CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 41239/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; l [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza è stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato; - che il difensore ha presentato memoria; [OSCURATO:PERSONA] - che la sentenza impugnata deve essere annullata perché il reato è estinto per prescrizione, essendo decorso il relativo termine alla data del 18 marzo 2018 prima della sentenza di appello; - che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Rv. 266819); - che peraltro nella specie i motivi di ricorso non sono manifestamente infondati; P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così de n Roma, il 8 giugno 2021 Il consig,kre tensore Il