CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09692/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ighierin. 8 - c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del Sindaco legalerapp.te pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rapp.to e difeso - giustaprocura speciale in calce al ricorso rilasciata in esecuzione della de-libera della [OSCURATO:PERSONA] n. 39 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dall'avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 72M11 G796N) del foro di Vallo della Luca-nia ed assieme a quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma,alla via A. Emo 144, presso lo studio legale-commerciale “Sorrenti-no”. L'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiara di voler ricevere le comunica-zioni di cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:SOCIETA]., CF e [OSCURATO:PARTITA_IVA], con se-de legale in Sant'Anastasia (NA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 95/A, inpersona dell'amministratore delegato e legale rapp.te p.t. Sig. [OSCURATO:PERSONA], rapp.ta e difesa e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (CF.[OSCURATO:PERSONA] 77C15 F912X) in virtù di procura speciale alle liti tra-Numero registro generale 11335/2022Numero sezionale 3708/2025Numero di raccolta generale 9692/2026smessa unitamente al controricorso ed elett.te domiciliata presso loData pubblicazione 15/04/2026studio di quest'ultimo in Nola (NA), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 16, conespressa richiesta di voler ricevere le comunicazioni e le notificherelative al presente procedimento ai seguenti recapiti p.e.c.:[OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:TELEFONO].Controricorrente e Ricorrente incidentalenonchéConsorzio [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione.Intimatoavverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n° 689 deposita-ta il 18 febbraio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 ottobre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., con ricorso del 7 aprile 2014 ex art.702-bis cod. proc. civ., conveniva in giudizio davanti al Tribunale diVallo della Lucania il [OSCURATO:PERSONA], del quale era socia, ed ilComune di Pollica e – premesso che quest'ultimo aveva aggiudicatoad Aedars l'appalto avente ad oggetto la riqualificazione ed il po-tenziamento del porto di Acciaroli, primo lotto; che il Consorzio leaveva, quindi, assegnato tali lavori; che a seguito della formulazio-ne di dieci riserve era sorto un contenzioso, deciso con lodo arbi-trale n° 117 del 29 settembre 2010, col quale il Comune era statocondannato a pagare al Consorzio euro 315.973,14, oltre interessi;che [OSCURATO:PERSONA] poteva agire direttamente nei confronti delComune di Pollica per ottenere il pagamento dì quanto ad essaspettante in dipendenza del contratto di appalto – tutto ciò pre-messo, concludeva per la condanna del Comune di Pollica al paga-mento, in suo favore, dell'importo di euro 300.174,49 oltre interes-2 di 12Numero registro generale 11335/2022Numero sezionale 3708/2025Numero di raccolta generale 9692/20262.- A seguito del fallimento del Consorzio, il giudizio veniva inter-Data pubblicazione 15/04/2026rotto.Successivamente, il Tribunale di Roma, Sezione misure di preven-zione, sottoponeva a sequestro il 78,66% del capitale sociale diAedars e l'intero patrimonio aziendale, cui seguiva la chiusura delfallimento.[OSCURATO:PERSONA] riassumeva il giudizio e, dopo che il Tribunale di Vallo dellaLucania aveva dichiarato la propria incompetenza a favore del Tri-bunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di imprese, si co-stituiva il Comune di Pollica, eccependo che nel diverso giudizioconclusosi con sentenza n° 1968/2016 (decisione che sarà confer-mata da Cass. 19119/2017) la Corte d'appello di Napoli aveva di-chiarato la nullità della clausola compromissoria e del conseguentelodo arbitrale, sul rilievo che il [OSCURATO:PERSONA], Sezione di Salerno,con sentenza n° 428/2009 aveva dichiarato la nullità dell'aggiudi-cazione dell'appalto al [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] modificava quindi l'originaria domanda, e, premesso di aversvolto i lavori commissionati, domandava in via principale la con-danna del Comune committente al pagamento del corrispettivo e,in subordine, al pagamento dell'indennizzo ex art. 2041 cod. civ.,consistente nella mancata percezione del corrispettivo e nel risar-cimento dei danni per le opere eseguite.3.- Il Tribunale rigettava tutte le domande, osservando che i Con-sorzi stabili con attività esterna (tra i quali era annoverabile Ae-dars) sono enti collettivi dotati di autonomia soggettiva e che, per-tanto, il credito per il corrispettivo d'appalto, come pure quello perl'indennizzo da ingiustificato arricchimento, spettavano al Consorziostesso e non alla società consorziata.4.- La Corte d'appello di Napoli, adita da [OSCURATO:PERSONA] che con-cludeva chiedendo una condanna generica del Comune convenuto,“definitivamente pronunciando” con la sentenza indicata in intesta-zione (e qui gravata), riformava parzialmente la decisione, condan-3 di 12Numero registro generale 11335/2022Numero sezionale 3708/2025Numero di raccolta generale 9692/2026nando il Comune di Pollica “al pagamento in favore dell'[OSCURATO:PERSONA]Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]struzioni S.c.p.a. dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. per i fatti indicatiin motivazione la cui misura dovrà essere determinata in separatogiudizio”.Osservava la Corte (sentenza paragrafo 1.1), quanto alla domandaprincipale, che la decisione del Tribunale era corretta, mentre l'ap-pello era fondato in ordine alla domanda di ingiustificato arricchi-mento.Infatti, il diritto all'indennizzo previsto dall'art. 2041 cod. civ. – nonnascendo dal rapporto contrattuale, ma dal fatto materiale cheaveva dato luogo all'arricchimento – poteva essere azionato esclu-sivamente dal soggetto che aveva tenuto la condotta, ossia, nellafattispecie, da [OSCURATO:PERSONA], che pacificamente aveva eseguito ilavori.Quanto all'ammontare dell'indennizzo, la Corte procedeva dapprimaall'individuazione del perimetro dei fatti astrattamente sussumibilinel disposto dell'art. 2041 cod. civ. (sentenza paragrafo 2.2), pre-mettendo che non tutti i fatti oggetto delle riserve espresse da Albapotevano avere rilievo sotto tale profilo, ma solo quelli che avevanocagionato un arricchimento diretto dell'una parte, correlato ad unimpoverimento dell'altra.Erano, quindi, da escludere le riserve sull'andamento anomalo deilavori (riserve n° 1 e n° 10), come pure quella relativa ai maggiorioneri per il deposito (prolungatosi oltre i tempi preventivati) di cen-tosettantasei massi da installare sul molo (riserva n° 4) e quella re-lativa alla ridotta produttività derivante dalla presenza di persone,barche e pescherecci sul molo durante i lavori (riserva n° 5).Erano invece indennizzabili i fatti previsti dalle riserve n° 2 (mag-giori oneri per la palificata di sostegno della banchina di prolunga-mento del molo), n° 3 (maggiori oneri di sicurezza), n° 7 (maggiorilavorazioni ed esborsi connessi all'approvazione della perizia di va-riante) e n° 9 (mancata contabilizzazione delle porte esterne dei lo-4 di 12Numero registro generale 11335/2022Numero sezionale 3708/2025Numero di raccolta generale 9692/2026cali commerciali), mentre erano state rinunciate le riserve n° 6 edData pubblicazione 15/04/2026Infine, erano indennizzabili anche i fatti posti a fondamento delquesito XIII indicato a pagina 35 del lodo (mancata contabilizzazio-ne delle opere realizzate dopo il sesto SAL).Così delimitati i fatti astrattamente rilevanti “sia pure con la solacondanna generica”, con la precisazione che “l'accertamento è inquesta sede limitato alla mera potenzialità del pregiudizio, non po-tendosi escludere poi che nel giudizio sul quantum venga accertatoche nessun indennizzo è dovuto”, la Corte riteneva di poter basarela decisione sulle risultanze del lodo, benché annullato, e dellac.t.u. espletata nel corso del giudizio arbitrale, concludendo nelsenso che per i fatti oggetto delle riserve n° 2, 3, 7 e 9 e del quesi-to XIII, un arricchimento del Comune di Pollica vi era effettivamen-te stato, con la precisazione che non occorreva accertare l'entitàdell'indennizzo, da individuare in separato giudizio nella minorsomma tra l'arricchimento e la correlativa diminuzione patrimonialeda commisurare ai soli costi sostenuti dall'esecutrice, al netto delloutile d'impresa (sentenza, paragrafo 2.3).Da ultimo, la Corte rigettava la domanda dell'appaltatore diretta adottenere dalle controparti (Comune e Consorzio) la restituzione del-le spese legali pagate in esecuzione della sentenza del Tribunale, inragione della mancanza di prova dell'avvenuto pagamento, che pe-raltro era stato espressamente negato dal Comune.5.- Ricorre per cassazione l'Ente locale, affidando il gravame a duemotivi, illustrati da memoriaResiste [OSCURATO:PERSONA], che conclude per la reiezione dell'impu-gnazione principale, formulando due motivi di ricorso incidentale,illustrati da memoria.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza cameraleai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.5 di 12Numero registro generale 11335/2022Numero sezionale 3708/2025Numero di raccolta generale 9692/2026RAGIONI DELLA DECISIONEData pubblicazione 15/04/20266.- Col primo motivo il Comune di Pollica si duole della violazionedegli artt. 2041 e 2042 del cod. civ.[OSCURATO:PERSONA] aveva un credito, per i lavori eseguiti, azionabileverso il Consorzio del quale era socia, in ragione di uno specificovincolo contrattuale interno ed autonomo dall'appalto, con la con-seguenza che l'esistenza di tale azione rendeva improponibile quel-la di ingiustificato arricchimento (art. 2042 cod. civ.).7.- Il mezzo è infondato.È, infatti, noto (Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2013, n° 33954) che ilprincipio per cui resta precluso l'esercizio dell'azione di arricchi-mento ove l'azione suscettibile di proposizione in via principale siaandata persa per un comportamento imputabile all'impoverito (co-me, ad es., nelle ipotesi di prescrizione o decadenza) vada coordi-nato con la regola che predica la sua esperibilità ove sia riconosciu-ta la nullità del titolo contrattuale azionato, fermo restando che re-sta in ogni caso esclusa l'azione ex art. 2041 cod. civ., ove la nulli-tà del titolo derivi dalla sua illiceità per contrasto con norme impe-rative o con l'ordine pubblico.Ora – a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione dell'appalto,pronunciato dal [OSCURATO:PERSONA], Sezione Salerno, con sentenza n°428/2009 – la Corte d'appello di Napoli con sentenza n° 1968/2016(confermata, come già anticipato, da Cass., sez. I, 1° agosto 2017,n° 19119) ha dichiarato nullo, oltre al lodo arbitrale (nel merito delquale era chiamata a pronunciarsi), anche il contratto di appaltostipulato il 18 gennaio 2007, con la conseguenza che l'azione exart. 2041 cod. civ. era l'unica esperibile nella fattispecie, come pre-scrive l'art. 2042 dello stesso codice.La ricorrente, onde superare tale conclusione, deduce che il con-tratto di appalto (dichiarato nullo) sarebbe distinto dal rapporto in-terno ed autonomo che lega il Consorzio alla sua socia e che l'esi-stenza di esso consentirebbe ad [OSCURATO:PERSONA] di azionare il pro-6 di 12Numero registro generale 11335/2022Numero sezionale 3708/2025Numero di raccolta generale 9692/2026prio credito per i lavori eseguiti nei confronti del Consorzio: dondeData pubblicazione 15/04/2026l'improponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento ai sensidell'art. 2042 cod. civ.Non è tuttavia negabile che l'atto interno al Consorzio, col qualequest'ultimo assegna ad uno dei consorziati i lavori oggetto dell'ap-palto aggiudicato – volta che siano dichiarati nulli l'aggiudicazioneed il contratto di appalto (dichiarazione che ha ontologicamente ef-fetto ex tunc, sia che provenga dall'autorità giudiziaria, sia cheprovenga da quella di controllo) – non possa esplicare alcun effettogiuridico, consistendo nella sostanza nell'incarico di eseguire i lavo-ri di un contratto inesistente.Ne deriva, ulteriormente, che da tale apparente atto di assegnazio-ne non può nemmeno sorgere un rapporto tra consorzio e consor-ziato e che, ancora una volta, all'appaltatore che abbia eseguito ilavori sine titulo non resta altro che l'azione prevista dall'art. 2041cod. civ.Va solo aggiunto che la distinzione posta dal ricorrente (pagina 11del ricorso) tra lavori eseguiti prima del fallimento del Consorzio elavori eseguiti dopo non ha alcun rilievo nella presente vicenda, da-to che l'annullamento dell'aggiudicazione ha prodotto, come si èdetto, la nullità del contratto d'appalto.Ne deriva che nella vicenda non veniva affatto in rilievo un creditoda far valere nel passivo fallimentare del Consorzio, ma si trattava,invece, di stabilire se dall'esecuzione dei lavori da parte di [OSCURATO:PERSONA] fosse derivato un suo impoverimento ed un corrisponden-te arricchimento del Comune che tali lavori aveva ricevuto.8.- Col secondo mezzo l'Ente locale, sulla base dell'art. 360 n° 4cod. proc. civ., deduce “Errores in procedendo. Mancata valutazio-ne del giudicato interno formatosi. Violazione dell'art. 329 c.p.c.”.Secondo il ricorrente, la Corte avrebbe omesso di rilevare il giudi-cato formatosi in ordine alla dichiarata sussistenza della specifica7 di 12Numero registro generale 11335/2022Numero sezionale 3708/2025Numero di raccolta generale 9692/2026azione da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]bile e delle relative modalità di esercizio.9.- Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza (art. 366n° 6 dello stesso codice).È noto che, pur costituendo il giudicato la regola del caso concretoe conseguentemente una questione di diritto da accertare diretta-mente, la sua interpretazione, da parte del giudice di legittimità, èpossibile solo se la sentenza da esaminare venga messa a disposi-zione mediante trascrizione nel corpo del ricorso, derivandone inmancanza l'inammissibilità del motivo (per tutte: Cass., sez. III, 16gennaio 2025, n° 1041, con menzione di altri precedenti).Ora, nel ricorso il Comune riporta solo alcuni insufficienti passaggidella sentenza del primo grado e degli atti processuali della contro-parte, traendo da tali incomplete trascrizioni la conclusione che ilrapporto giuridico intercorrente tra Consorzio e Consorziata sareb-be ormai questione passata in giudicato.Nondimeno, la mancanza di autosufficienza del ricorso impedisce aquesta Corte di verificare la correttezza dell'assunto, che, peraltro,è stato nettamente contestato da [OSCURATO:PERSONA], la quale nel controricorsoriferisce di aver allegato nel giudizio di merito l'irrilevanza del te-ma, in ragione della nullità dell'aggiudicazione (pronunciata dalTar) e del contratto d'appalto a valle (pronunciata dalla Corte d'ap-pello).10.- Si passa ora all'esame dei due motivi di ricorso incidentale.Col primo motivo [OSCURATO:PERSONA] censura, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n° 4 e 5 cod. proc. civ., la nullità della sentenza im-pugnata e del procedimento ed il travisamento delle risultanzeistruttorie.La Corte avrebbe respinto la domanda di restituzione delle speselegali pagate da [OSCURATO:PERSONA] al Comune in esecuzione della sentenza diprimo grado, sul rilievo della mancanza di prova di tale pagamentoe della contestazione del Comune.8 di 12Numero registro generale 11335/2022Numero sezionale 3708/2025Numero di raccolta generale 9692/2026In realtà, il pagamento delle spese predette in favore del ConsorzioData pubblicazione 15/04/2026Aedars non era stato contestato ed era stato, comunque, “docu-mentato mediante l'esibizione della comunicazione pec del predettodifensore (cfr. doc. 1 comparsa conclusionale appello) con la qualeveniva specificato l'importo dovuto a lordo degli accessori e con lerelative ricevute di bonifico (cfr. doc. 2 comparsa conclusionale ap-pello)”.Il mezzo si chiude con la domanda di condanna del Consorzio allarestituzione di euro 8.171,07.11.- Il mezzo è inammissibile, in quanto del tutto privo di autosuf-ficienza.L'art. 366 n° 6 cod. proc. civ. impone, infatti, che il ricorso conten-ga a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti pro-cessuali e dei documenti sui quali si fonda e dell'illustrazione delcontenuto rilevante degli stessi.Ora, quanto alla non contestazione è noto che, ove con il ricorsoper cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenutoconto di una circostanza di fatto che si assume essere stata pacificatra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricor-rente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circo-stanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenutapacifica (per tutte: Cass., sez. VI-3, 4 aprile 2022, n° 10761).[OSCURATO:PERSONA], dunque, avrebbe dovuto trascrivere gli atti processuali daiquali desumere la mancanza di contestazione, da parte del Consor-zio, del credito restitutorio: la mancanza di tale elemento rende ilmezzo inammissibile in parte qua.Ma il motivo è anche inammissibile nella parte in cui deduce il tra-visamento della prova per omissione, giacché anche in questo casoAlba avrebbe dovuto trascrivere, sempre ai sensi dell'art. 366 n° 6del codice di rito, la comunicazione p.e.c. e le ricevute del bonificomenzionate nel mezzo.9 di 12Numero registro generale 11335/2022Numero sezionale 3708/2025Numero di raccolta generale 9692/202612.- Col secondo mezzo la ricorrente incidentale lamenta che laData pubblicazione 15/04/2026Corte d'appello abbia escluso l'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. inrelazione alle riserve n° 1, 4, 5 e 10.Secondo un primo profilo (fondato sull'art. 360 n° 3 cod. proc.civ.), la Corte avrebbe violato l'art. 2041 cod. civ., il quale ricono-sce all'impoverito il diritto di ottenere un indennizzo per tutti i costisostenuti per l'esecuzione dell'opera, senza alcuna distinzione: nederiverebbe che anche le riserve predette sarebbero indennizzabili,trattandosi di oneri sostenuti per portare a compimento l'appalto.Con un secondo profilo (basato sull'art. 360 n° 4 cod. proc. civ.),[OSCURATO:PERSONA] lamenta che la Corte abbia escluso l'utilità deimaggiori costi oggetto delle riserve n° 1, 4, 5 e 10 con una motiva-zione apparente e senza considerare che essi erano stati sostenutiproprio per l'esecuzione delle opere appaltate.Inoltre, nonostante [OSCURATO:PERSONA] avesse chiesto la condanna generica delComune, la Corte aveva “limitato d'ufficio l'indennizzo riconoscibilein assenza di una specifica contestazione delle controparti” (con ciòviolando l'art. 115 cod. proc. civ.) e “senza consentire alle parti tut-te (…) di prendere posizione su tale rilievo d'ufficio ex art. 101 IIcomma c.p.c.”.Infine, con un terzo profilo (formulato ex art. 360 n° 5 cod. proc.civ.), l'appaltatrice lamenta l'omessa ponderazione, ad opera dellaCorte territoriale, di un fatto idoneo a determinare una decisionediversa, consistente “nella circostanza che i costi per l'anomalo an-damento dei lavori (di cui alle riserve escluse nn. 1, 4, 5 e 10) era-no comunque funzionali e necessari per la realizzazione delle operee, quindi, anch'essi hanno determinato un ingiustificato arricchi-mento del Comune di Pollica”.13.- Il mezzo è in parte inammissibile e in parte infondato.In realtà la ricorrente incidentale, col primo profilo del motivo inesame, tende ad ottenere da questa Corte una diversa valutazionedelle risultanze di causa, che, per contro, è totalmente rimessa al10 di 12Numero registro generale 11335/2022Numero sezionale 3708/2025Numero di raccolta generale 9692/2026giudice del merito ed è sindacabile in cassazione solo in presenza diData pubblicazione 15/04/2026una motivazione mancante o apparente: evenienza, quest'ultima,che qui non ricorre, posto che nella sentenza è ben chiarito che leriserve n° 1, 4, 5 e 10 sono state escluse, non perché non riguar-dassero costi ed oneri sostenuti dall'impresa per l'esecuzione delloappalto, ma perché tali maggiori spese non avevano procurato “al-cun vantaggio” all'Ente locale committente.Con tale snodo logico – che, peraltro, non risulta nemmeno aggre-dito dal motivo di ricorso – la Corte si è attenuta al testo dell'art.2041 cod. civ., il quale prevede che l'indennizzo sia dovuto “nei li-miti dell'arricchimento”.D'altra parte, la tesi della ricorrente incidentale produrrebbe l'effet-to di ottenere il pagamento da parte del Comune dell'intero corri-spettivo d'appalto, senza considerare che tale effetto è stato rite-nuto incompatibile dalla giurisprudenza di questa Corte col dispostodell'art. 2041 cod. civ. (Cass., sez. un., 11 settembre 2008, n°23385).Il secondo profilo appare manifestamente infondato, sol che si con-sideri che la Corte di merito è partita da una constatazione del tut-to evidente, ossia che le maggiori spese per l'anomalo andamentodei lavori, per la custodia delle rocce presso il deposito della forni-trice e per le interferenze causate dal passaggio continuo su molodi persone o pescatori, non potevano aver cagionato alcuna utilitàin favore della PA.Il rimprovero di motivazione apparente è, dunque, insussistente.Quanto al terzo profilo, esso ripropone il tema già sopra esaminato(e ritenuto infondato), ossia della esclusione di qualunque utilitàper il Comune derivante dai maggiori costi sostenuti dall'impresaoggetto delle riserve n° 1, 4, 5 e 10.14.- La reiezione di entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, de-termina la soccombenza reciproca dei litiganti e costituisce giusto11 di 12Numero registro generale 11335/2022Numero sezionale 3708/2025Numero di raccolta generale 9692/2026motivo per l'integrale compensazione delle spese del presente giu-Data pubblicazione 15/04/2026dizio.Nondimeno, va dato atto della sussistenza dei presupposti di cuiall'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Re-pubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributounificato a carico del ricorrente principale e del ricorrente incidenta-le, ove dovuto. P.Q.Mla Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale. Dichiaraintegralmente compensate tra le parti le spese del presente giudi-zio. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13,comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a ca-rico del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, ove dovu-Così deciso in Roma il 30 ottobre 2025, nella camera di con-siglio della Prima Sezione.Il presidenteGuido Mercolino12 di 12