Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2023/2024
ECLI:EU:T:2024:751
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO1111_INF
Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 ottobre 2024 –
EuroChem Group/Consiglio
(causa T‑1111/23)
«Ricorso di annullamento – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, entità e organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Menzione del nome del ricorrente nella motivazione dell’inserimento del nome di un’altra persona nell’elenco – Insussistenza di atto lesivo – Irricevibilità»
1.
Procedimento giurisdizionale – Decisione adottata con ordinanza motivata – Possibilità di statuire senza proseguire il procedimento – Ricorso manifestamente irricevibile – Competenza – Assenza
(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 126 e 130, §§ 1 e 7)
(v. punti 31, 32, 75)
2.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Esclusione
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 34)
3.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti che rientrano nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune – Menzione del nome del ricorrente nelle motivazioni di un atto del Consiglio che adottano misure restrittive nei confronti di un terzo – Esclusione
[Art. 263 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, artt. 2, § 1, e 4, § 1, e allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 2, § 2, e art. 3, § 2, allegato I, 2023/1765 e 2024/849]
(v. punti 47‑49, 51‑53, 57, 61, 63, 68‑74)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti o altre persone fisiche che ne traggano vantaggio – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di persone giuridiche, enti o organismi posseduti o controllati da tali imprenditrici o imprenditori di spicco – Valutazione da parte delle autorità degli Stati membri
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847, art. 2 e allegato; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, art. 2, allegato I, 2023/1765 e 2024/849]
(v. punti 55, 56)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Non vi è più luogo a statuire sull’istanza di intervento della [OSCURATO:SOCIETA].
3)
La EuroChem Group AG si fa carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
4)
La [OSCURATO:SOCIETA] si fa carico delle proprie spese.