CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 marzo 2024
Cassazione n. 45427/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 06/03/2024 del tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale di Napoli quale giudice dell'esecuzione rigettava la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore ha proposto, con un solo motivo, ricorso per cassazione. 3. Deduce vizi di violazione di legge: premettendo la buona fede dell'istante e richiamando il principio di proporzione sostiene la illegittimità degli ordini di demolizione di cui ai procedimenti RESA n. 66/2005 e 648/2007 evidenziando come nel caso di specie la demolizione provocherebbe un grave e irreparabile danno per l'istante che rimarrebbe senza abitazione, regolarmente acquistata, e non da lui realizzata abusivamente, Si aggiunge che per l'immobile in questione sarebbe stato rilasciato un permesso di costruire in sanatoria. 4. A seguito del ricorso così proposto, è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte del ricorrente. 5. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile con condanna alle spese processuali ed al pagamento di euro 500 di ammenda. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il