - ha già evidenziato come in dibattimento tanto sia la persona offesa che l'altro testimone avessero dichiarato di aver appreso direttamente, al momento del fatto, del tentativo dell'imputato di vendere la bicicletta rubata ed anche gli operanti di polizia giudiziaria lo avevano trovato circondato da più persone, evidentemente interessate all'acquisto. Infine, l'appartenenza della bicicletta alla persona offesa era stata provata, tra le altre, dalle dichiarazioni del venditore, il quale ne aveva contestualmente prodotto la fattura di acquisto. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] Dott7. sa Sa rayR___e_fclione Dott. Se DEP